Art. 3.
Sanzioni per ritardato omesso o insufficiente versamento del tributo
    1.  Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso
versamento  di  un  tributo  regionale  o di una frazione di esso, e'
soggetto  al  pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta
per  cento  dell'importo  non versato o versato oltre la scadenza, ai
sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo n. 471/1997 e successive
modificazioni.