Art. 2.
     Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni
    1.  La  struttura  regionale  o degli enti delegati competente in
materia  di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'Art.
1  e  irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i
procedimenti   disciplinati  dagli  articoli  16  e  17  del  decreto
legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.