Art. 19. Sostituzione dell'Art. 10 1. L'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Decadenza e rimborso). - 1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo' essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. 2. il contribuente puo' chiedere la restituzione, con istanza in carta semplice da inviarsi alla struttura regionale competente in materia di tributi, delle tasse sulle concessioni regionali non dovute, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o del provvedimento richiesto. 3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non e' stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni, per il mancato o ritardato pagamento".