Art. 3.
Determinazione  aliquota  Irap  per  le  cooperative sociali e per le
      organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus)
    1.  L'aliquota  dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 3, comma
1,  lettera  e),  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di
utilita'   sociale   (Onlus)   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, e' determinata, limitatamente
all'attivita'  istituzionale  esercitata,  nella  misura del 3,50 per
cento  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  in corso alla data del 1
gennaio 2001.
    2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi' alle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
    3.  La  determinazione  dell'aliquota  Irap  di  cui  al presente
articolo  si  riferisce al valore della produzione netta prodotto nel
territorio della Regione Umbria.