Art. 9. Decadenza e prescrizione 1. L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. 2. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione e ad uno dei responsabili in solido, il termine e' prorogato di un anno. 4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di definizione del procedimento.