Art. 21. Sostituzione dell'Art. 10 1. L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Sanzioni). - 1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni. 2. Per violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applicano le sanzioni previste all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 473/1997 e successive modificazioni. 3. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti e' soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo. 4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme statali vigenti. Parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie. 5. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo' essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati".