Art. 23. Estinzione crediti tributari d'importo minimo 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in lire trentaduemila. 2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1 si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costitutivo solo di sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Data a Perugia, addi' 17 aprile 2001 LORENZETTI