Art. 7.
             Riscossione delle sanzioni - Rateizzazione
    1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni
sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
    2. Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
472/1997   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  casi
eccezionali,   e   su   richiesta   dell'interessato,  in  condizioni
economiche   disagiate,  puo'  essere  disposto  il  pagamento  della
sanzione   in  rate  mensili  fino  ad  un  massimo  di  trenta,  con
l'applicazione  dell'interesse nella misura prevista per il ritardato
versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
    3.  Le  modalita'  di  concessione della rateizzazione nonche' la
determinazione   del   numero   delle   rate  mensili,  in  relazione
all'importo  della sanzione, sono stabilite con atto del responsabile
della struttura competente in materia di tributi.