Art. 5. Ravvedimento 1. La sanzione e' ridotta, nei casi e nella misura prevista dall'Art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.