Art. 7. Riscossione delle sanzioni - Rateizzazione 1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. 2. Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato, in condizioni economiche disagiate, puo' essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce. 3. Le modalita' di concessione della rateizzazione nonche' la determinazione del numero delle rate mensili, in relazione all'importo della sanzione, sono stabilite con atto del responsabile della struttura competente in materia di tributi.