Art. 10. Autotutela 1. La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni amministrative tributarie, puo' procedere all'annullamento d'ufficio, totale o parziale, anche su esposto di parte, dei propri atti di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, riconosciuti illegittimi, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto. 2. Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo. 3. L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 e' attribuito al responsabile della struttura competente in materia di tributi. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni finanziarie statali in materia di autotutela.