Art. 11. Tutela giurisdizionale ed amministrativa 1. Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della sanzione e' ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla struttura che ha irrogato la sanzione. 2. Il ricorso amministrativo e' proposto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzato alla struttura che ha irrogato la sanzione. 3. La decisione e' adottata entro centottanta giorni dal ricevimento del ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli interessi eventualmente maturati o maturandi. 4. La decisione e' comunicata al ricorrente a cura dell'amministrazione.