Art. 14. Inserimento dell'Art. 1-bis 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis (Anagrafe tributaria). - 1. I soggetti competenti al rilascio degli atti e dei provvedimenti elencati nella tariffa sono tenuti a trasmettere copia degli stessi e di ogni loro variazione all'ufficio regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio o di variazione. 2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio".