Art. 2. Ricorso al mercato 1. Per l'anno 2001 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo e' fissato, in termini di competenza, in L. 67.631.800.000. 2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo di ricorso al mercato e' rispettivamente determinato in L. 67.631.800.000 ed in L. 67.631.800.000. 3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti.