Art. 15.
                      Sostituzione dell'Art. 4
    1.  L'art.  4  della  legge  regionale  28 maggio 1980, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
    "Art. 4. (Riscossione coattiva). - 1. Per la riscossione coattiva
delle  tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si
applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni".