Art. 13.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge
si  osservano  le  disposizioni  dei  decreti legislativi 18 dicembre
1997,  numeri  471,  472  e  473  e  loro successive modificazioni ed
interazioni e della legge 27 luglio 2000, n. 212.