Art. 4. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria". 2. In relazione a quanto disposta al comma 1 singole unita' previsionali di base possono corrispondere a piu' centri di responsabilita' amministrativa, e spese omogenee attinenti a piu' centri di responsabilita' amministrativa possano essere incluse in un medesimo capitolo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 16 luglio 2001 LORENZETTI