Art. 10.
    Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione
    1.  E'  disposta  la  conservazione  in  bilancio, fino alla loro
totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico
vincolo   di   destinazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori  dei
trasferimenti  in  attuazione  dell'art.  82,  comma  3  della  legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
    2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti
dipendenti dalla Regione.