Art. 2.
    1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, e'
aggiunto il seguente:
    "Art.  59-bis  (Interrogazioni  e  risposte  immediate).  - 1. Lo
svolgimento  di  interrogazioni  a risposta immediata ha luogo almeno
una volta al mese.
    2.  La seduta e' convocata dal presidente del consiglio regionale
con  comunicazione  trasmessa  a  tutti  i consiglieri, almeno 48 ore
prima,   con   l'indicazione   delle  interrogazioni  ammesse  e  del
rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a
rispondere  non  sia il presidente della Regione. La seduta e' valida
indipendentemente  dalla  verifica  del numero legale di cui all'art.
30.
    3.  L'interrogazione  consiste  in una sola domanda, formulata in
modo  sintetico  e  chiaro,  concernente  un argomento di particolare
urgenza e attualita'.
    4.  L'interrogazione  e'  presentata  al presidente del consiglio
regionale,  uguale,  tra  tutte  quelle  pervenute prima delle 48 ore
antecedenti  la  seduta  ad  esse  riservata  e ritenute ammissibili,
compila  l'ordine  del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi
di appartenenza dei presentatori.
    5. Il presentatore dell'interrogazione ha facolta' di illustrarla
per  non  piu' di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o
l'assessore  delegato,  risponde  per  non  piu'  di  quattro minuti.
Successivamente  l'interrogante ha diritto di replica per non piu' di
due minuti.
    6.  Le  interrogazioni  di  cui  al presente articolo non possono
essere   ripresentate,  ancorche'  non  svolte,  come  interrogazioni
ordinarie,  salvo che il presidente del consiglio le abbia dichiarate
inammissibili alla procedura di trattazione immediata".