Art. 9.
                      Fondi speciali e tabelle
    1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29
della  legge  regionale  28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nel  triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni
2001,  2002  e  2003,  nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B",
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
    2.  Le dotazioni da iscrivere nei singoli Stati di previsione del
bilancio  2001  e  triennio  2001-2003, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
cosi'  come  individuate in prima applicazione con la presente legge,
sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.
    3.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  che  dispongono spese a
carattere  pluriennale  restano  determinati,  ai sensi dell'art. 30,
comma  3  della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella "D"
allegata alla presente legge.
    4.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa recate da leggi a
carattere  pluriennale,  riportate  nella  tabella di cui al comma 3,
l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  nell'anno  2001, a carico di
esercizi  futuri  e'  consentita nei limiti massimi di impegnabilita'
indicati  per  ciascuna  disposizione legislativa in apposita colonna
della  stessa  tabella,  ivi  compresi  gli  impegni gia' assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.