Art. 8.
              Modificazioni e integrazioni dell'Art. 24
    1.  Il  testo  del  comma  1  dell'Art.  24 della legge regionale
12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
    "1.  L'aggiudicazione  degli  appalti e' effettuata con i criteri
determinati all'Art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e   successive   modificazioni  e  integrazioni  e  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'Art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823
del 5 agosto 1998".
    2.  Il comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30, e' abrogato.