Art. 3. Sanzioni per ritardato omesso o insufficiente versamento del tributo 1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.