Art. 9.
                      Decadenza e prescrizione
    1.   L'atto   di  contestazione,  ovvero  l'atto  di  irrogazione
immediata,  devono  essere  notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione.
    2. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi
i  ruoli  nei  quali  sono  iscritte  le  sanzioni  irrogate ai sensi
dell'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  472/1997  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    3. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal
comma  1,  ad  almeno  uno  degli autori dell'infrazione e ad uno dei
responsabili in solido, il termine e' prorogato di un anno.
    4.  Il  diritto  alla  riscossione  della  sanzione  irrogata  si
prescrive  nel  termine  di  cui  all'art.  20,  comma 3, del decreto
legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    5.  L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la
prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di definizione del
procedimento.