Art. 11.
              Tutela giurisdizionale ed amministrativa
    1.  Contro  il  provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo
della  sanzione e' ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'art.
18  del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, alla struttura che ha irrogato la sanzione.
    2.  Il  ricorso  amministrativo e' proposto, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, indirizzato alla struttura che ha irrogato
la sanzione.
    3.   La  decisione  e'  adottata  entro  centottanta  giorni  dal
ricevimento del ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli
interessi eventualmente maturati o maturandi.
    4.   La   decisione   e'   comunicata   al   ricorrente   a  cura
dell'amministrazione.