Art. 3.
              Modificazioni e integrazioni dell'Art. 13
    1.  Al comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998,
n.  30, prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: "nonche' le
verifiche   in   corso   d'opera   sulla  conformita'  qualitativa  e
quantitativa  dei  lavori  eseguiti su immobili privati. Le verifiche
sono  eseguite  a  campione  per  non  meno del venti per cento degli
interventi".
    2.  I  commi  3  e 4 dell'Art. 13 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, sono abrogati.
    3.  Dopo  il comma 6 dell'Art. 13 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, e' aggiunto il seguente comma:
    "6-bis.  La  giunta  regionale emana i criteri e le direttive per
l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera".