Art. 3. Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) 1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' determinata, limitatamente all'attivita' istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresi' alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 3. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Umbria.