Art. 2.
Modificazioni  ed  integrazioni  dell'art.  10  della legge regionale
                        30 aprile 1990, n. 34
  1. All'art.  10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le
parole  "di  cui  all'art.  9,"  sono  soppresse  le  parole "oltre a
promuovere  iniziative,  studi,  convegni  e ricerche per il continuo
miglioramento della polizia municipale,".
  2. All'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le parole
"In  particolare,  il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta
regionale  proposte  relative:"  sono  sostituite  con  le parole "Il
Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula
proposte alla giunta regionale in merito:".
  3. Dopo  il  comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 34/1990,
e' aggiunto il seguente:
    "3. Il  Comitato  tecnico consultivo regionale esprime i pareri e
formula  le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio
degli atti da parte del presidente della giunta regionale".