Art. 10.
                             Autotutela
    1.  La  Regione,  ovvero  l'ente  delegato in materia di sanzioni
amministrative tributarie, puo' procedere all'annullamento d'ufficio,
totale  o  parziale,  anche  su  esposto di parte, dei propri atti di
accertamento  delle  violazioni  e  di  irrogazione  delle  sanzioni,
riconosciuti  illegittimi,  con  provvedimento motivato comunicato al
destinatario dell'atto.
    2.  Nel  potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi
compreso  anche  il  potere  di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto che appaia illegittimo.
    3.  L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 e' attribuito
al responsabile della struttura competente in materia di tributi.
    4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto  compatibili,  le  vigenti disposizioni finanziarie statali in
materia di autotutela.