Art. 3.
                          Norma transitoria
    1. Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle
commissioni  permanenti, nel rispetto del criterio di cui all'art. 11
della   legge  regionale  16 aprile  1998,  n.  14,  come  modificato
dall'articolo 1.
    2.  Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1,
non ha effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2
dell'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Data a Perugia, addi' 17 aprile 2001
                             LORENZETTI