Art. 19.
                      Sostituzione dell'Art. 10
    1.  L'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  10  (Decadenza  e  rimborso).  -  1.  L'accertamento delle
violazioni  alle  norme  della presente legge puo' essere eseguito, a
pena  di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la violazione.
    2.  il contribuente puo' chiedere la restituzione, con istanza in
carta  semplice  da  inviarsi  alla struttura regionale competente in
materia  di  tributi,  delle  tasse  sulle  concessioni regionali non
dovute,  entro  il  termine  di decadenza di tre anni a decorrere dal
giorno   del   versamento  ovvero  dalla  comunicazione  del  rifiuto
dell'atto o del provvedimento richiesto.
    3.  Nonostante  l'inutile  decorso del termine di cui al comma 1,
l'atto  per  il  quale  non  e'  stata  corrisposta  la  tassa  sulle
concessioni  regionali  non acquista efficacia sino a quando la tassa
stessa  non  venga  corrisposta.  In  tal  caso  non  sono  dovute le
sanzioni, per il mancato o ritardato pagamento".