Art. 21.
                      Sostituzione dell'Art. 10
    1. L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  10  (Sanzioni). - 1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo
versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la
sanzione  amministrativa  tributaria  di  cui all'art. 13 del decreto
legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.
    2.  Per  violazioni  diverse  da  quelle  previste  al comma 1 si
applicano  le  sanzioni previste all'art. 3, comma 31, della legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  cosi' come modificato dall'articolo 15 del
decreto legislativo n. 473/1997 e successive modificazioni.
    3. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona,
scarica  o effettua deposito incontrollato dei rifiuti e' soggetto al
pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte
il tributo medesimo.
    4.  L'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  alla  presente legge
prescinde  dalla  eventuale  applicazione  delle  specifiche sanzioni
previste  dalle norme statali vigenti. Parimenti permangono invariati
gli  obblighi  alla  bonifica  e  alla  rimessa in pristino dell'area
utilizzata  come  discarica  abusiva,  a prescindere dalle violazioni
tributarie.
    5.  L'accertamento  delle  violazioni  alle  norme della presente
legge puo' essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.
    6.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo si fa rinvio
alle  disposizioni  di  cui  alla vigente normativa regionale recante
"disposizioni  generali  in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni  di norme tributarie di competenza della Regione o di enti
da essa delegati".