Art. 8.
                Finanziamento di programmi comunitari
    1.   Al   finanziamento   dei  programmi  e  progetti  ammessi  o
ammissibili  al  cofinanziamento  comunitario  e'  accantonata  nella
U.P.B.  16.2.002  dello  stato di previsione della spesa del bilancio
regionale la somma di L. 47.722.818.611,