Art. 3.
                          Norma transitoria
    1. Il  Presidente  della  Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, provvede con proprio
decreto  alla  prima  costituzione  del  Comitato  tecnico consultivo
regionale.  La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo
regionale  e' convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore
regionale della struttura competente in materia, che la presiede.
    2. Il  Presidente  del  Comitato  tecnico consultivo regionale e'
eletto  nella  seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a
maggioranza   dei   componenti;   qualora   non   si  raggiunga  tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto  il  maggior  numero  di  voti.  Risulta eletto colui che ha
conseguito il maggior numero di voti.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell'Umbria.
      Perugia, 23 maggio 2001
                             LORENZETTI