Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1 aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.