Art. 2. Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni 1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'Art. 1 e irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.