Art. 23.
            Estinzione crediti tributari d'importo minimo
    1.  Non  si  fa  luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e
alla  riscossione  dei  crediti relativi ai tributi regionali di ogni
specie  comprensivi  o  costitutivi solo di sanzioni amministrative o
interessi,  qualora  l'ammontare  dovuto  per  ciascun  credito,  con
riferimento  ad  ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato
in lire trentaduemila.
    2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1
si   fa   luogo  all'accertamento,  all'iscrizione  a  ruolo  e  alla
riscossione per l'intero ammontare.
    3.  La  disposizione  di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito  tributario,  comprensivo  o  costitutivo  solo  di  sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un  biennio,  degli  obblighi  di  versamento concernenti il medesimo
tributo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
      Data a Perugia, addi' 17 aprile 2001
                             LORENZETTI