Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi
comprese  quelle informati- che, libri, riviste e pubblicazioni anche
su  supporto  informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche
dati  on-line,  per  le  esigenze  operative  correnti  del  servizio
autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

                               Art. 1.
Spese  del  servizio  autonomo per la gestione delle benzine a prezzo
                               ridotto
    1.  Le  spese  dirette  che  il servizio autonomo per la gestione
delle  benzine  a prezzo ridotto sostiene ai sensi dell'art. 8, commi
52  e  53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate
dalle seguenti disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto
di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal  computer,  anche  portatili,  stampanti e materiali
accessori   e   ausiliari,   di  ricambio  e  di  consumo;  strumenti
informatici  di  ogni  altro  tipo e relativi accessori, forniture di
pannelli, lavagne luminose;
      b) materiali  e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione  nonche'  strumenti audiovisivi e televisivi e relativi
accessori,  macchine  da  calcolo; materiali di ricambio, di consumo,
ausiliario   e   accessorio  nonche'  prestazioni  di  installazione,
manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o  acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line, e quotidiani;
      d) materiali  e  attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile;
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento  non  puo' superare L. 6.000.000 (seimilioni)al
netto di ogni onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  direttore  del  servizio  autonomo  per la gestione delle
benzine  a  prezzo  ridotto  dispone  le  spese  di  cui  all'art. 1,
incaricando  il  dipendente  di  cui all'art. 8, commi 52 e 53, della
legge  regionale  26 febbraio  2001, n. 4, nella veste di funzionario
delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto  e' disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'art.  1,  sono  richiesti preventivi o offerte ad
almeno tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza della
fornitura;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi l'importo di L. 5.000.000 al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  richiesto il parere di
congruita'   espresso,  a  seconda  della  fornitura  richiesta,  dal
direttore  del  servizio  competente per materia ai sensi della legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato,
su  ordine  del direttore del servizio autonomo per la gestione delle
benzine  a  prezzo  ridotto, mediante lettera, buono d'ordine o altro
atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato stesso.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  Al  vice  consegnatario del servizio autonomo per la gestione
delle  benzine  a prezzo ridotto, e' affidata la gestione dei beni di
cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.

                              ANTONIONE