Art. 3. Modificazioni e integrazioni dell'Art. 13 1. Al comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: "nonche' le verifiche in corso d'opera sulla conformita' qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi". 2. I commi 3 e 4 dell'Art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono abrogati. 3. Dopo il comma 6 dell'Art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. La giunta regionale emana i criteri e le direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera".