Art. 6.
                     Modificazioni dell'Art. 19
    1.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, e' aggiunto il seguente comma:
    "1-bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono
liquidate   previa   attestazione   della   regolarita'  contributiva
dell'impresa  riferita  al  solo  cantiere  interessato  dai  lavori,
qualora  non siano possibili verifiche piu' estese nei tempi previsti
dall'intesa  di  cui all'Art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo,
l'attestazione e' riferita in ogni caso all'attivita' dell'impresa su
tutto il territorio nazionale".
    2.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 19 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, e' aggiunto il seguente comma:
    "3-bis.  Qualora lo Sportello unico non rilasci l'attestazione di
regolarita'  contributiva  entro  il  termine  di trenta giorni dalla
richiesta  della  stazione  appaltante,  la  stessa puo' procedere al
pagamento   del   saldo  per  i  lavori  eseguiti.  La  richiesta  di
documentazione integrativa rivolta dallo Sportello unico o dagli Enti
competenti  all'impresa  appaltatrice  interrompe  la  decorrenza del
termine per una sola volta".