Art. 4.
 Determinazione aliquota Irap per le societa' cooperative di lavoro
    1.  L'aliquota  dell'Irap  per  i  soggetti di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e' determinata,
limitatamente  all'attivita'  istituzionale  esercitata, nella misura
del  3,75  per  cento  a decorrere dall'anno di imposta in corso alla
data del 1 gennaio 2001.
    2.  La  determinazione  dell'aliquota  Irap  di  cui  al presente
articolo  si  riferisce al valore della produzione netta prodotto nel
territorio della Regione Umbria.