Art. 4. Determinazione aliquota Irap per le societa' cooperative di lavoro 1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e' determinata, limitatamente all'attivita' istituzionale esercitata, nella misura del 3,75 per cento a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001. 2. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Umbria.