Art. 14.
                     Inserimento dell'Art. 1-bis
    1.  Dopo l'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e'
aggiunto il seguente:
    "Art.  1-bis (Anagrafe tributaria). - 1. I soggetti competenti al
rilascio  degli  atti e dei provvedimenti elencati nella tariffa sono
tenuti  a  trasmettere  copia  degli stessi e di ogni loro variazione
all'ufficio  regionale  competente in materia di tributi entro trenta
giorni dalla data di rilascio o di variazione.
    2.  Ogni  atto  o  provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli
estremi del versamento della tassa di rilascio".