Art. 6. Modificazioni dell'Art. 19 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono liquidate previa attestazione della regolarita' contributiva dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora non siano possibili verifiche piu' estese nei tempi previsti dall'intesa di cui all'Art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo, l'attestazione e' riferita in ogni caso all'attivita' dell'impresa su tutto il territorio nazionale". 2. Dopo il comma 3 dell'Art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Qualora lo Sportello unico non rilasci l'attestazione di regolarita' contributiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la stessa puo' procedere al pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di documentazione integrativa rivolta dallo Sportello unico o dagli Enti competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del termine per una sola volta".