Art. 8. Modificazioni e integrazioni dell'Art. 24 1. Il testo del comma 1 dell'Art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata con i criteri determinati all'Art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del 5 agosto 1998". 2. Il comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' abrogato.