Art. 2.
                         Ricorso al mercato
    1.  Per  l'anno  2001  il  livello massimo del ricorso al mercato
finanziario  per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il
pareggio  finanziario  del bilancio preventivo e' fissato, in termini
di competenza, in L. 67.631.800.000.
    2.  Per  gli  anni  2002  e 2003 il livello massimo di ricorso al
mercato  e'  rispettivamente  determinato  in L. 67.631.800.000 ed in
L. 67.631.800.000.
    3.  I  livelli  di  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti.