Art. 2. 1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, e' aggiunto il seguente: "Art. 59-bis (Interrogazioni e risposte immediate). - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese. 2. La seduta e' convocata dal presidente del consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il presidente della Regione. La seduta e' valida indipendentemente dalla verifica del numero legale di cui all'art. 30. 3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualita'. 4. L'interrogazione e' presentata al presidente del consiglio regionale, uguale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori. 5. Il presentatore dell'interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, risponde per non piu' di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non piu' di due minuti. 6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorche' non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il presidente del consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata".