Art. 20. Sostituzione dell'Art. 12 1. L'articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative perle violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o incaricati" e le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative".