Art. 7. Sostituzione dell'Art. 23 1. Il testo dell'Art. 23 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a due milioni di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'Art. 22 e' subordinata: a) all'inesistenza delle cause di esclusione indicate dall'Art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; b) al possesso dei requisiti speciali previsti, per importi pari o inferiori a centocinquantamila euro, dall'Art. 28 e' per quelli di importo superiore, dall'Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; c) all'osservanza delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68".