Art. 9. Fondi speciali e tabelle 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli Stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, cosi' come individuate in prima applicazione con la presente legge, sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge. 3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella "D" allegata alla presente legge. 4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri e' consentita nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.