Art. 6. Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani 1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di lire 838 milioni annui iscritta nella U.P.B. di spesa 8.1.015, di cui alla tabella B allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. 2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalita' di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalita' di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.