Art. 20.
                      Sostituzione dell'Art. 12
    1.  L'articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  12  (Rinvio).  - 1. Per quanto non previsto dalla presente
legge,  si  applicano  le  disposizioni di cui alla vigente normativa
regionale  recante  "disposizioni  generali  in  materia  di sanzioni
amministrative  perle  violazioni  di  norme tributarie di competenza
della  Regione  o  di  enti  da  essa  delegati  o  incaricati"  e le
disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative".