Art. 3. Norma transitoria 1. Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle commissioni permanenti, nel rispetto del criterio di cui all'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, come modificato dall'articolo 1. 2. Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1, non ha effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, addi' 17 aprile 2001 LORENZETTI