Art. 3. Norma transitoria 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale e' convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede. 2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale e' eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 23 maggio 2001 LORENZETTI