Art. 7.
                      Sostituzione dell'Art. 23
    1. Il testo dell'Art. 23 della legge regionale 12 agosto 1998, n.
30, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Per  i lavori di importo a base d'asta fino a due milioni di
euro,  IVA  esclusa,  la  partecipazione  alla  gara informale di cui
all'Art. 22 e' subordinata:
      a) all'inesistenza delle cause di esclusione indicate dall'Art.
75  del  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
      b) al  possesso  dei  requisiti  speciali previsti, per importi
pari  o  inferiori  a  centocinquantamila  euro,  dall'Art. 28 e' per
quelli  di importo superiore, dall'Art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
      c) all'osservanza  delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68".