Art. 4.
Disposizioni  transitorie  relative  alla legge regionale 28 febbraio
                             2000, n. 13
    1. Per  gli  esercizi  finanziari  2001 e 2002 si deroga a quanto
stabilito  dagli  articoli  35,  comma  1, e 41, comma 2, lettera a),
della  legge  regionale  28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale
della  programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell'Umbria".
    2. In  relazione  a  quanto  disposta  al  comma 1 singole unita'
previsionali   di   base  possono  corrispondere  a  piu'  centri  di
responsabilita'  amministrativa,  e  spese  omogenee attinenti a piu'
centri di responsabilita' amministrativa possano essere incluse in un
medesimo capitolo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell'Umbria.
      Perugia, 16 luglio 2001
                             LORENZETTI