Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Ai  sensi  dell'art.  25, comma 1, del decreto legislativo n.
472/1997  e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
della   presente  legge  si  applicano  alle  violazioni  non  ancora
contestate  o  per  le  quali la sanzione non sia stata irrogata alla
data  del 1 aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 5
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.