Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informati- che, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto. Art. 1. Spese del servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto 1. Le spese dirette che il servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di: a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, forniture di pannelli, lavagne luminose; b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonche' strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede; c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani; d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile; 3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non puo' superare L. 6.000.000 (seimilioni)al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore del servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3. 5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza della fornitura; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo e' richiesto il parere di congruita' espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche e integrazioni. Art. 6. Ordinazione dei beni 1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore del servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del funzionario delegato stesso. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, e' affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. ANTONIONE