Art. 5.
                            Ravvedimento
    1.  La  sanzione  e'  ridotta,  nei  casi e nella misura prevista
dall'Art.  13  del  decreto  legislativo  n.  472/1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sempreche' la violazione non sia stata
constatata  e comunque non siano iniziate verifiche o altre attivita'
amministrative  di  accertamento,  delle  quali l'autore e i soggetti
obbligati abbiano avuto formale conoscenza.