Art. 2. Modificazioni ed integrazioni dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le parole "di cui all'art. 9," sono soppresse le parole "oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale,". 2. All'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le parole "In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:" sono sostituite con le parole "Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla giunta regionale in merito:". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 34/1990, e' aggiunto il seguente: "3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del presidente della giunta regionale".