Art. 15. Sostituzione dell'Art. 4 1. L'art. 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Riscossione coattiva). - 1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni".