Art. 10. Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione 1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'art. 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.