Art. 6.
 Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani
    1.  Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina
la  somma  di  lire  838 milioni annui iscritta nella U.P.B. di spesa
8.1.015,  di  cui  alla  tabella  B allegata alla suddetta legge, per
l'attuazione  delle  norme in materia di oneri contributivi verso gli
Istituti  previdenziali  ed  assicurativi  per  l'assicurazione degli
apprendisti artigiani.
    2.  I  rapporti  della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti
con  apposita  convenzione nella quale sono stabilite le modalita' di
rendicontazione  degli  oneri da parte degli Istituti previdenziali e
le  modalita'  di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo
versamento del saldo da parte dello Stato.