Art. 16.
                      Sostituzione dell'Art. 6
    1.  L'art.  6  della  legge  regionale  28 maggio 1980, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  6 (Sanzioni). - 1. Chi esercita una attivita' per la quale
e'  necessario  un  atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza  aver  ottenuto  l'atto  stesso,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  dal  cento al duecento per cento della tassa medesima
e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
     2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
il  pagamento  della  tassa  annuale  sulle concessioni regionali, e'
punito  con  la  sanzione amministrativa pari al trenta per cento del
tributo  dovuto,  salvo  quanto previsto, per i casi di ravvedimento,
dall'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  472/1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    3.  Il  pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle
concessioni  regionali,  senza  che sia stato effettuato il pagamento
del tributo previsto e' punito con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila  a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico
del  titolare  dell'atto  autorizzatorio,  al  quale  si applicano le
sanzioni previste per omesso pagamento, se spontaneamente provvede al
versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto".