Art. 16. Sostituzione dell'Art. 6 1. L'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Sanzioni). - 1. Chi esercita una attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, e' punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto".