Regolamento  recante  "norme per l'attuazione del programma operativo
regionale dell'Obiettivo 3".
                               Capo I
                        Campo di applicazione
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il  presente  regolamento definisce le modalita' di attuazione
delle  azioni relative al Programma operativo dell'Obiettivo 3 per il
periodo  2000-2006,di  seguito  nominato  Programma  approvato  dalla
Commissione  europea con decisione C(00)2076 del 21 settembre 2000 ed
al  connesso  complemento  di  programmazione,  di seguito denominato
complemento,  approvato  dalla  giunta regionale con deliberazione n.
3216 del 23 ottobre 2000 ed annotato dal comitato di sorveglianza del
programma nella seduta del 18 dicembre 2000.
    2. Il  presente  regolamento  e'  altresi'  coerente  con  quanto
stabilito   dalla   normativa   comunitaria   di  riferimento  e,  in
particolare, con:
      il regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
      il  regolamento  (CE)  n.  1784/1999, relativo al Fondo sociale
europeo;
      il   regolamento   (CE)   n.  1159/2000  relativo  alle  azioni
informative   e   pubblicitarie  a  cura  degli  Stati  membri  sugli
interventi dei Fondi strutturali;
      il  regolamento  (CE)  n.  1685/2000  recante  disposizioni  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del consiglio per
quanto   riguarda   l'ammissibilita'   delle   spese  concernenti  le
operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
      il  regolamento  (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 20001, relativo
all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti
destinati alla formazione;
      il  regolamento  (CE)  n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti
d'importanza minore ("de minimis");
      il  regolamento  (CE)  n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
      il  regolamento  (CE)  n.  438/2001  del  2  marzo 2001 recante
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del
Consiglio  per  quanto  riguarda i sistemi di gestione e di controllo
dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
      il   regolamento   (CE)   n.   448/2001  recante  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del consiglio per
quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei
contributi concessi all'ambito dei Fondi strutturali;
    3. Il   regolamento   trova   applicazione  in  tutte  le  azioni
realizzate   nell'ambito   del  Programma,  quand'anche  il  soggetto
responsabile sia diverso dalla Regione.
    4. Il   regolamento   trova  applicazione  per  tutte  le  azioni
cofinanziate  dal Fondo sociale europeo e, ove espressamente indicato
dall'avviso, in relazione a finanziamenti nazionali.
    5. Il  regolamento  definisce  criteri  e parametri, finanziari e
non,  i  quali  costituiscono i limiti minimi e/o massimi. Gli avvisi
possono   intervenire   entro  tali  limiti,  individuando  soluzioni
intermedie.
    6. Le  azioni  possono essere realizzate nell'ambito di procedure
gia' disciplinate da norme regionali, ove compatibili con il presente
regolamento.
                               Capo II
                       Modalita' di attuazione
                               Art. 2.
                         Modalita' attuative
    1.  I  progetti  formativi  possono essere presentati secondo due
modalita', a "bando" e a "sportello".
    2. Nella modalita' a "bando" i progetti vengono presentati presso
uffici ed entro la data indicati nell'avviso.
    3.  Nella  modalita' a "sportello" i progetti vengono presentati,
di  norma  con  cadenza  mensile,  presso gli uffici e per un periodo
anche rinnovabile indicati dall'avviso.
    4.   In   relazione   alle   azioni   diverse   dalla  formazione
professionale,  si  ricorre  a  procedure  in  applicazioni  di norme
nazionali o regionali nel rispetto dei quattro principi di parita' di
trattamento,   di  trasparenza,  di  riconoscimento  reciproco  e  di
proporzionalita'.
                               Art. 3.
                         Soggetto attuatore
    Ai  fini di una omogeneizzazione del linguaggio e nel rispetto di
quanto  previsto  dalla  normativa  comunitaria  vigente, il soggetto
titolare dell'azione viene individuato quale "soggetto attuatore".
                              Capo III
                   Soggetti proponenti e promotori
                               Art. 4.
Soggetti  attuatori - Al di fuori dei casi in cui tale ruolo e' della
                               Regione
    1. In  relazione  alla  realizzazione  di attivita' formative, il
quadro dei possibili soggetti attuatori e' i seguente:
Utenza di riferimento|Soggetto attuatore
---------------------------------------------------------------------
                     |Enti di formazione (enti pubblici non
                     |territoriali o privati senza scopo di lucro
                     |aventi esplicitamente e statutariamente
                     |prevista tra i propri fini la formazione
Disoccupati          |professionale), anche temporaneamente associati
---------------------------------------------------------------------
                     |a) Imprese, loro consorzi o società capogruppo
                     |che realizzano l'attività formativa per
Occupati             |qualificare o aggiornare il proprio personale.
---------------------------------------------------------------------
                     |b) Enti di formazione (enti pubblici non
                     |territoriali o privati senza scopo di lucro
                     |aventi esplicitamente e statutariamente
                     |prevista tra i propri fini la formazione
                     |professionale) i quali realizzano l'attività su
                     |specifica commessa di più imprese non in grado
                     |di attuare l'intervento autonomamente. Si
                     |esclude l'intervento dell'ente su commessa di
                     |una sola azienda.
---------------------------------------------------------------------
                     |c) Enti di formazione (enti pubblici o privati
                     |senza scopo di lucro aventi esplicitamente e
                     |statutariamente prevista tra i propri fini la
                     |formazione professionale) i quali realizzano
                     |l'attività su specifici fabbisogni individuali
                     |di formazione finalizzati al miglioramento o
                     |mantenimento della posizione lavorativa del
                     |singolo interessato.
    2. Per quanto riguarda le attivita' non formative, la titolarita'
dei relativi progetti e' riservata ai soggetti competenti in funzione
della specifica attivita'.
                               Art. 5.
                       Associazioni temporanee
    1. Le  azioni  possono  essere  realizzate  anche da associazioni
temporanee  costituite  fra  due  o  piu'  degli  organismi  indicati
all'art. 4.
    2. In tali casi e' necessario:
      l'individuazione  del soggetto capofila il quale deve possedere
i  requisiti  necessari  per essere soggetto attuatore dell'azione in
questione.  Esso  diviene  altresi'  destinatario  dei  trasferimenti
finanziari della Regione;
      la  formale  costituzione  dell'associazione  prima  dell'avvio
dell'attivita' formativa.
    In  sede di avviso la Regione puo' specificamente disciplinare in
ordine  alla possibile composizione dell'associazione, fermi restando
i principi previsti dall'art. 4.
                               Art. 6.
                         Enti di formazione
    1. In attesa dell'attuazione dei processi di accreditamento delle
strutture   formative  previsti  dal  Programma,  si  individuano  le
seguenti due tipologie di enti di formazione:
Ente di formazione                |Requisiti
---------------------------------------------------------------------
Enti operanti all'interno del     |Vengono considerati acquisiti i
piano regionale di formazione     |requisiti relativi alla
professionale di cui all'Art. 8   |disponibilità di sedi ed
della legge regionale 76/82       |attrezzature
---------------------------------------------------------------------
                                  |Le attività di direzione,
                                  |segreteria e servizi ausiliari
                                  |devono essere realizzate da
                                  |personale dipendente con contratto
                                  |a tempo indeterminato o
                                  |determinato
---------------------------------------------------------------------
Enti non operanti all'interno del |
Piano regionale di formazione     |
professionale di cui all'Art. 8   |In sede di presentazione del
della legge regionale 76/82       |progetto devono dimostrare:
---------------------------------------------------------------------
                                  |la disponibilità, in proprietà o
                                  |in affitto, di una sede formativa
                                  |adeguata;
---------------------------------------------------------------------
                                  |la disponibilità, in proprietà o
                                  |in affitto, di attrezzature
                                  |adeguate;
---------------------------------------------------------------------
                                  |la disponibilità, nella mi-sura di
                                  |almeno il 50% della dotazione
                                  |complessiva, di soggetti da
                                  |utilizzare nelle funzioni di
                                  |direzione e coordinamento con
                                  |almeno due anni di significativa
                                  |responsabilità nel campo della
                                  |formazione e/o dei servizi alle
                                  |imprese;
---------------------------------------------------------------------
                                  |la disponibilità, nella mi-sura di
                                  |almeno il 50% della dotazione
                                  |complessiva, di soggetti da
                                  |utilizzare nelle funzioni di tutor
                                  |con al-meno due anni di esperienza
                                  |maturata nell'ambito di attività
                                  |formative finanziate con risorse
                                  |pubbliche.
---------------------------------------------------------------------
                                  |L'esperienza biennale deve essere
                                  |dettagliatamente indicata.
---------------------------------------------------------------------
                                  |La struttura organizzativa deve
                                  |garantire la disponibilità di
                                  |almeno un dipendente, anche a
                                  |tempo determinato e/o a tempo
                                  |parziale, che svolge le funzioni
                                  |di segreteria amministrativa.
                               Art. 7.
                           Scopo di lucro
    1. E'  fatto divieto al soggetto attuatore od ai soggetti ad esso
convenzionati o comunque collegati di fruire di qualsivoglia forma di
lucro diretto o indiretto dalla prestazione professionale di soggetti
terzi.
                               Art. 8.
                          P r o m o t o r i
    1. Al  fine  di  favorire  un  maggiore radicamento delle azioni,
formative  e  non,  con  il  territorio  e di realizzare una maggiore
diffusione  delle  potenzialita'  insite  nello  strumento  del Fondo
sociale  europeo,  e'  ammessa la presenza, all'interno del progetto,
del   soggetto   promotore.   Esso,  forte  della  sua  posizione  di
osservatore  privilegiato sul territorio, si raccorda con il soggetto
proponente  al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di interventi
coerenti con le istanze provenienti dalla realta' economico sociale.
    2. Il  ruolo  di  soggetto  promotore  e'  riservato  ai seguenti
organismi:
      amministrazione regionale, attraverso le direzioni competenti;
      amministrazioni comunali;
      amministrazioni provinciali;
      comunita' montane;
      camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
      associazioni di categoria, collegi ed ordini professionali;
      organizzazioni sindacali;
      enti bilaterali.
    3.  Nell'ambito  dell'avviso  la  Regione  si riserva di indicare
l'ammissibilita' della presenza del promotore, con la possibilita' di
evidenziare  il  ruolo ad esso riservato e/o di restringerne l'elenco
rispetto a quello del comma 2.
    4.  Non  e'  ammessa  la  contemporanea  assunzione, da parte del
medesimo soggetto, dei ruoli di soggetto attuatore e promotore.
                               Capo IV
                   Quadro complessivo dell'offerta
                               Art. 9.
                    Classificazione delle azioni
    1.   Il   Programma  ed  il  complemento  definiscono  un  quadro
complessivo   dell'offerta   articolato  su  tre  livelli,  la  macro
tipologia,  la tipologia di azione e l'azione, cosi' come risulta nel
prospetto riepilogativo di cui all'allegato l.
                              Art. 10.
                         Tipologie formative
    1.   Nell'ambito  della  macro  tipologia  "azioni  rivolte  alle
persone",  tipologia  di  azione  "formazione" e "Work experience", i
possibili  interventi  formativi  vengono  classificati  in tipologie
formative, secondo quanto indicato nell'allegato 2.
    2.   La   durata  degli  interventi  di  cui  all'allegato  2  e'
indicativa.  La  Regione  puo',  in  sede  di avviso, definire durate
minime   e  massime  delle  attivita'  non  corrispondenti  a  quelle
indicate.
    3. La tipologia formativa "moduli professionalizzanti all'interno
dei percorsi universitari", riguarda interventi strettamente riferiti
alle   competenze   dell'universita'   ed   ai   percorsi   alla  cui
realizzazione il solo sistema universitario e' competente. La Regione
individua  entro  quali dei citati percorsi universitari si indirizza
il  proprio  intervento  attraverso il Programma. Il finanziamento e'
limitato  alle  parti esclusivamente professionalizzanti dei percorsi
e,  per  quanto  riguarda  le  docenze, prioritariamente a quelle non
cattedratiche  e  provenienti dal mondo del lavoro e delle imprese in
particolare.
                              Art. 11.
               Durata e termini delle azioni formative
    1. Le azioni possono essere annuali ovvero poliennali.
    2. Gli interventi poliennali devono essere cosi' caratterizzati:
      di norma dalla sospensione di almeno un mese tra le annualita';
      fase   di  valutazione  intermedia  alla  fine  della  o  delle
annualita' intermedie;
      piano   finanziario   complessivo   e   sub  articolazione  per
annualita'.
    3.  In  sede  di  avviso la Regione definisce i termini di avvio,
durata e conclusione delle attivita'.
                               Capo V
                     Presentazione dei progetti
                              Art. 12.
                     Presentazione dei progetti
    1.  Ciascun  progetto ovvero piu' progetti facenti riferimento al
medesimo  avviso  presentati contestualmente devono essere presentati
compilando  la  modulistica appositamente predisposta dalla Regione e
seguendo le indicazioni di volta in volta fornite nell'avviso.
    2.  La  modulistica  deve  essere  compilata in tutte le parti di
pertinenza   e   le   pagine   che  la  compongono  devono  risultare
correttamente numerate in ordine progressivo.
    3.  Ciascun  avviso  puo'  stabilire  norme  relative alla misura
massima di progetti presentabili.
    4.  Il  progetto  deve  perentoriamente  pervenire alla direzione
entro   i   termini  stabiliti  dal  bando  o  invito;  nel  caso  di
trasmissione postale, ivi compreso l'invio con raccomandata a.r., non
potranno  essere  ammessi  progetti  pervenuti  dopo  la scadenza dei
termini  pur  avendo  timbro  postale  antecedente.  Parimenti non e'
ammessa   la   regolarizzazione   ne'   integrazione   del   progetto
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione.
    5.  E'  fatto  obbligo  ai  soggetti  attuatori di adeguarsi alle
eventuali  procedure  informatizzate  adottate  dalla  Regione per la
presentazione dei progetti.
                              Art. 13.
    Cause di esclusione dalla valutazione delle azioni formative
    1.  Per  quanto  riguarda  le  azioni formative, sono considerate
cause di esclusione dalla fase di valutazione:
      a) la non eligibilita' del progetto al titolo dell'avviso;
      b)  il  mancato  possesso  da parte del soggetto proponente dei
requisiti richiesti per l'utile presentazione del progetto;
      c)   il   mancato   rispetto   dei   termini  previsti  per  la
presentazione del progetto;
      d)  il  mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista
per la presentazione del progetto;
      e)  l'utilizzo  di  una stessa scheda progetto formativo per la
presentazione di piu' corsi o piu' edizioni del medesimo corso;
      f)   la   mancata   completa   compilazione  della  modulistica
predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti;
      g)  la mancata presentazione della documentazione attestante la
commessa aziendale laddove necessaria;
      h)  il  mancato  rispetto  delle indicazioni relative al numero
minimo di allievi previsto per l'avvio dell'azione formativa.
                              Art. 14.
  Cause di esclusione dalla valutazione delle azioni non formative
    1.  Per quanto riguarda le azioni non formative, sono considerate
cause di esclusione dalla fase di valutazione:
      a)  la  non eligibilita' del progetto al titolo della procedura
aperta di riferimento;
      b)  il  mancato  possesso  da parte del soggetto proponente dei
requisiti richiesti per l'utile presentazione del progetto;
      c)  il  mancato rispetto dei termini e delle modalita' previsti
per la presentazione del progetto;
      d)  il  mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista
per la presentazione del progetto.
                               Capo VI
                      Valutazione dei progetti
                              Art. 15.
                    La valutazione - Generalita'
    1.  Tutti  i  progetti  presentati  alla  Regione  nei  termini e
modalita'   previsti  dall'avviso  di  riferimento  sono  oggetto  di
valutazione.
    2.  La  valutazione  e'  realizzata  dalla Regione, con possibile
tutorship   di   soggetti  esterni  che  agiscono  nell'ambito  degli
interventi di assistenza tecnica.
    3. Ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea.
                              Art. 16.
                       Sistemi di valutazione
    1.  La valutazione dei progetti connessi alle attivita' formative
avviene  sulla base di un sistema comparativo ovvero di un sistema di
ammissibilita'.
    2. L'avviso individua la modalita' di valutazione prescelta.
    3. Il sistema comparativo si fonda sui seguenti 5 criteri:
      a)  affidabilita'  del  proponente  (da  un  massimo di 20 a un
massimo di 40 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti:
        composizione  delle entrate (solamente nel caso di proponente
"ente  senza  scopo  di  lucro avente tra i propri fini la formazione
professionale");
        composizione   degli  investimenti  (solamente  nel  caso  di
proponente "impresa, consorzio, o societa' capogruppo");
        efficienza relativa alle eventuali attivita' pregresse;
        adeguatezza rispetto all'attivita' proposta;
      b)  coerenza  delle  motivazioni  (da  un  massimo  di 15 ad un
massimo di 25 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti:
        motivazioni specifiche e risultati attesi;
        presenza e ruolo di soggetti promotori (solamente nel caso di
proponente  "ente  senza  scopo  di lucro avente tra i propri fini la
formazione professionale");
        presenza  di  eventuali accordi aziendali (solamente nel caso
di  proponente  "impresa,  consorzio,  o  societa' capogruppo" oppure
"ente  senza  scopo  di  lucro avente tra i propri fini la formazione
professionale" nel caso di commesse aziendali);
      c)  qualita' ed organizzazione didattica (da un massimo di 25 a
un massimo di 40 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti:
        descrizione  della  figura  professionale  e  degli obiettivi
formativi;
        descrizione dei moduli formativi;
        modalita' di selezione e di valutazione dell'apprendimento;
        modalita' di sensibilizzazione e di pubblicizzazione;
        aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;
        modalita' di valutazione del progetto;
      d)  congruenza  finanziaria  (da  un  massimo  di  5 punti a un
massimo di 15 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti:
        rispetto   del   parametro   di   costo   ora/allievo  ovvero
dell'architettura finanziaria prevista;
        coerenza finanziaria del progetto;
      e)  giudizio  di  sintesi  relativo alla coerenza e completezza
complessiva  del progetto (da un massimo di un punto ad un massimo di
5 punti).
    4.  Il  punteggio massimo attribuibile e' di punti 100, mentre la
soglia  minima per il collocamento in graduatoria e' fissata tra i 50
e  i  70  punti. La procedura aperta di selezione individua la soglia
minima richiesta per l'utile collocazione in graduatoria e stabilisce
i  punteggi  massimi  attribuibili  ai  criteri a), b) e c) di cui al
comma 3, nell'ambito delle fasce di oscillazione a fianco di ciascuna
di  esse  indicate.  Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale
del   medesimo   punteggio  a  due  o  piu'  progetti  si  prende  in
considerazione  il punteggio ottenuto nel criterio a) " affidabilita'
del  proponente".  Nel caso dovesse ancora ripetersi la situazione di
parita'   di   punteggio  fra  due  o  piu'  progetti  si  prende  in
considerazione  il punteggio ottenuto nel criterio b) "coerenza delle
motivazioni".  Nel  caso  del persistere di una situazione di parita'
viene data priorita' al progetto con costo ora/allievo inferiore.
    5.  L'avviso  puo'  definire  ulteriori  elementi  aggiuntivi  ed
esplicativi  per  l'analisi  dei  citati  criteri  in  relazione alle
singole tipologie formative o alle specifiche finalita' promosse.
    6. Il sistema valutativo di ammissibilita' si basa sull'esame dei
seguenti aspetti:
      a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
      b) coerenza e qualita' progettuale;
      c) coerenza finanziaria.
                              Art. 17.
                        G r a d u a t o r i e
    1.  I  progetti  che  hanno  positivamente  superato  la  fase di
valutazione   vengono   inseriti   in   apposite   graduatorie,   con
l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento in funzione delle
risorse  finanziarie  disponibili;  nel  caso  di  progetti utilmente
inseriti  in  graduatoria  ma non finanziati per mancanza di risorse,
essi potranno essere ammessi al finanziamento nel caso di rinuncia da
parte  di  organismi  titolari  di  progetti  finanziati. Tutto cio',
peraltro,  qualora  la  rinuncia intervenga entro il tempo di vigenza
della graduatoria fissato dall'avviso.
    2. Le graduatorie connesse a valutazioni su base comparativa sono
definite  secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti. Nel
caso  di  presentazione  dei  progetti con modalita' "a sportello" la
graduatoria  dei  progetti ammessi puo' prescindere dalla indicazione
del punteggio.
    3.   Le   graduatorie   relative   a   valutazioni   su  base  di
ammissibilita' riportano i progetti secondo l'ordine di presentazione
degli stessi presso lo sportello, desumibile dal protocollo d'arrivo.
    4. In entrambe le modalita' valutative, i progetti che sono stati
esclusi   dalla  valutazione  ovvero  che  non  hanno  conseguito  il
punteggio minimo richiesto, vengono inseriti in appositi elenchi.
                              Art. 18.
               Valutazione di attivita' non formative
    1.  Nel  caso di valutazione di attivita' non formative i criteri
di riferimento sono i seguenti:
      a)  l'affidabilita'  del  soggetto attuatore dal punto di vista
organizzativo/strutturale;
      b)  l'affidabilita'  del  soggetto attuatore dal punto di vista
delle competenze specifiche rispetto all'attivita' di riferimento;
      c) l'innovativita/qualita' del progetto;
      d) l'economicita' del progetto.
    In  funzione  delle  azioni  la  Regione  individua  i criteri di
valutazione da considerare fra quelli sopraindicati.
    2.   Complessivamente  i  criteri  di  cui  al  comma  1  possono
determinare  l'attribuzione  di  100  punti.  Ad  ognuno di essi puo'
essere assegnato un punteggio massimo ricompreso tra 10 e 40 punti.
    3.  Le  definizioni  di  punteggio di cui al comma 2 avvengono in
sede di avviso.
                              Capo VII
                      Approvazione dei progetti
                              Art. 19.
                      Approvazione dei progetti
    1.  Gli  esiti  della  valutazione  derivanti  da qualsiasi delle
modalita'  di  attuazione  previste  sono  resi  pubblici formalmente
mediante   pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,
eventualmente  per  estratto,  ed  informalmente  nel  sito  internet
www.regione.fvg.it.
    2. Sono resi pubblici:
      le  graduatorie  dei progetti approvati con l'evidenziazione di
quelli che, nell'ambito delle risorse disponibili, sono anche oggetto
di finanziamento;
      l'elenco   dei   progetti   non   approvati   per   il  mancato
raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
      l'elenco   dei   progetti   esclusi   dalla   valutazione   con
l'indicazione della o delle cause di esclusione.
    3.  La  Regione,  con  riferimento  ai  soli progetti approvati e
finanziati, provvede a comunicare al soggetto attuatore l'esito della
valutazione.  Dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  soggetto
attuatore, della relativa nota decorrono i termini di cantierabilita'
stabiliti dall'avviso.
    4.  Ad avvenuta pubblicazione dell'avviso e dopo la presentazione
del  progetto  e'  possibile  avviare l'attivita', fermo restando che
l'operatore  deve previamente impegnarsi, in forma scritta, a seguire
le  modalita'  di  realizzazione  previste  nel  presente  testo ed a
sostenere  in  proprio  i costi ove il progetto non venisse approvato
e/o ammesso al finanziamento.
                              Capo VIII
                        Gestione finanziaria
                              Art. 20.
    Fonti di finanziamento e tassi di partecipazione finanziaria
    1.   Le   azioni   rientranti   nella  disciplina  del  programma
usufruiscono delle seguenti fonti pubbliche di finanziamento le quali
intervengono nelle misure percentuali indicate:
      Fondo sociale europeo: 45%;
      Stato,   attraverso  il  fondo  di  rotazione  della  legge  n.
183/1987: 44%;
      Regione, attraverso risorse del proprio bilancio: 11%.
    Rimane   salva   la   possibilita'   di  diverse  percentuali  di
partecipazione  dei  fondi  che  possono essere previste a livello di
normativa comunitaria o nazionale.
    2.  Gli  interventi  possono  essere totalmente finanziati con le
citate  risorse  pubbliche  ad  eccezione  delle  attivita' formative
rivolte  ad  utenza  occupata e relative, in particolare, all'asse D,
misura D.1 del Programma.
    3.  Con  riferimento  alle  attivita' formative rivolte ad utenza
occupata,  viene,  in  via  generale,  stabilita  una  partecipazione
finanziaria  da  parte  dell'impresa  ovvero  del lavoratore autonomo
coinvolto. Tale partecipazione finanziaria e' cosi' definita:
      a)   attivita'  formativa  realizzata  secondo  la  regola  "de
minimis": viene prevista la partecipazione finanziaria dell'impresa o
delle   imprese   coinvolte  nella  misura  pari  al  20%  del  costo
complessivo del progetto approvato.
    In questi casi si procede nel modo seguente:
      il  soggetto  attuatore  provvede alla determinazione del costo
relativo  alla  partecipazione  del personale all'attivita' formativa
(costo   orario   medio  *n.  allievi*  durata  del  corso  in  ore).
Successivamente quantifica i costi dell'intervento, con esclusione di
quelli   relativi  alla  retribuzione  dei  soggetti  in  formazione,
suddividendo  detta quantificazione per 0,8; il risultato rappresenta
il   costo   complessivo   del  progetto,  comprensivo  quindi  della
partecipazione  del  20%  a  carico  dell'impresa.  Detto  20%  viene
assicurato  con  la  quota  del  costo  del personale precedentemente
determinato e per la sola parte sufficiente a coprirlo;
      al   fine  di  incentivare  la  partecipazione  dei  lavoratori
autonomi  e,  comunque, non dipendenti, agli interventi formativi, in
caso  di  situazioni di evidente aggravio che l'assunzione dell'onere
del  20%  potrebbe  comportare,  la Regione si riserva di valutare la
possibilita'  di  corrispondere  un contributo alla partecipazione di
questi  lavoratori  a  titolo  di indennizzo per il mancato reddito a
seguito  della  frequenza  ai  corsi. Quest'indennizzo sara' comunque
limitato  ad una indennita' oraria non superiore a lire 20.000 e vale
a determinare la partecipazione finanziaria del 20%;
      qualora  le quote di salario nonche' l'eventuale corresponsione
dell'indennita'  non dovessero consentire la copertura del citato 20%
del  costo  complessivo del progetto, rimane ferma la quantificazione
del contributo pubblico pari all'80% del costo medesimo.
    In   ogni   eventualita',   comunque,   il  riconoscimento  della
retribuzione  o  dell'indennizzo per il mancato reddito degli allievi
non  puo' superare il tasso di partecipazione finanziaria previsto ed
e'  ammissibile  solo  a fronte di presenza certificata degli allievi
medesimi alle attivita';
      b)  attivita'  formativa realizzata nell'ambito di un regime di
aiuti  alla  formazione  autorizzato:  in  tali  casi  il  quadro dei
massimali di aiuto pubblici e' il seguente:
                          Massimali d'aiuto
Beneficiari         |Formazione specifica    |Formazione generale
Grande Impresa      |25%                     |50%
PMI                 |+ 10%                   |+ 20%
Zona obiettivo 2    |+ 5%                    |+ 5%
Categorie deboli    |+ 10%                   |+ 10%
                              Art. 21.
             Formazione specifica e formazione generale
    1.  Ai  sensi dell'Art. 2 lettere d) - e) del regolamento (CE) n.
68/2001  e'  specifica,  "la  formazione  che  comporti  insegnamenti
direttamente  e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o
futura,  occupata  dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che
fornisca  qualifiche  che  non  siano trasferibili ad altre imprese o
settori  di  occupazione,  o lo siano solo limitatamente". Invece, si
definisce   formazione   generale   "la   formazione   che   comporti
insegnamenti  non  applicabili  esclusivamente o prevalentemente alla
posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa
beneficiaria,  ma  che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad
altre  imprese  o  settori di occupazione e pertanto migliori in modo
significativo  la  possibilita'  di  collocamento del dipendente." La
formazione  generale  si conclude con l'effettuazione di idonee prove
di  verifica  degli  apprendimenti  acquisiti  con una certificazione
attraverso  attestato  di  qualifica  o  di  frequenza  con  profitto
rilasciata dalla Regione.
                              Art. 22.
             Formazione dei formatori e degli operatori
    1.  La  presenza di soggetti occupati alle attivita' formative e'
altresi'  prevista  nel  caso di azioni genericamente definibili come
"formazione dei formatori e degli operatori".
    2.  Le  azioni di cui al comma 1. rientrano, con riferimento alla
classificazione   del   Programma  e  del  complemento,  nella  macro
tipologia  "azioni  rivolte  ai  sistemi" e nella tipologia di azione
"dispositivi   e   strumenti  a  supporto  della  qualificazione  del
sistema".
    3.  Nell'ambito delle azioni richiamate nel presente articolo, la
retribuzione  dei dipendenti che partecipano alle attivita' formative
e'  ammissibile,  limitatamente  alle  ore di formazione con presenza
certificata.
                              Art. 23.
                          Flussi finanziari
    1.  Il  flusso finanziario avviene attraverso trasferimenti della
Regione nei riguardi del soggetto attuatore, con modalita' rientranti
fra quelle definite nel presente articolo e precisate nell'avviso.
    2.  I  trasferimenti possono avvenire in forma di anticipazione e
saldo ovvero in unica soluzione.
    3. Nel caso di trasferimento in forma di anticipazione e saldo, i
momenti   dell'anticipazione   non   possono   essere  piu'  di  due.
Complessivamente  la  somma  delle anticipazioni non puo' superare il
95%  del  costo  pubblico  complessivo del progetto. L'erogazione del
saldo  interviene  sempre  ad  avvenuta verifica del rendiconto ed e'
pari  alla  differenza  tra  quanto  anticipato  ed  il  costo totale
approvato  a  consuntivo;  tutto cio' con solo riferimento alla quota
pubblica di finanziamento.
    4.  Nel  caso  di  pagamento in unica soluzione, il trasferimento
puo'  avvenire  durante  l'attuazione del progetto ovvero ad avvenuta
verifica del rendiconto, in funzione della natura dell'azione.
    5.  Con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attivita'
non  formative,  e'  ammissibile un flusso finanziario organizzato su
stati di avanzamento del progetto.
    6.  Le  somme  erogate  a  titolo  di anticipazione devono essere
coperte  da  fideiussione;  l'ammissibilita'  della relativa spesa e'
limitata  alla  fideiussione  bancaria. Ai fini dell'anticipazione e'
altresi' richiesta la presentazione della documentazione antimafia.
    7.  La  documentazione  di  cui  al precedente comma e' dovuta da
parte  di  quei  soggetti  che  vi  sono  tenuti secondo la normativa
vigente.
                              Art. 24.
                Certificazione delle spese sostenute
    1.  Le  previsioni  del  regolamento (CE) n. 1260/1999 in tema di
gestione   finanziaria  del  Programma  e  del  regolamento  (CE)  n.
1685/2000  in tema di pagamenti dei beneficiari finali conducono alla
definizione  di  un  ruolo  attivo anche dei soggetti attuatori nella
fase  di  certificazione  delle  spese  sostenute.  Tale attivita' e'
aggiuntiva  rispetto  a  quella  relativa  alla  predisposizione  del
rendiconto   finale   delle  spese  sostenute;  essa  e'  strumentale
all'attuazione  del  monitoraggio finanziario del Programma stabilito
dalla  normativa  comunitaria,  attraverso il quale viene misurato il
grado di efficienza finanziaria della Regione.
    2.  Nell'ambito  di procedure definite dalla Regione in un quadro
generale  di  riferimento  concertato a livello nazionale, i soggetti
attuatori  devono  periodicamente  trasmettere  alla  Regione  i dati
relativi  alle  spese da essi sostenute. Le indicazioni devono essere
fornite secondo le modalita', tempistiche e contenuti stabiliti dalla
Regione.
    3.  Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 2 determina
possibili penalizzazioni nella valutazione del grado di affidabilita'
del  soggetto  attuatore  ovvero la revoca del finanziamento nel caso
per  due  volte  consecutive  non  si  dia  risposta  al monitoraggio
richiesto dalla Regione.
                              Art. 25.
                          Impegni di spesa
    Nel  caso  intervengano  da  parte degli organismi comunitari e/o
nazionali  riduzioni  sui  finanziamenti  previsti, l'amministrazione
regionale  si riserva di adottare conseguenti variazioni agli impegni
di  spesa,  con riferimento particolare a quei soggetti attuatori che
dovessero configurarsi come responsabili delle riduzioni.
                              Art. 26.
   Salario dei partecipanti e del personale docente e non docente
    1.  E'  ammessa  la  spesa  derivante  dalla  partecipazione  dei
lavoratori  occupati  dipendenti  alle  attivita'  formative  con  il
riconoscimento  del  costo  orario della loro busta paga per ciascuna
ora  di  partecipazione  all'attivita' formativa medesima, sempreche'
cio' avvenga in orario di lavoro.
    2.  Anche  in  relazione alle prestazione del personale docente e
non  docente  dipendente coinvolto nelle azioni, la spesa ammissibile
conseguente  alla  loro prestazione e' computata sulla base del costo
orario da busta paga per le ore di impegno.
    3.  Nei  casi di cui ai precedenti commi, le modalita' da seguire
per  determinare  il  costo  orario  cui parametrare la spesa sono le
seguenti:
      a)   il   costo   deve   essere   computato  su  base  mensile,
eventualmente   rapportata   ad   anno,   avendo   a  riferimento  la
retribuzione   mensile   onnicomprensivamente   di  oneri  diretti  e
indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro;
      b)  per  quanto riguarda gli oneri diretti, e' da precisare che
sono ammissibili esclusivamente quegli elementi che caratterizzano il
rapporto   in   misura   stabile   e   ricorrente   con   conseguente
inammissibilita'   di   quegli   elementi   che  non  rivestono  tali
caratteristiche.
    Ad  esempio rivestono carattere di ricorrenza i seguenti elementi
previsti da Contratto collettivo nazionale di lavoro:
      paga base ed eventuali integrazioni piu' favorevoli;
      contingenza;
      aumenti di anzianita';
      elemento distinto della retribuzione;
      premi  di produzione qualora costituenti un elemento aggiuntivo
stabile  e  ricorrente  corrisposto a tutte le categorie ed i livelli
lavorativi  in  relazione  alla  paga  base,  quando  cioe'  non  sia
corrispettivo della produttivita' del singolo lavoratore;
      elemento aggiuntivo della retribuzione;
      indennita' di funzione;
      indennita' per vacanza contrattuale;
    c) non rivestono il carattere dell'ammissibilita':
      la maggiorazione per straordinari;
      la maggiorazione per turno;
      il cottimo;
      il   premio   di  produzione,  quando  e'  corrispettivo  della
produttivita' del singolo;
      le diarie e le trasferte;
      le indennita' sostitutive di trasporti e mense;
      l'una   tantum   o   arretrati   che  rappresentano  emolumenti
occasionali;
    d)  per  quanto  riguarda l'ammissibilita' degli oneri indiretti,
questa  e'  riconosciuta  quando  gli  stessi  misurano  benefici dei
lavoratori previsti contrattualmente e specificatamente valutabili.
    Ad esempio sono ammessi:
      ferie;
      riposi aggiuntivi per festivita' soppresse;
      festivita' infrasettimanali;
      riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro;
      tredicesima mensilita';
      quattordicesima mensilita';
      premio  di  produzione,  quando riconosciuto contrattualmente o
costituente    un    emolumento    retributivo    sostitutivo   della
quattordicesima;
      aggiornamento;
    e) non sono invece ammessi:
      permessi sindacali;
      permessi per partecipazione ad assemblea;
      permessi concessi a lavoratori studenti;
      assenze per malattie e infortuni;
      congedo matrimoniale;
    f) il calcolo del costo orario deve venire quindi computato sulla
base  del  trattamento economico mensile, eventualmente rapportata ad
anno,   e  deve  prendere  a  base  gli  elementi  costitutivi  della
retribuzione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento; piu' precisamente l'importo totale di tali elementi, con
esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli
oneri  sociali  e riflessi deve poi essere diviso per il monte ore di
lavoro  convenzionale  mensile.  Il  costo  orario  cosi' ottenuto va
moltiplicato   per   il  numero  delle  ore  di  impegno  nell'azione
finanziata.
                              Art. 27.
                          Costo ora/allievo
    1.  Il  parametro  finanziario  unitario  di  riferimento  per le
attivita' formative e' il costo ora/allievo.
    2.  Il  costo  ora/allievo  si determina con l'applicazione della
seguente formula:
costo  complessivo  relativo alla sola quota coperta da finanziamento
pubblico diviso la durata del corso in ore *numero dei partecipanti
    3.   Il   costo   ora/allievo  massimo  ammissibile  in  sede  di
presentazione   dei  progetti  deve  rientrare  nei  seguenti  limiti
massimi:
      a) attivita' formative rivolte a disoccupati: L. 25.000;
      b) attivita' formative rivolte ad occupati: L. 32.000.
    4.  In  sede di avviso la Regione stabilisce il costo ora/allievo
massimo nell'ambito dei limiti di cui al comma 3.
    5.   La   Regione  puo'  definire  nell'avviso,  e  con  adeguata
motivazione, parametri superiori nei seguenti casi:
      a) attivita' connotata da particolari elementi di innovativita'
e specificita';
      b)  attivita'  con  rilevante  o  esclusiva  partecipazione  di
soggetti   svantaggiati   secondo  la  definizione  dell'asse  B  del
programma.
    6. Qualora, in fase di valutazione del progetto, risulti proposto
un  costo  ora/allievo  superiore  a  quello  massimo  stabilito,  la
direzione  procedera' alla rideterminazione del costo complessivo del
progetto   riparametrandolo   nei   termini  previsti.  Nel  caso  di
ammissione  al  finanziamento, il soggetto attuatore e' tenuto ad una
ridefinizione del preventivo.
    7.  Qualora  nella  realizzazione  dell'intervento  formativo  si
determini  un  calo  di  allievi, fermo restando il costo complessivo
approvato  che  rimane  il tetto massimo e non valicabile della spesa
complessivamente  ammissibile,  e'  possibile  una  rivalutazione del
costo ora/allievo approvato fino ad un massimo del 30%.
                              Art. 28.
            Attivita' non formative. Parametri finanziari
    1.  Per  le  attivita'  non  formative il riferimento e' dato dal
quadro  delle  spese  ammissibili  di  cui  al capo XIII del presente
regolamento, dalla disciplina generale li' definita e dalle modalita'
applicative stabilite dall'avviso.
    2.  Qualora la Regione attui procedure di appalto attraverso gare
europee, trova applicazione la normativa vigente in materia.
                              Art. 29.
                       Preventivo delle spese
    1.   Ciascun   progetto,  relativo  ad  azioni  formative  o  non
formative,  comporta  l'elaborazione di un preventivo delle spese che
definisce  un  insieme  di  voci  di spesa coerenti con il quadro dei
costi  ammissibili  di cui al capo XIII del presente regolamento. Nel
quadro della disciplina dei costi ammissibili di cui al capo XIII, e'
peraltro   possibile   la   definizione  a  preventivo  di  un  costo
complessivo  da  sviluppare poi a livello di voci di spesa in fase di
rendicontazione.  Tale  eventualita' e' comunque oggetto di specifica
previsione nell'avviso.
                               Capo IX
                      Destinatari delle azioni
                              Art. 30.
                      Destinatari delle azioni
    1.  I destinatari delle azioni sono quelli indicati nel programma
nelle schede di misura del complemento.
    2.  In  via generale i destinatari delle azioni possono essere le
persone  ed  i  sistemi,  rientranti  nel  sistema  della  formazione
professionale, dell'istruzione e del lavoro.
    3.  La  condizione  soggettiva  delle  persone destinatarie delle
azioni  -  stato  di occupazione, disoccupazione, luogo di residenza,
ecc... - e' oggetto di specificazione nell'avviso pubblico; essa deve
essere mantenuta per tutta la durata dell'azione.
    4.   Il   possesso   dei   requisiti  previsti  e'  assolutamente
indispensabile    ai    fini    dell'utile   frequenza   dell'allievo
all'attivita' formativa.
                              Art. 31.
         Situazioni soggettive dei partecipanti. Generalita'
    1.  Il  programma  ed  il  complemento  individuano e definiscono
alcune  situazioni  soggettive  che  caratterizzano e condizionano la
possibile presenza delle persone nell'attuazione delle azioni.
    2. Al fine di assicurare omogeneita' di lettura dei vari atti che
disciplinano  la programmazione del fondo sociale europeo nel periodo
2000-2006, si forniscono i seguenti elementi:
      a)  la  persona  e'  considerata "giovane" quando non ha ancora
compiuto  il  venticinquesimo  anno di eta' nel momento in cui prende
avvio   l'azione  di  riferimento  o  in  altro  momento  individuato
dall'avviso;
      b)  la  persona e' considerata "adulta" quando ha gia' compiuto
il  venticinquesimo  anno  di  eta'  nel  momento in cui prende avvio
l'azione  di  riferimento  o in altro momento individuato dall'avviso
pubblico;
      c) la persona e' considerata "senza titolo" laddove in possesso
del  diploma  di  scuola  media  inferiore  o,  comunque, con obbligo
scolastico assolto;
      d)  la  situazione  della  persona  e'  rilevante ai fini della
applicazione degli approcci "preventivo" e "curativo" di cui all'asse
A  del  programma. Le modalita' attraverso le quali determinare se un
soggetto  rientra  nell'approccio "preventivo" ovvero "curativo" sono
indicate nel programma;
      e)  le  azioni rientranti nell'obbligo formativo sono rivolte a
"giovani" di eta' non superiore ai diciotto anni.
                              Art. 32.
                Azioni formative. Numero partecipanti
    1.  Le  azioni  formative  rivolte  a  disoccupati e/o inoccupati
devono trovare avvio con un numero di allievi ricompreso tra 12 e 25.
    2.  Le  azioni  formative rivolte a occupati devono trovare avvio
con un numero di allievi ricompreso tra 5 e 25.
    3. Nel caso di utenza mista - occupati e disoccupati/inoccupati -
valgono i limiti di cui al comma 1.
    4.  In  ciascun  avviso  possono  essere indicati limiti minimi e
massimi  nel  numero  degli  allievi,  nell'ambito comunque di quanto
stabilito ai comma 1 e 2.
    5. Il mancato rispetto di quanto previsto dai comma 1 e 2, con le
eventuali ulteriori indicazioni del comma 4, preclude la possibilita'
di dare inizio all'azione.
    6. Nella fase realizzativa dell'attivita' e' ammissibile scendere
al  di  sotto  del  limite  minimo di allievi previsto, nel rispetto,
comunque  di  quanto  stabilito  dall'Art.  27 e, in particolare, dal
comma 7.
    7.  La disciplina del presente articolo non ricomprende le azioni
formative a carattere individuale.
                              Art. 33.
                            U d i t o r i
    1.  Per un numero non superiore al 20% degli allievi previsti nel
progetto  approvato,  e'  ammessa  la presenza di uditori i quali, in
tale veste, non possono essere oggetto di rendicontazione finale.
    2.  Gli  uditori devono possedere tutti i requisiti richiesti per
l'utile partecipazione all'attivita' formativa ed avere positivamente
superato le prove di selezione.
    3.  In caso di defezione di un allievo "titolare", l'uditore puo'
subentrare  con  tale veste e, in questa eventualita', essere oggetto
di  rendicontazione  con  effetto  retroattivo.  Perche'  cio'  possa
avvenire,  l'uditore  deve aver registrato quotidianamente la propria
presenza  sull'apposito  registro.  In questo caso le spese sostenute
dall'operatore  nei  confronti dell'allievo dimissionario non possono
essere oggetto di rendicontazione.
    4. Qualora poi l'uditore sia rimasto tale per tutta la durata del
corso  ed  abbia  assicurato  una presenza non inferiore al 70% della
durata  del corso medesimo, puo' essere ammesso agli esami e ricevere
l'attestato finale previsto.
                              Art. 34.
     Partecipazione a corsi di qualificazione e specializzazione
    1. L'allievo che abbia conseguito una qualifica professionale non
puo'  partecipare,  nei  12  mesi  successivi  alla  data degli esami
finali,  ad un altro percorso comportante il rilascio di un attestato
di qualifica professionale, salvo deroga in casi debitamente motivati
ed autorizzati.
    2.   Di   norma,   dopo   il   conseguimento   di  una  qualifica
professionale,  e'  necessaria una esperienza lavorativa per accedere
al  corso  di specializzazione, salvo diverse disposizioni di legge o
regolamentari.
                              Art. 35.
   Partecipazione di dipendenti pubblici ad attivita' cofinanziate
1.  Il  programma  prevede  interventi formativi rivolti al personale
della  pubblica  amministrazione. Nell'ambito di questi interventi la
partecipazione  dei  dipendenti  pubblici  alle attivita' e' regolata
dalle modalita' stabilite nell'avviso.
    2.   Non   sono   ammissibili   i  costi  relativi  alle  ore  di
partecipazione  del  personale  dipendente  della P.A. alle attivita'
formative,  fatta  eccezione per i costi di eventuali trasferte fuori
dalla sede di lavoro ammissibili nei limiti previsti dal contratto di
riferimento.
                              Art. 36.
                   Percorsi formativi individuali
    1. Con esclusivo riferimento alle attivita' formative a carattere
individuale  e  rientranti nella macro tipologia "azioni rivolte alle
persone",  tipologia  di  azione  "Work  experiences",  si stabilisce
quanto segue:
      a) ciascun avviso pubblico indica il titolo di studio richiesto
per la partecipazione alle azioni;
      b)  la presenza degli allievi presso gli organismi ospitanti e'
cosi' disciplinata:
        I)  gli organismi con numero di dipendenti compreso tra 0 e 5
non possono ospitare piu' di un allievo;
        II)  gli  organismi  con  numero di dipendenti compreso tra 6
e 19 possono ospitare contemporaneamente non piu' di 2 allievi;
        III)  gli  organismi  con numero di dipendenti superiore a 19
unita' possono ospitare contemporaneamente non piu' di 3 allievi;
        IV)  qualora  l'organismo  ospitante  sia un'impresa con piu'
unita'  produttive,  si  fa  riferimento  ai  dipendenti  dell'unita'
produttiva interessata;
      c)  il  progetto  deve contenere il nominativo dell'allievo. La
sua sostituzione e' ammissibile allorquando:
        I)  siano  adeguatamente motivate le cause che non consentono
la partecipazione del soggetto individuato al progetto;
        II)  il  soggetto  subentrante  sia in possesso dei requisiti
richiesti nell'avviso;
        III)    la    sostituzione    intervenga   prima   dell'avvio
dell'attivita'  in  senso  stretto o, comunque, entro il primo quarto
dell'attivita' formativa.
                               Capo X
                      Gestione delle attivita'
                              Art. 37.
             Attivita' in senso stretto ed in senso lato
    1.  All'interno di ciascuna azione, formativa e non, si distingue
tra attivita' in senso lato ed attivita' in senso stretto.
    2.  L'attivita' in senso lato ricomprende, di norma, le attivita'
realizzate  dalla  data  di  pubblicazione  della procedura aperta di
selezione  nel  Bollettino ufficiale della Regione alla data di avvio
dell'azione  e  dalla  data  di  conclusione dell'azione alla data di
presentazione del rendiconto ovvero della sua certificazione da parte
del soggetto a cio' abilitato.
    3.   Con   solo   riferimento  alla  attivita'  di  progettazione
dell'intervento  formativo, sono ammissibili, su espressa indicazione
in  tal  senso della Regione, spese realizzate nella fase antecedente
la  data  di  pubblicazione  dell'avviso  e comunque a far data dal 1
gennaio 2000.
    4. L'attivita' in senso stretto e' la fase relativa al periodo di
realizzazione  dell'azione,  con  esclusione  quindi  dei  momenti di
progettazione e preparazione e di chiusura amministrativa in funzione
della   predisposizione   del  rendiconto.  In  tutte  le  attivita',
formative  e  non,  l'inizio  e  la  conclusione  della fase in senso
stretto  e'  documentata  attraverso apposita modulistica predisposta
dalla Regione.
                              Art. 38.
                        Avvio delle attivita'
    1.  L'avvio  dell'attivita'  in  senso stretto e' documentato con
l'utilizzo   dell'apposita   modulistica  adottata  dalla  Regione  e
reperibile sul sito www.regione.fvg.it.
    2.  La  documentazione  di  avvio  delle  attivita'  deve  essere
presentata  alla  Regione  entro  cinque giorni lavorativi dall'avvio
dell'attivita' in senso stretto.
    3.  Limitatamente  all'attivita' formativa rivolta ai soggetti in
contratto  di  formazione/lavoro,  nella  fase  di  primo  avvio  del
Programma,  sono  ammissibili azioni avviate dal 10 gennaio 2000 alla
data  di  entrata in vigore del primo avviso di riferimento. Nel caso
di  modalita'  a  sportello, la presentazione deve ricadere nel primo
mese  di  vigenza. I progetti sono ammissibili al finanziamento se ne
hanno titolo a seguito della valutazione e se la gestione progettuale
risulta coerente con le procedure normalmente adottate.
                              Art. 39.
Durata e frequenza delle azioni con esclusione delle work experience
    1.  Ciascun  avviso  individua  i  termini  di avvio e fine delle
azioni.
    2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, e' causa di
revoca  del  finanziamento,  fatti  salvi  casi del tutto eccezionali
autorizzati dalla Regione.
    3. Le attivita' formative si concludono con esami o prove finali.
    4.  La possibilita' di sostenere gli esami finali e' riservata ai
soli  allievi ed uditori che abbiano una effettiva presenza ad almeno
il 70% della durata prevista dell'azione, con esclusione degli esami.
    5.   La  frequenza  ad  almeno  il  70%  della  durata  effettiva
dell'azione  e'  necessaria  per  un  utile rendicontazione dei costi
relativi  all'allievo,  ad eccezione dei casi in cui sia diversamente
disposto dal presente regolamento.
    6.  L'eventuale  esito  negativo  della  prova  finale  ovvero la
mancata  partecipazione  alla  stessa  non inficiano l'ammissibilita'
alla rendicontazione delle spese relative all'allievo che soddisfi le
previsioni del comma 5.
    7.  Eventuali deroghe ai limiti di cui al comma 4, possono essere
consentite  dalla  Regione  in  presenza  di  situazioni  particolari
debitamente  motivate,  su richiesta del soggetto attuatore corredata
dal parere positivo dei docenti.
    8.  Non  sono  in  nessun caso ammessi "recuperi", ne' durante lo
svolgimento   del   corso  ne'  dopo  la  sua  naturale  conclusione,
strumentali  al raggiungimento, da parte degli allievi, dei limiti di
frequenza richiesti per una utile rendicontazione.
    9.   Fermo   restando   quanto   stabilito   circa   il  subentro
dell'uditore,  e'  ammesso l'inserimento di un nuovo allievo in luogo
di  un allievo dimissionario qualora non siano state svolte un numero
di  ore  superiori  al  25%  della  durata  del  corso  o della prima
annualita', se poliennale.
                              Art. 40.
Durata  e  frequenza  delle azioni formative individuali classificate
                        come work experiences
    1. Le azioni si possono realizzare presso i seguenti organismi:
      a) enti pubblici;
      b) enti privati;
      c) imprese.
      Nell'ambito   degli   organismi   sopracitati,   l'avviso  puo'
specificare   e/o   limitare  le  categorie  dei  possibili  soggetti
ospitanti.
    2. La durata delle azioni formative individuali classificate come
work   experiences   puo'  essere  ricompresa  tra  i  quattro  ed  i
ventiquattro  mesi,  fatta  salva  la  possibilita',  da  parte della
Regione, di indicare durate intermedie nell'ambito dell'avviso.
    3.  In sede di progetto, la durata in mesi deve essere convertita
in  ore  mensili,  avendo  a  riferimento  il contratto collettivo di
lavoro applicato presso l'organismo ospitante.
    4.  Il  progetto  deve  prevedere  una  durata  ricompresa tra il
massimo  delle  ore  riferite  al  contratto  di lavoro e l'80% delle
stesse.  La durata del progetto deve intendersi al netto di eventuali
periodi di chiusura per ferie dell'organismo ospitante. Detti periodi
non danno diritto al percepimento della borsa di studio.
    5.  Le  assenze  devono  essere  giustificate.  Ove  soccorra  la
giustificazione,  l'allievo  ha diritto all'intera mensilita' qualora
frequenti   almeno   il   50%  dei  giorni  lavorativi  del  mese  di
riferimento; qualora la frequenza sia inferiore al 50% delle giornate
lavorative  del  mese,  l'allievo  ha  diritto ad una borsa di studio
decurtata del 50%.
    6.  Eventuali  assenze non giustificate determinano una riduzione
percentuale  della  borsa di studio sulla base di una quantificazione
giornaliera definita dal rapporto tra ammontare della borsa di studio
e giornate lavorative del mese di riferimento.
    7.  In caso di chiusura anticipata rispetto alla durata prevista,
il  progetto,  previa autorizzazione della Regione, e' rendicontabile
qualora detta chiusura sia determinata da:
      a) collocazione lavorativa dell'allievo;
      b) gravi motivi di salute certificati.
    8. Nel caso le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 7
non  sussistano,  il  soggetto attuatore decade dalla titolarita' del
progetto,  con  obbligo  di  restituzione delle somme gia' ricevute a
titolo di anticipazione dalla Regione. Si stabilisce inoltre che tale
eventualita'   determina   l'obbligo,  da  parte  dell'allievo,  alla
restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di borsa di
studio e/o spese di viaggio.
    9.  Tra  il soggetto attuatore, l'organismo ospitante e l'allievo
deve   intercorrere   una   apposita  convenzione,  da  sottoscrivere
successivamente  all'approvazione  del progetto e da trasmettere alla
Regione  unitamente  alla  documentazione di avvio attivita'. In essa
vengono  definiti  i reciproci obblighi che non possono connotarsi in
senso restrittivo rispetto a quanto indicato nel presente documento.
    10.  Fra  il  soggetto  ospitante  e  chi  viene  ospitato non si
instaura  alcun  tipo  di  rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere
assicurato   contro   gli   infortuni  sul  lavoro,  nonche'  per  la
responsabilita'   civile   (i relativi   premi   rappresentano  spesa
ammissibile).
                              Art. 41.
Architettura  delle  azioni  formative,  con  esclusione  delle  work
                             experiences
    1. Le  azioni  formative,  con esclusione delle work experiences,
possono prevedere tre fasi:
      a) teoria;
      b) esercitazioni pratiche;
      c) stage.
    2.  Per  teoria  si  intende  l'attivita'  relativa  a lezioni ed
esposizioni  frontali docente/allievi, autoapprendimento e formazione
a distanza.
    3.  L'area  pratica  si concretizza invece in esercitazioni nelle
quali gli allievi danno attuazione pratica agli insegnamenti, o parte
di essi, ricevuti nella fase teorica.
    4.  Nel caso di azioni formative rivolte ad utenza occupata - ivi
compresi  gli  apprendisti e i contrattisti in formazione/lavoro - la
pratica puo' sostanziarsi in:
      attivita' al di fuori del ciclo di produzione;
      attivita' in affiancamento all'interno del ciclo di produzione.
Si   realizza  con  la  partecipazione  degli  allievi  all'attivita'
produttiva  secondo  una  organizzazione  che  renda  tale  attivita'
strettamente  finalizzata all'apprendimento - e non alla produzione -
ed accuratamente monitorata da personale esperto cui siano attribuiti
ruoli formativi.
    5.  Lo stage, sia organicamente che giuridicamente, e' un periodo
di  permanenza  degli  utenti  in  azienda  o  presso  altra  realta'
lavorativa   per   finalizzare   specifici   apprendimenti.  Esso  e'
attentamente definito e progettato per quanto riguarda gli obiettivi,
i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e
l'articolazione.
    6.  In ordine alla durata dello stage, si stabilisce che, laddove
previsto  e  ove  non  diversamente disposto da ordinamento didattico
ovvero  da  specifica  indicazione  contenuta  nell'avviso,  non puo'
essere  inferiore  al 30% della durata del corso. La Regione, in sede
di avviso, puo' stabilire percentuali minime diverse.
    7.  Di  norma  tutti  gli  allievi  del  corso devono partecipare
contemporaneamente   allo   stage.  Preferibilmente  la  collocazione
temporale  dello stage va prevista nelle fasi intermedie o conclusive
del percorso formativo.
    8.  Lo  svolgimento  dello  stage  deve essere documentato da una
convenzione  o lettera d'incarico controfirmata per accettazione, che
intervenga  tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante. Detto
documento,  che  fa parte integrante del rendiconto, deve contenere i
seguenti elementi:
      finalita',   tipologia   e   modalita'   dello  stage  (durata,
frequenza, orario);
      riferimento  al  progetto  formativo  entro  cui  lo  stage  si
inquadra  con indicazione, quantomeno, del codice progetto attribuito
dalla Regione;
      il/i   nominativo/i   del/i   partecipante/i   e   le  mansioni
attribuite;
      il/i nominativo/i del/i tutor aziendale/i;
      i diritti e gli obblighi delle parti.
    9. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura
alcun  tipo  di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato
contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nonche'  per la responsabilita'
civile (i relativi premi rappresentano spesa ammissibile).
    10.   Almeno   quindici  giorni  prima  dell'inizio  dello  stage
l'operatore   deve   comunicare  alla  Regione,  all'INAIL,  ed  alla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio il periodo
di  svolgimento  dello  stage, i nominativi degli allievi, le aziende
ospitanti ed il nominativo del tutor aziendale.
    11.  In  relazione  alle tre fasi dell'azione formativa, oltre ai
limiti  di durata dello stage, indicati al comma 6, si stabilisce che
la  fase  pratica delle azioni rivolte ad occupati - ivi compresi gli
apprendisti e i contrattisti in formazione/lavoro - non puo' superare
il  50%  della  durata  dell'intera  azione.  La  Regione, in sede di
avviso, puo' stabilire percentuali diverse.
    12.  A  fronte  di motivate esigenze, gli allievi partecipanti ad
un'azione   formativa   possono  essere  suddivisi  in  gruppi.  Tale
eventualita'  va  accuratamente motivata in sede di presentazione del
progetto  e  legata  a  motivazioni  di tipo organizzativo/funzionale
ampiamente  dimostrabili.  La  Regione  puo' valutare la congruita' e
coerenza delle motivazioni, procedendo anche a rideterminazioni della
proposta.
    13.  Le notizie in ordine alla composizione nominativa dei gruppi
devono  essere  contenute nel modello attestante l'avvio dell'azione;
non  si  ammettono  passaggi di allievi da un gruppo ad un altro e si
richiede    l'adozione   di   procedure   altamente   trasparenti   e
controllabili nella tenuta dei registri di presenza.
    14.  La  suddivisione della classe in gruppi puo' determinare una
non  corrispondenza  tra  durata  dell'azione  formativa  e monte ore
docenza.  Al riguardo si sottolinea che, durante lo stage, si ammette
l'intervento  di un docente "itinerante" per un numero di ore massimo
a quelle attribuite allo stage nel progetto.
                              Art. 42.
               Orario di svolgimento della formazione
    1.  Salvo  casi  particolari e motivati, le attivita' non possono
prevedere  piu'  di  cinque  giorni di lezione alla settimana con non
piu' di otto ore giornaliere di lezione.
    2.  Di  norma ciascuna ora di formazione ha la durata di sessanta
minuti di cui almeno cinquantacinque di docenza.
    3.  Entrate  in  ritardo  e  uscite anticipate degli allievi sono
ammesse  se  giustificate  e  non  ricorrenti;  i ritardi e le uscite
anticipate  vanno  rilevati  sui  registri  di  presenza. L'eventuale
indennita' oraria di presenza e' dovuta solo a fronte di una presenza
completa.
    4.  Le  ore  di  formazione devono essere realizzate nell'arco di
tempo  compreso  tra  le  ore 7 e le ore 23. In casi motivati possono
essere ammesse lezioni al di fuori della fascia oraria indicata.
                              Art. 43.
                 Architettura delle work experiences
1. Le work experiences sono costituite dai seguenti elementi:
      a) modulo di orientamento al ruolo;
      b) tirocinio formativo in azienda o altra realta' lavorativa;
      c)  verifica  finale  dei  risultati perseguiti, realizzata dal
coordinatore  e/o  dal  tutor,  formalizzata  in  apposito  verbale e
comprendente  anche  una relazione finale sottoscritta congiuntamente
dal soggetto attuatore e dall'organismo ospitante. Detto verbale deve
pervenire  alla  Regione  entro  dieci giorni dallo svolgimento della
verifica.
                              Art. 44.
             Figure professionali docenti e non docenti
    1.  Nella  preparazione e realizzazione dell'azione intervengono,
oltre  agli allievi, due principali categorie di personale, i docenti
ed i non docenti.
    2.  L'azione  delle  figure di cui al comma I risulta ammissibile
laddove  si  dimostri  coerente e rispondente alla norma generale che
ispira  tutto  il  sistema  delle  azioni  cofinanziate  secondo  cui
"soltanto   le   spese   direttamente  legate  alla  preparazione  ed
all'esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento".
    3.  In  via  generale  e  fatto  salvo quanto indicato per talune
specifiche  funzioni,  le  attivita'  possono  essere  realizzate  da
personale  dipendente del soggetto attuatore ovvero da professionisti
esterni.
    4. Il rapporto con gli esperti esterni deve essere regolato dalla
preventiva sottoscrizione di apposito contratto, lettera d'incarico o
convenzione tra il soggetto attuatore e l'esperto esterno.
    5.  I  rapporti  di  collaborazione devono risultare accettati da
entrambe  le  parti.  Cio'  deve  avvenire  in  data  anteriore  allo
svolgimento della prestazione e con l'indicazione chiara ed esplicita
dei seguenti elementi:
      natura della prestazione;
      ore o giornate di impegno;
      costo orario o giornaliero della prestazione;
      costo    totale    della    prestazione,   con   evidenziazione
dell'eventuale   ritenuta   d'acconto   o  I.V.A.  e  delle  ritenute
previdenziali.
    6.  E'  richiesto altresi' il riferimento esplicito all'attivita'
entro  cui  confluisce  la  prestazione;  in  tal  senso  la  lettera
d'incarico,  contratto  o  convenzione  deve  riportare quantomeno il
numero  di  codice  che  la  Regione  assegna  alle singole attivita'
approvate.
    7.  Qualora  il rapporto intervenga con una societa', il soggetto
attuatore  e'  tenuto  ad acquisire l'atto costitutivo della societa'
medesima,  da  cui risultino le sue finalita', nonche' l'organigramma
della  stessa;  nel  caso  invece  di  collaborazione con una persona
fisica   e'   necessaria   che   la   stessa  rilasci  un  curriculum
professionale.
    8.   L'intera   documentazione  attestante  la  costituzione  del
rapporto  tra  il  soggetto  attuatore  ed  il  terzo deve rimanere a
disposizione  in  vista  delle verifiche in loco della Regione e deve
poi essere inserita, quale parte integrante, nel rendiconto.
                              Art. 45.
      Omnicomprensivita' delle prestazioni dei soggetti esterni
    1.  I costi relativi alle prestazioni di tutti i soggetti esterni
o ad essi equiparati devono considerarsi di norma omnicomprensivi.
    2.  Nel  successivo  capo  XIII  vengono  disciplinati i costi di
viaggio,  vitto  e  alloggio,  ivi compresi quelli dei professionisti
esterni  o  ad  essi  equiparati. L'ammissibilita' di tali costi deve
risultare espressamente prevista dall'avviso.
    3. I costi unitari indicati nel successivo capo XIII si intendono
al  netto  di  I.V.A.  e  di  altri  eventuali  oneri previdenziali e
assistenziali obbligatori.
                              Art. 46.
                    Figure professionali docenti
    1.  L'attivita'  di  docenza  puo' essere realizzata da personale
dipendente dell'operatore ovvero da professionisti esterni.
    2. La prestazione del docente dipendente viene computata avendo a
riferimento  il  costo orario desumibile dalla busta paga. Per quanto
riguarda  le modalita' di calcolo del costo orario, si fa rinvio alla
descrizione di cui all'art. 26.
    3.  La prestazione del docente esterno viene computata sulla base
di quanto indicato nel capo XIII del presente regolamento.
    4.  Nel  limite massimo del 20% della durata del corso e' ammessa
la prestazione di codocenti in relazione a prestazioni specialistiche
che  dovessero essere necessarie ovvero di supporto durante attivita'
pratiche  di  laboratorio.  Il  ricorso  alla  codocenza  deve essere
esplicitato  in  fase di progettazione con l'indicazione, nell'ambito
della  Scheda progetto formativo e, in particolare, nella descrizione
dei  moduli didattici, del numero di ore di codocenza da realizzare e
della  tipologia  di  codocenza  cui  si intende ricorrere (interna o
esterna e, se esterna, con l'evidenziazione della fascia di docenza).
    5.  Il  costo  della docenza del titolare d'impresa per attivita'
formative realizzate presso la propria impresa non e' ammissibile.
                              Art. 47.
                  Figure professionali non docenti
    1.  Si tratta delle figure che, dal punto di vista organizzativo,
assicurano  la realizzazione dell'azione, formativa e non, attraverso
interventi coerenti con il proprio profilo professionale.
    2.  La  prestazione  puo'  essere  svolta da personale dipendente
ovvero  esterno,  fatto salvo quanto indicato nel capo XIII ovvero in
sede  di  avviso  pubblico in relazione a talune specifiche figure ed
alla configurazione del soggetto attuatore.
    3.   La   prestazione   viene   commisurata  in  ore,  ovvero  in
giornate/uomo.
    4.   Tutte   le  funzioni  relative  al  personale  non  docente,
quand'anche  realizzate  con  la  partecipazione di piu' persone, non
possono  sostanziarsi  in  un numero di ore o giornate/uomo superiore
alla durata dell'azione, con particolare riferimento all'attivita' in
senso stretto.
    5. L'avviso puo' limitare la previsione del comma 4.
                              Art. 48.
                         Ulteriori contratti
    1. Ulteriori contratti possono essere definiti dall'operatore per
l'affitto  di  attrezzature  e locali qualora l'utilizzo di tali beni
sia strettamente necessario per gli scopi del progetto. E' necessario
che  ricorrano  tutte  le condizioni esplicitamente previste dal capo
XIII.
                              Art. 49.
                        Esami e prove finali
    1.  Le  azioni  formative,  ivi  comprese le work experiences, si
concludono  con  esami  o  prove  finali  che  accertano  il grado di
apprendimento  da  parte  dell'utenza  e  che  fanno parte integrante
dell'azione e, in particolare, dell'attivita' in senso stretto.
    2. Le date di svolgimento di dette prove devono essere comunicate
alla Regione con le seguenti modalita':
      a) interventi formativi comportanti il rilascio di attestato di
qualifica  o  di specializzazione: almeno sessanta giorni prima della
data di inizio delle prove finali;
      b) interventi formativi comportanti il rilascio di attestati di
frequenza  con  profitto:  almeno quindici giorni prima della data di
inizio  delle  prove  finali,  con  l'indicazione  dei  componenti la
commissione.
    3.  Nei  casi  di cui alla lettera a) del comma 2, la commissione
esaminatrice  e'  cosi'  costituita,  secondo il dettato dell'Art. 16
della legge regionale n. 76/82:
      presidente di commissione: dipendente regionale.
    Commissari:
      un  rappresentante  del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
      un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
      un esperto in rappresentanza delle O.O.S.S. dei lavoratori;
      un    esperto    in    rappresentanza    delle   organizzazioni
imprenditoriali o professionali di categoria;
      il   direttore  del  centro  (struttura  formativa)  o  un  suo
delegato;
      un docente.
    Le  funzioni di segretario sono svolte da un componente designato
dal presidente.
    4.  La  commissione puo' avvalersi, per la trattazione di materie
di  specifica  competenza, dell'assistenza, senza diritto a compenso,
di altri docenti del corso.
    5.  Prima dello svolgimento delle prove, la commissione e' tenuta
a  verificare  la  documentazione  relativa al progetto formativo, ai
candidati ed a definire termini e modalita' delle operazioni d'esame.
    6.   Gli   esami   verificano   l'acquisizione  delle  competenze
professionali  al  termine  del percorso formativo e si articolano in
due fasi cosi' strutturate:
      una   prova   di   simulazione  dei  processi  lavorativi  piu'
significativi   del   profilo   professionale.  La  simulazione  puo'
comprendere   diverse   attivita'  quali  prove  pratiche,  elaborati
scritti, role-playing;
      una  prova  orale significativa ai fini della valutazione delle
competenze    relazionali   e   comunicative   insite   nel   profilo
professionale,  di  indagine  ed  approfondimento sulla esperienza di
stage,  nonche'  di  altri  aspetti  che la commissione ritiene utile
verificare.
    7.  La  valutazione  complessiva accerta il possesso o meno delle
competenze richieste dalla figura professionale e tiene conto:
      della  valutazione di ogni allievo espressa durante il percorso
formativo;
      della  valutazione  espressa  dall'azienda ospitante durante il
periodo di stage;
      dell'esito dell'esame finale.
    8.  Gli  esami  finali  relativi  ad  interventi  comportanti  il
rilascio  di attestati di qualifica o specializzazione possono essere
realizzati  in  non  piu'  di due giornate consecutive di non piu' di
otto  ore  ciascuna,  fatte  salve  diverse  disposizioni previste da
ordinamenti didattici.
    9. I compensi per i commissari cosiddetti &60;istituzionali" sono
di  L. 60.000  giornaliere  a  titolo  di  gettone  di  presenza piu'
eventuali trasferte ed indennita' di missione qualora il contratto di
riferimento lo preveda.
    10.  Nei  casi invece di cui alla lettera b) del precedente comma
2,  si  prevede l'effettuazione di una prova finale da realizzarsi in
un'unica  giornata  per  non piu' di otto ore, con la costituzione di
una commissione composta da almeno tre persone in particolare:
      il coordinatore del corso con funzioni di presidente;
      il tutor del corso con funzioni di segretario;
      non piu' di due docenti del corso.
    11.  La  prova  finale  e' organizzata dal soggetto attuatore con
facolta',  da  parte  della  Regione,  di  partecipare con un proprio
rappresentante.
    12.   La  prestazione  dei  componenti  non  istituzionali  delle
commissioni  di  cui al comma 3 e dei componenti delle commissioni di
cui  al  comma  10 vengono computati sulla base di parametri di costo
agli stessi attribuiti nell'ambito dell'intera azione.
    13.   In   relazione  alle  prove  finali  relative  alle  azioni
rientranti   nella   tipologia   formativa  "formazione  prevista  da
specifiche  leggi  o  normative  comunitarie, nazionali o regionali",
valgono   le  previsioni  in  tal  senso  stabilite  dalle  normative
medesime.  Qualora  non presenti si applicano, per analogia, le norme
di cui al presente testo.
    14.  La realizzazione degli esami e prove finali ed il loro esito
devono  essere  formalizzate  con  la  predisposizione  dell'apposito
verbale  redatto  secondo il fac-simile predisposto dalla Regione. Il
verbale  deve essere spedito alla Regione entro quindici giorni dalla
data  di  svolgimento;  copia  dello  stesso deve essere inserita nel
rendiconto generale delle spese.
    15. Gli attestati di qualifica, specializzazione o frequenza, per
acquisire  la  validita'  legale,  devono  essere  bollati  e  quindi
inoltrati,  unitamente  al  verbale  d'esame,  alla  Regione  per  la
registrazione.
                               Capo XI
                          Le registrazioni
                              Art. 50.
                          Le registrazioni
    1.  Le  registrazioni,  complessivamente intese, costituiscono un
supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo - amministrativo,
didattico  e  contabile  -  rappresentando la base per la verifica di
dati    essenziale    per    il    monitoraggio    e    la   verifica
didattico/amministrativo/contabile  dell'intervento  formativo  e, in
taluni casi, non formativo.
    2.   I   registri   hanno   la   valenza   di  atto  pubblico  e,
conseguentemente, l'eventuale dolosa alterazione o falsa attestazione
di  quanto contenuto nel registro rappresenta una ipotesi di falsita'
in atto pubblico penalmente perseguibile.
    3. I registri non devono contenere lacune o spazi bianchi che non
siano  interlineati,  aggiunte nel corpo, abbreviazioni', correzioni,
alterazioni  o abrasioni. Qualora nella stesura dell'atto siano stati
commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle
opportune  variazioni  con  la  scrupolosa  osservanza delle seguenti
modalita':
      cancellare  in modo che si possano sempre leggere le parole che
si intendono annullare o sostituire;
      fare  risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte
alla  fine  dell'atto,  mediante  postille  contraddistinte con segni
numerici o alfabetici di richiamo.
    4.  Tutti  i  registri vengono consegnati vidimati dalla Regione.
Pertanto   l'operatore,   prima   dell'avvio  delle  attivita',  deve
richiedere  la  vidimazione dei registri alla Regione, specificandone
la  tipologia,  il  numero e indicando l'azione cui si riferiscono. I
registri vanno uniti al rendiconto quale parte integrante.
    5.   In   alternativa  i  registri  potranno  essere  predisposti
dall'operatore,  secondo  la modulistica predisposta dalla Regione, e
preventivamente presentati alla stessa per la vidimazione.
    6. I registri di cui l'operatore deve fare uso sono i seguenti:
      registro   presenza   allievi,   di   cui   uno  per  la  parte
teorico/pratica  ed uno per lo stage (nel caso di divisione in gruppi
dovranno essere disposti tanti registri quanti sono i gruppi);
      registro di carico e scarico;
      registro dei beni prodotti;
      agenda per la registrazione di azioni non formative.
                              Art. 51.
                      Registro presenza allievi
    1. La presenza degli allievi al corso e' testimoniata dalla firma
che gli stessi appongono sui registri.
    2.  La  copertina deve indicare tutti gli elementi identificativi
dell'attivita'   formativa  in  questione  (codice  progetto,  titolo
dell'attivita',    finanziamento    di    riferimento,    annualita',
denominazione  del  soggetto  attuatore).  Una  corretta  tenuta deve
prevedere:
      l'elenco   nominativo   degli   allievi,  con  l'evidenziazione
dell'eventuale presenza di uditori;
      le firme degli allievi attestanti la presenza;
      l'annullamento  della relativa casella, in caso di assenza, con
l'apposizione di un timbro recante la stampigliatura "Assente" ovvero
con la segnalazione a penna dell'assenza. Tale operazione deve essere
svolta giornalmente;
      la firma dei docenti, codocenti e tutor impegnati;
      l'indicazione di inizio e fine delle attivita' giornaliere;
      una   descrizione,  sia  pure  sintetica  ma  esaustiva,  degli
argomenti trattati. Cio' vale anche per il tutor che, se co-presente,
deve  indicare  l'attivita'  svolta.  I  temi  svolti  devono  essere
corrispondenti   con   quelli  indicati  nel  progetto,  fatte  salve
modifiche motivate e comunicate alla Regione;
      costante e corretto aggiornamento dei dati riassuntivi previsti
a  pie'  di  pagina  di  ciascun  foglio  del registro, con firma del
coordinatore del progetto.
    3.    Con   riferimento   al   registro   relativo   alla   parte
teorico-pratica,  si  stabilisce  che,  nel  caso  di  interventi che
prevedano  la  suddivisione  in  gruppi,  e' necessario registrare la
parte  comune  su un unico registro; per la parte in cui si' realizza
la  suddivisione  in  gruppi  si  richiede  invece  l'adozione  di un
registro per ciascun gruppo.
    4.  Per  lo svolgimento di stage e nell'ambito dell'attuazione di
work experiences o attivita' formative a carattere individuale, viene
previsto  un apposito registro. Si tratta di schede individuali sulle
quali si ha la registrazione giornaliera della presenza dell'allievo,
attraverso  la  sua  firma,  con  l'indicazione  dell'orario svolto e
dell'attivita'  svolta;  a conferma di tutto cio' si prevede la firma
di  un  rappresentante dell'organismo ospitante. L'eventuale presenza
di  un  docente,  la cui attivita' deve essere prevista dal progetto,
ovvero  del  tutor  del  soggetto  attuatore, deve essere documentata
sull'apposito  spazio,  con  l'indicazione  delle  ore  di presenza e
dell'attivita' svolta.
    5.  Il  medesimo  registro  viene  anche  utilizzato  nel caso di
formazione  a distanza o in altra azione, anche non formativa, in cui
la Regione lo ritenga opportuno.
    6.  Modalita' diverse di tenuta dei registri di presenza potranno
essere autorizzate dalla Regione a fronte di motivate richieste.
                              Art. 52.
                    Registro di carico e scarico
    1.  Per il carico e scarico del materiale di consumo in dotazione
individuale     o    collettiva,    deve    essere    istituito    un
registro-partitario  nel  quale  devono  essere  indicati,  in ordine
cronologico  e  per  voci  merceologiche raggruppate omogeneamente, i
materiali   acquistati  o  prelevati  dalle  scorte  di  magazzino  e
distribuiti  ai  partecipanti  ovvero  utilizzati  per  esercitazioni
pratiche.
    2.  Le  operazioni  di  carico e scarico devono essere registrate
contestualmente   all'acquisto   o   al  prelievo  del  materiale  ed
all'utilizzo del materiale stesso.
                              Art. 53.
                     Registro dei beni prodotti
    1.  Tale  registro deve essere tenuto in correlazione a quello di
carico  e  scarico  nell'eventualita'  che  l'azione  produca  beni o
semilavorati  fruibili  e  durevoli.  Nel  registro  devono risultare
inventariati tutti i beni prodotti.
                              Art. 54.
                             A g e n d a
    1.  Nel  caso  di  azioni  non  formative  il  soggetto attuatore
utilizza  una  agenda  nella quale riporta l'attivita' realizzata con
riferimento a quanto specificato nell'avviso.
                              Capo XII
                  Vigilanza e controllo in itinere
                              Art. 55.
                            Le ispezioni
    1. La Regione realizza l'attivita' di controllo e vigilanza sulle
iniziative  ricadenti  sotto la disciplina del presente documento, al
fine  di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
    2.  L'attivita' ispettiva si riferisce, in particolare, alla fase
del  controllo  in  itinere,  vale  a  dire  durante  il  periodo  di
svolgimento  dell'azione.  Peraltro  rimane  salva la possibilita' di
verifiche  ispettive  in  fase  ex  ante  ed  ex  post,  ad eventuale
supporto,  da  un  lato,  del  momento di valutazione del progetto e,
dall'altro lato, della fase di controllo del rendiconto.
    3.  L'intervento  ispettivo e' svolto da dipendenti regionali cui
possono  accompagnarsi  ispettori  ministeriali  e rappresentanti dei
competenti uffici della Commissione europea.
    4.  La  visita  ispettiva  rientra in una attivita' piu' ampia di
monitoraggio  tendente,  fra  l'altro, anche a verificare il grado di
affidabilita'     dell'operatore     e     l'efficacia    complessiva
dell'intervento;  in  questo senso il verbale che viene predisposto e
copia   del   quale  viene  rilasciato  al  soggetto  attuatore  puo'
determinare  un punteggio che concorre a valutare il grado di impatto
complessivo dell'azione.
    5.  Gli  aspetti  principalmente presi in esame durante la visita
sono:
      verifica  della  coerenza  tra  l'attivita'  proposta  e quella
realizzata;
      verifica della regolare tenuta dei registri;
      verifica  del  possesso  dei requisiti richiesti da parte degli
allievi;
      verifica delle attrezzature in uso;
      verifica  sulla  conduzione  dell'attivita'  dal punto di vista
amministrativo;
      verifica  sullo stato di avanzamento della spesa, accertando il
regolare utilizzo dei fondi pubblici;
      verifica del grado di soddisfazione dei partecipanti.
    6.  La  visita  viene  realizzata dalla Regione senza preavviso e
puo'  essere ripetuta. Con essa si ottempera anche ad una funzione di
assistenza  tecnica  nei  riguardi  del  soggetto attuatore, fornendo
elementi  conoscitivi  eventualmente  non  noti  e  correggendo,  ove
necessario, comportamenti amministrativi e formali non regolari.
    7.   Qualsiasi   impedimento   allo   svolgimento  dell'attivita'
ispettiva,  anche  se  motivato,  puo'  essere causa sufficiente alla
chiusura  del corso con conseguente revoca del finanziamento concesso
ed  obbligo  di  restituzione,  da  parte  del soggetto attuatore, di
eventuali anticipazioni gia' riscosse.
                              Capo XIII
                         I costi ammissibili
                              Art. 56.
                        G e n e r a l i t a'
    1.  Il  presente  capo  definisce il quadro dei costi ammissibili
avuto  riguardo  alla classificazione delle azioni di cui all'Art. 10
ed  all'allegato  1, nonche' attraverso una classificazione dei costi
nelle seguenti categorie:
      progettazione, analisi e ricerca;
      generali di gestione;
      strumenti per la realizzazione delle azioni;
      promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione;
      risorse umane;
      incentivi e/o sussidi;
      destinatari.
    2. Ciascuna categoria di costo si articola in voci di costo.
    3.  Ciascun avviso puo' delimitare il quadro di ammissibilita' in
funzione alle specifiche azioni che ad esso si riferiscono.
    4.   In  relazione  ai  progetti  cofinanziati  il  cui  soggetto
attuatore sia un'universita', la gestione finanziaria e' disciplinata
dalla  circolare  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 40 del 12 marzo 1997.
                              Art. 57.
               Condizioni di ammissibilita' dei costi
    1.  Il  costo e' ammissibile laddove rientrante nel quadro di cui
ai  successivi  articoli  e  direttamente  riferibile all' attuazione
dell'azione.
    2.   I  costi  sostenuti  devono  essere  comprovati  da  fatture
quietanzate.  Ove  cio'  non  risulti  possibile,  essi devono essere
comprovati   da   documenti   contabili   aventi   forza   probatoria
equivalente.
                              Art. 58.
        Categoria di costo: Progettazione, analisi e ricerca
    1.   Vi  rientrano  i  costi  che  fanno  capo  ad  attivita'  di
preparazione  dell'intervento, anche relative ad eventuali momenti di
analisi e ricerca strumentali alla predisposizione progettuale.
    2.  Le  risorse  umane  impegnate  in attivita' di progettazione,
analisi  e  ricerca possono essere collocate all'interno del soggetto
attuatore  nell'ambito  di  un  rapporto  di lavoro dipendente ovvero
possono  essere legate da rapporto di collaborazione professionale. I
parametri di costo ammissibili massimi sono i seguenti:
Figura professionale  |Dipendente            |Non dipendente
---------------------------------------------------------------------
Progettista/          |Costo orario da busta |Massimo lire 800.000
ricercatore           |paga                  |giornata uomo
    3.  Sono  ammessi i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e
alloggio del progettista/ricercatore. L'ammissibilita' di tali spese,
anche  limitatamente  ad  alcune di quelle sottoelencate, deve essere
espressamente prevista dall'avviso per quanto riguarda le prestazioni
del personale non dipendente:
Spesa                |Dipendente             |Non dipendente
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|
Indennità di missione|lavoro di riferimento  |Non pertinente
---------------------------------------------------------------------
                     |                       |- Aereo: per distanze
                     |Secondo il contratto di|superiori a km 300 per
Viaggio              |lavoro di riferimento  |tratta
---------------------------------------------------------------------
                     |- Treno: biglietto di  |
                     |1ª o 2ª classe         |
---------------------------------------------------------------------
                     |- Pullman per percorsi |
                     |extraurbani            |
---------------------------------------------------------------------
                     |- Automezzo o motomezzo|
                     |proprio: 1/5 del costo |
                     |di un litro di benzina |
                     |super verde per ogni   |
                     |chilometro di          |
                     |percorrenza            |
---------------------------------------------------------------------
                     |- Pedaggio autostradale|
---------------------------------------------------------------------
                     |- Parcheggio a         |
                     |pagamento              |
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|Massimo lire 50.000 per
Vitto                |lavoro di riferimento  |pasto
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|Hotel fino a quattro
Alloggio             |lavoro di riferimento  |stelle
    4.  Rientrano  in  questa  categoria  anche i costi relativi alla
predisposizione   di  materiali  didattici  da  parte  del  personale
docente, con parametri di costo corrispondenti a quelli del comma 2.
    5.   L'attivita'   di   progettazione  puo'  incidere  sul  costo
complessivo  pubblico  del progetto in misura non superiore al 5%. Il
costo  approvato in fase ex ante entro tale limite percentuale rimane
il tetto massimo ammissibile a rendiconto.
    6.  Ove  la  medesima attivita' di progettazione sia riferibile a
due  o piu' progetti, il limite massimo va percentualizzato sul costo
di un progetto e ripartito pro quota su tutti i progetti.
    7.  Eventuali attivita' di progettazione che si configurino quali
revisioni    di   precedenti   attivita'   possono   determinare   il
riconoscimento  di  un  costo  massimo non superiore al 10% di quello
approvato originariamente.
                              Art. 59.
              Categoria di costo: Generali di gestione
    1.  Si  tratta  dei  costi relativi al funzionamento generale del
soggetto  attuatore.  Nell'ambito  del  principio generale di diretta
riferibilita'  dei  costi all'attivita', si ammettono imputazioni pro
quota,  sulla  base,  comunque, di sistemi di calcolo controllabili e
trasparenti.
    2.  Le  voci  di  costo  ammissibili in questa categoria di costo
sono:
      illuminazione, forza motrice, acqua;
      riscaldamento e condizionamento;
      telefono;
      spese postali;
      assicurazioni;
      cancelleria e stampati;
      altre spese.
    3.  Con  solo  riferimento  agli organismi formativi operanti nel
piano  regionale  di formazione professionale di cui all'art. 8 della
legge  regionale  n. 76/1982, si ammette la computazione dei costi di
cui  al  precedente  paragrafo sulla base del bilancio dell'organismo
medesimo, pur se relativo all'esercizio finanziario precedente.
    4.  Per  quanto  riguarda i costi relativi a illuminazione, forza
motrice,  acqua,  riscaldamento  e  condizionamento,  telefono, spese
postali,   assicurazione,   cancelleria   e   stampati,  laddove  non
applicabile  il  riferimento  al  bilancio dell'esercizio finanziario
precedente,  vanno  utilizzate  metodologie di calcolo che assicurino
trasparenza e coerenza.
    5. Qualora i costi possano configurarsi come diretti - ad esempio
l'installazione  di  una  linea  telefonica  esclusivamente  dedicata
all'intervento  -  la  contabilizzazione  avviene  sulla  base  della
documentazione specifica.
    6. Alla voce "Altre spese" fanno capo:
      costi  derivanti  da  parcelle  per consulenze legali, parcelle
notarili,  spese  per  consulenza tecnica o finanziaria nonche' spese
per  contabilita'  o revisione contabile. Tali spese sono ammissibili
quando  sono  direttamente legate all'azione e sono necessarie per la
sua  preparazione  o  esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese
per  contabilita' o revisione contabile, se sono connesse a modalita'
imposte dalla Regione:
      costi per garanzie esclusivamente bancarie;
      oneri  relativi  a  conti bancari. Sono ammissibili le spese di
apertura  e  gestione  dei  conti bancari qualora l'esecuzione di un'
azione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari.
                              Art. 60.
   Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni
    1.   Vi   rientrano   le  spese  relative  all'utilizzo  di  beni
strumentali alla realizzazione dell'intervento.
    2.  Le  voci  di  spesa  ammissibili in questa categoria di costo
sono:
      locazione immobili;
      ammortamento immobili;
      noleggio attrezzature;
      ammortamento attrezzature;
      leasing;
      materiale.
                              Art. 61.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
               Acquisizione di immobili e attrezzature
    1.  L'acquisto  di  un immobile - l'edificio gia' costruito ed il
terreno  su  cui si trova - ove consentito dalla programmazione, deve
porsi  in stretta connessione con le finalita' dell'operazione in cui
si inquadra.
    2.  Nell'intero periodo di programmazione, l'acquisto di immobili
non  puo'  superare  il 12% della spesa complessivamente prevista dal
Programma per l'attuazione dell'obiettivo specifico di riferimento.
    3.  Il costo d'acquisto dell'immobile ammesso a finanziamento non
puo'  mai  essere superiore al valore di mercato del bene; a tal fine
il  soggetto  attuatore deve produrre una perizia di stima redatta da
un  professionista  qualificato  e  indipendente  o  da  un organismo
debitamente   autorizzato   (regolamento  (CE)  1685/2000,  norma  6)
attestante   il   valore   di  mercato  del  bene  e  la  conformita'
dell'immobile alla normativa nazionale e locale nonche', dal punto di
vista   funzionale,   l'adeguatezza  alla  finalita'  per  cui  viene
acquistato.
    4.  L'immobile  non  deve  avere fruito, nel corso dei dieci anni
precedenti,  di  un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe
adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da
parte del Fondo Sociale europeo.
    5.  L'edificio  puo'  essere  utilizzato  solo conformemente alle
finalita'  dell'azione  oggetto  del  contributo  e  per  il  periodo
stabilito dalla Regione.
    6.   L'acquisto   delle  attrezzature  deve  essere  strettamente
connesso  all'attuazione  dell'asse  F,  misura  F.2  del Programma e
realizzarsi attraverso le procedure previste dalla normativa vigente,
nel rispetto della normativa vigente.
                              Art. 62.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
               Ammortamento di immobili e attrezzature
    1.  Per  i  beni  di  costo  superiore  al  milione  di lire sono
ammissibili le quote di ammortamento ordinario determinato sulla base
dei coefficienti fissati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, e
successive  modificazioni,  ridotti alla meta' per il primo esercizio
di entrata in funzione dei beni stessi.
    2.  Per  la  sola  categoria  dei  beni  hardware,  la  quota  di
ammortamento  di  cui  sopra  puo'  essere  elevata  fino a due volte
nell'esercizio   in  cui  i  beni  entrano  in  funzione  e  nei  due
successivi.
    3.  Relativamente al software si ammette l'ammortamento in misura
non  superiore  ad  un  terzo  del  costo  o, in caso di contratti di
utilizzo a tempo determinato, in misura corrispondente alla durata di
utilizzo prevista dal contratto stesso.
    4.  Per  i  beni  materiali  di  costo  unitario non superiore al
milione  di  lire  (compresa  l'I.V.A.  se  indetraibile) il costo e'
interamente   ammortizzabile,   a   condizione   che   si  tratti  di
acquisizione di attrezzatura completa.
    5.  I  costi  di  cui  ai  precedenti comma del presente articolo
devono essere calcolati nel rispetto delle seguenti condizioni:
      a)  il  costo  deve  essere  proporzionalmente  rapportato alle
giornate  di  utilizzo per l'attivita' finanziata secondo la seguente
formula:
costo d'acquisto * tasso d'ammortamento * n. giorni di utilizzo (o n.
ore di utilizzo)
365 giorni (o n. ore convenzionali come da CCNL di riferimento)
      b)  finanziamenti  nazionali  o  comunitari  non  devono  avere
contribuito all'acquisto degli immobili o attrezzature in questione;
      c)  e'  ammissibile  la  quota  di ammortamento del costo delle
manutenzioni  straordinarie qualora portata in aumento del valore dei
beni ai quali si riferisce.
    6. E' ammessa anche la spesa relativa all'ammortamento dei locali
utilizzati durante l'attivita' in senso lato.
                              Art. 63.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
                         Locazione immobili
    1. E' ammissibile la spesa sostenuta per il canone degli immobili
nei  limiti  di  quanto  stabilito  nel  contatto di locazione. Se la
locazione  si riferisce esclusivamente al periodo in cui viene svolta
l'attivita'  si ammette il canone definito con il locatore, mentre se
il  contratto  prevede  una  durata superiore, il costo dovra' essere
rapportato  al  periodo  ed  alla  superficie  di utilizzo secondo il
seguente criterio:
canone  annuo  (o  quota  parte) * n. giorni di utilizzo (o n. ore di
utilizzo)
365 giorni (o n. ore convenzionali come da CCNL di riferimento)
    intendendosi  per  quota  parte  il  rapporto  tra  la superficie
utilizzata e la superficie totale.
    2.  In caso di sub-locazione viene ammesso il solo costo relativo
al canone previsto dal contratto con il proprietario dell'immobile.
    3.  Si  ammette anche il costo relativo alla locazione dei locali
utilizzati durante l'attivita' in senso lato.
                              Art. 64.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
                        noleggio attrezzature
    1.  Sono  ammessi i costi relativi al noleggio delle attrezzature
usate esclusivamente per l'attivita' oggetto del finanziamento ovvero
attrezzature  di uso comune a piu' attivita'; in quest'ultimo caso il
costo  dovra'  essere  rapportato  alle  ore  di  utilizzo secondo la
seguente formula:
canone affitto * n. ore utilizzo * n. destinatari azione formativa
n. ore annue convenzionali * n. utilizzatori totali
    2. L'importo del noleggio non puo' superare il doppio della quota
di  ammortamento  annuo,  calcolata  sul  valore di mercato del bene,
documentato  dal  soggetto attuatore, per il periodo di utilizzo. Per
le  quote  di  ammortamento  si fa riferimento alle aliquote previste
dalla  vigente  normativa  fiscale  di cui al decreto ministeriale 31
dicembre  1988 e successive modificazioni. Si precisa che nel caso di
affitto  di  beni  hardware  detto  raffronto  va fatto applicando al
valore  di  mercato  dei  beni  un'aliquota  d'ammortamento annua non
superiore al 33,33%.
    3.  Nel  caso  di  noleggio  di beni hardware, il concedente deve
svolgere   attivita'   di  commercializzazione  di  beni  hardware  e
software.
                              Art. 65.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
                               Leasing
    1.  In  relazione  al  leasing  di  beni  mobili  strumentali, si
assumono  due  linee  di  comportamento connesse al tipo di contratto
stipulato:
      a)  nel  caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto
da  parte  dell'utilizzatore  finale o una durata contrattuale minima
non  inferiore  al  periodo  di  ammortamento  previsto  dal  decreto
ministeriale  31  dicembre 1988 e successive modificazioni, l'importo
massimo  ammissibile  al finanziamento non deve superare il valore di
mercato  del  bene.  Tutti  gli altri costi relativi al contratto non
costituiscono  una  spesa  ammissibile. Nel contratto di leasing deve
pertanto essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo
relativo agli interessi ed altri oneri contrattuali;
      b)  nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto
di  riscatto  e la cui durata e' inferiore al periodo di ammortamento
di  cui  sopra,  i  relativi  canoni sono ammessi a condizione che il
soggetto attuatore dimostri la maggior convenienza economica rispetto
a  forme  contrattuali alternative. In ogni caso l'importo dei canoni
ammissibile  non  puo' superare il doppio della quota di ammortamento
annuo, frazionato per il periodo di utilizzo, calcolata sul valore di
mercato del bene.
    2.  In  relazione ai beni hardware si puo' fare riferimento ad un
periodo di ammortamento di tre anni.
    3.  Sono  ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore nel corso
dell'azione oggetto di finanziamento. I canoni devono comunque sempre
essere  rapportati  al periodo di utilizzo e, in caso di uso comune a
piu'  attivita',  anche  al  numero di utilizzatori totali secondo la
seguente formula:

           canone leasing * n. ore utilizzo * n. destinatari azione
          ----------------------------------------------------------
              n. ore annue convenzionali * n. utilizzatori totali
                              Art. 66.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
                  Attivita' a titolarita' aziendale
    1.  Nel  caso  di  progetti  a  titolarita'  aziendale  -  ovvero
realizzati  da  enti  di  formazione  su commessa aziendale - i costi
complessivamente  riferiti  all'utilizzo  di  attrezzature - affitto.
ammortamento,  manutenzione  -  possono  essere ammessi nel solo caso
l'attivita'  formativa si svolga in ambiti esclusivamente riservati a
tale attivita' e limitatamente a situazioni valutate in sede di esame
del progetto e autorizzate dalla Regione.
                              Art. 67.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
                              Materiale
    1.    Sono   ammissibili   i   costi   per   l'acquisizione   e/o
predisposizione del materiale da consegnare gratuitamente all'allievo
(penne, quaderni, block-notes, libri, dispense, software, video-audio
cassette,  eventuali indumenti protettivi ecc...), nel caso di azione
formativa  o  strumentale  alla  realizzazione  dell'azione, nel caso
questa non sia formativa.
    2.  Con riferimento alle spese di fotocopiatura necessarie per la
confezione  delle  dispense  e  realizzate  all'interno  del soggetto
proponente,   la   determinazione   della   spesa  deve  prendere  in
considerazione  il costo della macchina - desumibile dal contratto di
acquisto, comodato o manutenzione - e della carta.
    3.  Il soggetto attuatore e' tenuto a documentare la consegna del
materiale agli allievi.
    4.  Sono  ammissibili  i  costi  per  l'acquisto  o l'utilizzo di
materie  prime  ovvero  di  materiale  di consumo gia' presenti nelle
dotazioni di magazzino da usare nelle esercitazioni pratiche.
    5.   Se  le  esercitazioni  si  svolgono  in  affiancamento  alla
produzione, i costi del materiale utilizzato non sono ammissibili.
    6.  Se  le  esercitazioni  sono  improduttive  - non determinando
prodotti  fruibili o commerciabili - i costi dei materiali utilizzati
sono ammissibili.
    7.   Se   le   esercitazioni   si   svolgono   presso   strutture
economicamente  improduttive  -  enti senza scopo di lucro, centri di
formazione   professionale   -   ma  determinano  prodotti  finiti  o
semilavorati riutilizzabili:
      i costi sono ammissibili;
      i  beni  prodotti,  aventi  valore  commerciale, possono essere
devoluti  a  titolo  gratuito  a  organismi  che perseguano finalita'
sociali  ovvero,  previa  autorizzazione  della  Regione, alienati al
miglior  offerente.  In  questo  caso  il ricavato viene detratto dal
finanziamento dell'azione.
                              Art. 68.
Categoria  di  costo:  Strumenti  per la realizzazione delle azioni -
                       Altri beni strumentali
    1.  In relazione alle azioni rientranti nella tipologia "servizi"
sono  ammissibili  i  costi  relativi  all'utilizzo di ulteriori beni
strumentali  attraverso  l'acquisto  o  la  locazione. I costi devono
essere   strettamente   connessi  e  finalizzati  all'attuazione  del
Programma.
    2.  I  soggetti  attuatori, nel caso di acquisto dei beni, devono
rispettare le vigenti modalita' previste per gli enti pubblici, anche
al fine di assicurare, a parita' di dotazione tecnica, l'economicita'
dell'acquisto.
                              Art. 69.
Categoria  di  costo:  Promozione,  sensibilizzazione, informazione e
                          pubblicizzazione
    1.  Si  tratta  delle  spese  relative  a momenti di promozione e
diffusione   degli   interventi  e  di  sensibilizzazione  presso  la
comunita' regionale.
    2.  E'  previsto  il  sostegno  finanziario  alla  produzione  di
materiali  e  supporti finalizzati a favorire l'accesso ai servizi di
orientamento e informazione.
    3.  In  particolare  sono  ammissibili  le  spese  connesse  alla
alimentazione di quattro canali informativi:
      informatico/multimediale attraverso:
        la realizzazione o implementazione di un sito internet;
        la   produzione   di   materiale   documentario   e  prodotti
informativi specifici da veicolare attraverso il sito internet;
        elaborazione di ipertesti (CDRom);
      cartaceo, attraverso:
        attraverso   la   produzione   di   materiale  divulgativo  e
informativo (guide, depliant, cartellonistica);
      iniziative seminariali, attraverso:
        organizzazione di incontri tematici;
      mass-media, attraverso:
        servizi stampa dedicati;
        diffusione  notizie/spot  sulle radio/televisioni nazionali e
locali.
    4.   La   Regione   si   riserva   la  possibilita'  di  valutare
l'ammissibilita'  di ulteriori forme di pubblicizzazione proposte dal
soggetto attuatore.
    5.  Il  soggetto  attuatore  deve operare nel rispetto del quadro
complessivo  del  regolamento  (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni
informative  e  pubblicitarie.  In  particolare ogni atto, cartaceo o
multimediale, deve recare i seguenti logo:
---->  Vedere IMMAGINI a pag. 53 della G.U.  <----


    I logo devono essere riportati anche nel caso la pubblicizzazione
avvenga  attraverso canali televisivi. Qualora invece lo strumento di
diffusione sia la radio, e' necessario fare espresso riferimento alle
tre  istituzioni  quali  soggetti  che  garantiscono il finanziamento
dell'attivita'.
    6.   Il   soggetto  attuatore  delle  azioni  di  orientamento  e
informazione  puo'  affidare a terzi la progettazione e realizzazione
di  campagne  di  pubblicizzazione  e  diffusione, laddove al proprio
interno non vi siano competenze sufficienti. In tali casi si richiede
il rispetto dei seguenti principi:
      affidamento del servizio nel rispetto della normativa vigente;
      inammissibilita'  di  qualsivoglia  forma  di  lucro, diretto o
indiretto,  derivante,  a  favore del soggetto attuatore o del terzo,
dalla prestazione professionale del soggetto terzo medesimo.
    7.  Oltre alle spese per la produzione dei materiali pubblicitari
-  cartacei, multimediale, a mezzo stampa - sono ammissibili le spese
relative   all'attivita'   professionale   dei   soggetti   impegnati
nell'attivita'  di pubblicizzazione. I parametri di spesa ammissibili
massimi sono i seguenti:
Figura professionale|Dipendente             |Non dipendente
---------------------------------------------------------------------
                    |Costo orario da busta  |Massimo L. 600.000
Progettista         |paga                   |giornata uomo
    8.  Sono  ammessi i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e
alloggio  del  progettista.  L'ammissibilita'  di  tali  costi, anche
limitatamente   ad   alcune  di  quelle  sottoelencate,  deve  essere
espressamente   prevista,   dall'avviso   per   quanto   riguarda  le
prestazioni del personale non dipendente:
Spesa                |Dipendente             |Non dipendente
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|
Indennità di missione|lavoro di riferimento  |Non pertinente
---------------------------------------------------------------------
                     |                       |- Aereo: per distanze
                     |Secondo il contratto di|superiori a km 300 per
Viaggio              |lavoro di riferimento  |tratta
---------------------------------------------------------------------
                     |- Treno: biglietto di  |
                     |1ª o 2ª classe         |
---------------------------------------------------------------------
                     |-Bus                   |
---------------------------------------------------------------------
                     |- Automezzo o motomezzo|
                     |proprio: 1/5 del costo |
                     |di un litro di benzina |
                     |super verde per ogni   |
                     |chilometro di          |
                     |percorrenza            |
---------------------------------------------------------------------
                     |- Pedaggio autostradale|
---------------------------------------------------------------------
                     |Parcheggio a pagamento |
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|Massimo L. 50.000 per
Vitto                |lavoro di riferimento  |pasto
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|Hotel fino a quattro
Alloggio             |lavoro di riferimento  |stelle
                              Art. 70.
                  Categoria di spesa: Risorse umane
    1.  Si tratta delle spese relative alle prestazioni professionali
delle  persone  impegnate  nelle  attivita' previste dagli interventi
progettati.  Tali  attivita'  possono  essere realizzate da personale
dipendente  del  soggetto  attuatore  ovvero da non dipendenti, fatto
salvo quanto stabilito dall'art. 6.
    2. Le prestazioni del personale docente sono cosi' disciplinate:
Personale docente dipendente       |Costo orario da busta paga
   Personale docente con rapporto di collaborazione professionale
Fascia   |Tipologia                           |Costo
---------------------------------------------------------------------
Fascia a)| Docenti universitari di ruolo      |
---------------------------------------------------------------------
         | Dirigenti di ricerca               |
---------------------------------------------------------------------
         | Dirigenti di azienda ed            |
         |imprenditori con esperienza almeno  |
         |decennale                           |
---------------------------------------------------------------------
         | Professionisti ed esperti di       |
         |formazione con esperienza almeno    |
         |decennale                           |Massimo L. 190.000/ora
---------------------------------------------------------------------
         | Ricercatori con esperienza almeno  |
Fascia b)|triennale                           |
---------------------------------------------------------------------
         | Dirigenti di azienda ed            |
         |imprenditori con esperienza almeno  |
         |triennale                           |
---------------------------------------------------------------------
         | Professionisti ed esperti di       |
         |formazione con esperienza almeno    |
         |triennale                           |Massimo L. 150.000/ora
---------------------------------------------------------------------
         | Ricercatori, imprenditori e        |
         |professionisti della formazione con |
Fascia c)|esperienza inferiore a tre anni     |Massimo L. 110.000/ora
    3.  Le  prestazioni  di  docenti  esterni  nell'ambito dei moduli
formativi di orientamento ovvero delle work experiences
      per  la  sola  prima  fase dell'attivita' relativa al modulo di
orientamento al ruolo - sono limitate a quelle rientranti nelle fasce
b) e c).
    4.   Le  prestazioni  del  personale  non  docente  impegnato  in
attivita' formative e non formative sono cosi' disciplinate:
Figura professionale  |Dipendente            |Non dipendente
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta |
Direttore             |paga                  |Massimo L. 90.000/ora
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta |
Coordinatore          |paga                  |Massimo L. 90.000/ora
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta |
Tutor                 |paga                  |Massimo L. 80.000/ora
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta |
Orientatore (1)       |paga                  |Massimo L. 80.000/ora
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta |
                      |paga (non più di otto | Massimo L. 80.000/ora
                      |ore per ciascun       |(non più di due ore per
Selezionatore         |candidato)            |ciascun candidato)
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta | Massimo L. 90.000/ora
Commissario d'esame   |paga (non più di due  |(non più di due ore per
(percorsi di non      |ore per ciascun       |ciascun candidato) se
qualifica)            |candidato)            |coordinatore
---------------------------------------------------------------------
                      | Massimo L. 80.000/ora|
                      |(non più di due ore   |
                      |per ciascun candidato)|
                      |se tutor              |
---------------------------------------------------------------------
Operatore             |Costo orario da busta |
amministrativo        |paga                  |Non ammissibile
---------------------------------------------------------------------
                      |Costo orario da busta |
Personale ausiliare   |paga                  |Non ammissibile
---------------------------------------------------------------------
Addetto manutenzione  |Costo orario da busta |
locali                |paga                  |Massimo L. 40.000/ora
---------------------------------------------------------------------
Addetto manutenzione  |Costo orario da busta |
attrezzature          |paga                  |Massimo L. 40.000/ora
    (1) Relativamente  alle  prestazioni  della  Tipologia  di azione
"Orientamento e consulenza".
    5.  Sono  ammessi i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e
alloggio  del  personale  docente  e non docente. L'ammissibilita' di
tali  costi,  anche  limitatamente ad alcuni di quelli sottoelencati,
deve essere espressamente prevista dall'avviso per quanto riguarda le
prestazioni del personale non dipendente:
Spesa                |Dipendente             |Non dipendente
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|
Indennità di missione|lavoro di riferimento  |Non pertinente
---------------------------------------------------------------------
                     |                       | Aereo: per distanze
                     |Secondo il contratto di|superiori a km 300 per
Viaggio              |lavoro di riferimento  |tratta
---------------------------------------------------------------------
                     | Treno: biglietto di 1ª|
                     |o 2ª classe            |
---------------------------------------------------------------------
                     | Pullman per percorsi  |
                     |extraurbani            |
---------------------------------------------------------------------
                     | Automezzo o motomezzo |
                     |proprio: 1/5 del costo |
                     |di un litro di benzina |
                     |super verde per ogni   |
                     |chilometro di          |
                     |percorrenza            |
---------------------------------------------------------------------
                     | Pedaggio autostradale |
---------------------------------------------------------------------
                     | Parcheggio a pagamento|
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|Massimo L. 50.000 per
Vitto                |lavoro di riferimento  |pasto
---------------------------------------------------------------------
                     |Secondo il contratto di|Hotel fino a quattro
Alloggio             |lavoro di riferimento  |stelle
    6.  In  relazione ai costi relativi all'azione "funzionamento del
Comitato   di  sorveglianza  del  Programma"  il  limite  di  cui  al
precedente comma relativo alla voce "Vitto" puo' essere superato.
                              Art. 71.
                   Categoria di spesa: Destinatari
    1.  In  relazione  alla partecipazione dell'utenza alle attivita'
cofinanziate, la disciplina dei costi ammissibili e' la seguente:
      a) indennita'  di frequenza ai disoccupati. Per ciascuna ora di
frequenza  alle attivita' formative e' ammessa la corresponsione agli
allievi  disoccupati  e/o inoccupati una indennita' ricompresa tra le
3.000 e le 3.500 lire. Tale indennita' puo' essere elevata a L. 5.000
nel caso di azioni rientranti nell'asse B del Programma;
      b) borsa di studio, commisurata nella seguente misura:
        fino  ad  un  massimo  di  L. 1.300.000  mensili  nel caso si
accompagni ad esperienza in ambito regionale;
        fino  ad  un  massimo  di  L.  2.200.000  mensili nel caso si
accompagni  ad  esperienza  al di fuori del territorio regionale, sul
territorio  nazionale  ed in un raggio di almeno 100 chilometri dalla
residenza dell'allievo;
        fino  ad  un  massimo  di  L.  2.700.000  mensili nel caso si
accompagni  ad  esperienza  all'estero  ed in un raggio di almeno 100
chilometri dalla residenza dell'allievo.
    Qualora,  nell'ambito  delle  ultime  due ipotesi, non ricorra il
requisito  della  distanza  di almeno 100 chilometri, l'importo della
borsa  di  studio  e' quello della prima ipotesi. Complessivamente la
liquidazione  delle  borse  di  studio  deve avvenire i almeno in due
soluzioni.
      c) retribuzioni ed oneri del personale dipendente;
      d) indennita' da mancato reddito dei lavoratori autonomi.
    In  relazione  ai costi di cui alle lettere c) e d) si stabilisce
quanto  segue.  Il  salario  degli allievi occupati e l'indennita' da
mancato  reddito  dei lavoratori autonomi (massimo L. 20.000/ora) che
partecipano  alle attivita' formative rappresenta spesa ammissibile e
puo'  contribuire  alla costituzione della partecipazione finanziaria
privata  delle  imprese,  pari  al  20%  del  costo  complessivo  del
progetto,  ove  il  progetto  medesimo  si realizzi nell'ambito della
regola  "de  minimis". In casi prestabiliti la partecipazione privata
puo'  anche  derivare  da  eventuali  spese  accessorie  di  missione
comunque  desumibili  dalla busta paga. Il salario degli allievi puo'
altresi'  essere  imputato  fino  al  50%  del  costo complessivo del
progetto  nel  caso  di  attivita' realizzata in regime di aiuti alla
formazione  autorizzato ovvero in regime di esenzione dalla notifica.
Sono  altresi'  ammissibili i costi derivanti dalla partecipazione di
lavoratori   legati   all'impresa   da  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa. L'ammissibilita' e' peraltro legata:
        I)  alla  definizione, da parte del soggetto attuatore, di un
costo   orario   del   lavoratore  interessato  attraverso  modalita'
trasparenti e verificabili dalla Regione;
        II)  alla  realizzazione  della  formazione  all'interno  del
normale orario di lavoro dell'impresa;
      e)  voucher  formativi  a  favore  di  soggetti  in eta' attiva
nell'ambito  della  realizzazione di azioni di formazione permanente.
L'ammontare  massimo  annuale  del voucher e' pari a L. 2.000.000. Il
voucher rappresenta la spesa massima ammissibile per la formazione ed
e' totalmente coperto da risorse pubbliche;
      f)  quota di iscrizione. Su richiesta dell'azienda a favore del
proprio  personale  e  limitatamente  a  modalita' di realizzazione a
carattere  individuale,  e'  ammessa  la spesa relativa alla quota di
iscrizione   ad   una   attivita'   formativa.   In  tale  ambito  la
partecipazione  finanziaria  pubblica  non  puo' comunque superare L.
15.000.000 per ciascuna quota di iscrizione;
      g)  costi  relativi all'accompagnamento educativo dei disabili.
L'ammissibilita' e' limitata al periodo di frequenza di una attivita'
formativa.   Qualora   il   destinatario   gia'   usufruisca   di  un
accompagnatore  ai  sensi  della normativa vigente, la prestazione e'
ammissibile  se integrativa e non in sovrapposizione a quella gia' in
essere.  I  costi sono ammissibili se coerenti con quelli normalmente
adottati dal mercato;
      h)  voucher  a  favore di donne impegnate nella cura di figli e
anziani,  al  fine  di  favorirne  la  partecipazione  alle attivita'
formative e rafforzarne la permanenza nel mercato del lavoro. Rivolto
sia  a donne disoccupate/inoccupate che occupate, non puo' superare i
seguenti ammontari:
        I.  voucher  a favore di donne disoccupate/inoccupate, per la
frequenza di corsi di formazione:
Frequenza                                |Ammontare del voucher
Pari o superiore a 120 ore mensili       |Fino a L. 1.000.000
Da 81 a 119 ore mensili                  |Fino a L. 750.000
Da 41 a 80 ore mensili                   |Fino a L. 500.000
Da 20 a 40 ore mensili                   |Fino a L. 250.000
        II.  voucher  a  favore  di donne occupate: fino a L. 800.000
mensili.
        III.  Il  voucher  e' erogabile nei confronti di donne che si
trovano nelle seguenti condizioni:
          necessita'  di  cura  di  figlio/figli  di eta' inferiore a
quindici anni;
          necessita'   di  cura  di  parenti  o  affini  anziani  non
autosufficienti  -  con condizione di non autosufficienza certificata
dal  medico  curante  -  o  di  eta' superiore a 75 anni, titolari di
reddito  individuale  non  superiore a tre volte l'importo definitivo
del trattamento minimo di pensione.
    La  misura  del  voucher come sopra determinata si riferisce alla
presenza  di  un  figlio/anziano da accudire; l'eventuale presenza di
ulteriori  figli/anziani  da accudire determina una maggiorazione del
20% dell'importo tabellare per ciascuna unita'.
    Il  voucher  puo'  essere  utilizzato  direttamente  dal soggetto
attuatore  per  conto  del  beneficiano  ovvero  puo'  essere versato
mensilmente  a  quest'ultimo, anche attraverso l'apertura di appositi
conti correnti bancari;
      i) assicurazione partecipanti. E' ammissibile la spesa relativa
ai versamenti all'INAIL previsti dalla normativa vigente in relazione
alla  partecipazione  degli  allievi  alle  azioni  formative nonche'
quelle   riguardanti   assicurazioni   private  aggiuntive,  compresa
l'eventuale r.c.;
      j) vitto,   alloggio  e  trasporto  allievi.  Tali  spese  sono
ammissibili,  nell'ambito  delle attivita' formative, limitatamente a
visite  di  studio  e  stage.  Sono  inoltre  ammissibili, secondo le
specifiche  indicazioni contenute nell'avviso, nella realizzazione di
azioni di accompagnamento a favore di soggetti svantaggiati:
Tipologia di spesa|Costi
---------------------------------------------------------------------
                  | massimo L. 30.000 per ciascun pasto sul
Vitto             |territorio nazionale
---------------------------------------------------------------------
                  | massimo L. 60.000 per ciascun pasto all'estero
---------------------------------------------------------------------
                  |Limitatamente alla realizzazione di visite guidate
                  |o di stage distanti oltre 200 km dalla sede
Alloggio          |principale di svolgimento dell'attività formativa:
---------------------------------------------------------------------
                  | massimo L. 100.000 per ciascun pernottamento sul
                  |territorio nazionale
---------------------------------------------------------------------
                  | massimo L. 150.000 per ciascun pernottamento
                  |all'estero
---------------------------------------------------------------------
                  | automezzo o motomezzo proprio in ragione di 1/5
                  |del costo di un litro di benzina super per ciascun
Trasporto         |chilometro di percorrenza
---------------------------------------------------------------------
                  | noleggio pullman in ragione delle tariffe di
                  |mercato
---------------------------------------------------------------------
                  | mezzi pubblici (pullman, treno - limitatamente
                  |alla seconda classe - aereo - per percorrenze
                  |superiori ai 300 chilometri a tratta)
---------------------------------------------------------------------
                  | pedaggio autostradale e parcheggio
    2.  Le indennita' non possono cumularsi con eventuali trattamenti
derivanti da cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali.
    3.  In  casi specificamente indicati nell'avviso, rimangono salve
ed  ammissibili  le  spese  relative  a  indennita', borse di studio,
voucher,  trasporto  eventualmente sostenute nei riguardi di soggetti
che  non hanno ultimato il percorso formativo. Le somme percepite dal
soggetto attuatore e non erogate vengono restituite alla Regione.
                              Art. 72.
              Categoria di costo: Incentivi e/o sussidi
    1.  Gli  "aiuti  all'occupazione"  e gli "aiuti alla creazione di
impresa  e all'autoimpiego" sono disciplinati da apposito regolamento
dell'agenzia regionale per l'impiego.
    2.  In  relazione  all'azione  "assegni  di studio per studenti a
rischio  di  abbandono a causa di disagiate condizioni economiche" si
stabilisce la seguente disciplina:
      a)  possono  beneficiare  degli incentivi, ove rientranti nelle
fasce  di  reddito  previste  dalla  normativa  regionale  vigente in
materia:
        studenti dell'obbligo scolastico;
        giovani  fino  a  diciotto  anni  che,  pur  avendo adempiuto
all'obbligo   scolastico,   non   risultino   inseriti   nei   canali
dell'obbligo formativo;
        giovani  fino  a diciotto anni inseriti nei previsti canali -
scolastici e non scolastici - dell'obbligo formativo;
      b) gli incentivi possono essere erogati nelle seguenti forme:
        assegni   per  l'acquisto  di  libri  di  testo  e  materiale
didattico, fino ad un massimo di L. 1.500.000 all'anno;
        contributo,  anche  totale,  al  pagamento di rette/convitto,
fino a L. 800.000 al mese;
        copertura  per spese di viaggio da sostenere per la frequenza
scolastica/formativa.  Sono  ammesse  le  spese relative al trasporto
pubblico  -  autocorriere  urbane ed extraurbane, treno limitatamente
alla seconda classe;
        borse-lavoro  estive,  fino  ad  un  massimo  di L. 1.200.000
mensili.
      Rimane   salva   la  possibilita'  di  assumere  a  riferimento
modalita'  e  criteri  gia'  adottati  dalla  Regione,  per  analoghe
tipologie   di   intervento,   sulla  base  di  specifiche  normative
compatibili con il programma.
    3. L'azione "mobilita' geografica assistita" sostiene processi di
inserimento   lavorativo   sul  territorio  regionale  di  lavoratori
provenienti   da   regioni,   anche   non   italiane,   non   coperte
dall'obiettivo 3 attraverso modalita' incentivanti.
    4. Gli incentivi possono essere erogati nelle seguenti forme:
      sostegno  alle spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di
L. 1.000.000 mensile;
      sostegno  alle  spese  di viaggio, secondo i seguenti termini e
modalita':
                      | 1/5 del costo di un litro di benzina super
Automezzo proprio     |per ciascun chilometro di percorrenza
---------------------------------------------------------------------
 pedaggio autostradale|
---------------------------------------------------------------------
                      |Solo per percorsi extraurbani e secondo le
Pullman               |tariffe del mercato
---------------------------------------------------------------------
Treno                 |Limitatamente alla seconda classe
---------------------------------------------------------------------
                      |Limitatamente a tratte superiori ai 300
Aereo                 |chilometri
                              Art. 73.
                        Costi non ammissibili
    1.  Ai  sensi  della  normativa  comunitaria  regolamento (CE) n.
1685/2000  -  sono  specificamente non ammissibili i costi di seguito
indicati,  ferma  restando  l'inammissibilita' di qualsiasi costo che
non rispetti i principi di ammissibilita' generale:
      oneri finanziari, con cio' intendendosi:
        gli interessi debitori;
        gli aggi;
        le spese e le perdite di cambio;
        altri  oneri meramente finanziari, fatti salvi, a determinate
condizioni, i costi di apertura e gestione di conti bancari;
      spese per garanzie assicurative;
      ammende, penali e spese per controversie legali.
                              Capo XIV
                   La rendicontazione delle spese
                              Art. 74.
                    Rendicontazione - Generalita'
    1.  In  coerenza con quanto disposto dall'art. 32 del regolamento
(CE)  1260/99,  i  pagamenti  della  commissione  a  titolo dei fondi
strutturali  devono  riferirsi  a ".. spese effettivamente sostenute,
che  devono  corrispondere  a  pagamenti  effettuati  dai beneficiari
finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili
di  valore  probatorio  equivalente".  Questa  regola  generale trova
applicazione con due modalita' diverse:
      a)  attraverso il meccanismo della rendicontazione nei seguenti
casi:
        I)   ogniqualvolta   il  beneficiario  finale  non  e'  stato
individuato  attraverso  l'esecuzione di una procedura di appalto (ed
e' quindi il caso di tutte le operazioni aventi contenuto formativo);
        II) qualora siano individuati organismi intermediari ai quali
e' affidata l'erogazione degli aiuti ai singoli destinatari ultimi;
        III)  nel  caso  degli  "aiuti  alla formazione" erogati alle
imprese per la formazione degli occupati.
    Nei  casi  sopra  elencati,  il  livello di giustificazione della
spesa  rilevante  ai  fini del rimborso da parte della commissione e'
rappresentato rispettivamente da:
        organismo  di  formazione o organismo affidatario diretto del
servizio non formativo;
        organismo erogatore degli aiuti ai destinatari finali;
        impresa beneficiaria dell'aiuto alla formazione.
    Questi soggetti sono tenuti all'obbligo della rendicontazione dei
costi  inerenti  all'azione di cui sono affidatari documentandoli con
fatture quietanzate o con documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente.
      b) senza il ricorso alla rendicontazione nei seguenti casi:
        I)  ogniqualvolta il beneficiario finale e' stato individuato
attraverso  l'esecuzione di una procedura di appalto (intesa in senso
lato  come  "procedura  codificata  dalla  normativa  in  materia  di
appalti");
        II)    qualora    l'azione    sia    attuata   "direttamente"
dall'autorita' di gestione attraverso i propri uffici. In tal caso la
pubblica amministrazione puo' acquisire dall'esterno beni e/o servizi
strumentali  all'attuazione  delle  operazioni finanziate, applicando
tutte   le   procedure   contrattuali   previste   per   la  pubblica
amministrazione in generale.
        Nella   ipotesi   di   cui   al   punto   I)  il  livello  di
giustificazione  della  spesa rilevante ai fini del rimborso da parte
della commissione e' quello della pubblica amministrazione appaltante
e   la   documentazione   giustificativa   dei   costi  sostenuti  e'
rappresentata   dalle  fatture  quietanzate  emesse  dagli  organismi
affidatari degli appalti.
        Nella   ipotesi   di   cui   al   punto  II)  il  livello  di
giustificazione  della spesa e' quello della pubblica amministrazione
attuatrice  delle  operazioni  e la documentazione giustificativa dei
costi  e'  rappresentata,  per  i  costi diretti, da fatture ed altri
documenti  contabili  emessi  dai fornitori di beni o servizi, mentre
per  i  costi  indiretti  (ammortamenti,  quote  di  costi  generali,
contributi  in  natura, ecc.) sara' necessario produrre prospetti che
illustrino  e  giustifichino l'effettivita' e l'inerenza delle spese,
in  conformita'  con quanto previsto dal regolamento (CE) n.1685/2000
All. norma 1, par. 1.5, 1.6 e 1.7.
                              Art. 75.
Rendicontazione  -  Tempi e modalita' di presentazione, di verifica e
                           di approvazione
    1.   Il   rendiconto   generale  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione  delle  attivita'  formative non individuali finanziate
deve  pervenire  alla  Regione,  in  unica  copia, firmato dal legale
rappresentante  e certificato secondo le disposizioni del regolamento
attuativo  dell'art.  6,  comma 196  della legge regionale n. 2/2000,
entro   novanta  giorni  dalla  data  di  conclusione  dell'attivita'
formativa in senso stretto; qualora la data fissata dovesse cadere in
una  giornata  non  lavorativa,  la scadenza viene prorogata al primo
giorno lavorativo successivo.
    2.   Il   rendiconto   generale  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione  delle  attivita' formative individuali o non formative
finanziate  deve  pervenire alla Regione, in unica copia, firmato dal
legale rappresentante entro sessanta giorni dalla data di conclusione
dell'attivita'  formativa  in  senso stretto; qualora la data fissata
dovesse  cadere  in  una  giornata  non lavorativa, la scadenza viene
prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
    3.  Il  rendiconto  va  presentato utilizzando l'apposito modello
consegnato  all'operatore  all'atto  di  approvazione del progetto al
quale devono accompagnarsi:
      la   documentazione  delle  spese  sostenute  (buste  paga  dei
dipendenti,  lettere  di  incarico,  fatture o documenti equivalenti,
contratti, giustificativi di viaggio);
      registri utilizzati in originale;
      verbale di selezione iniziale degli allievi;
      copia dei testi originali prodotti;
      prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e
i  servizi  oggetto  di  rendicontazione determinando l'ammontare dei
costi inseriti nel rendiconto.
    4.  Gli  originali  dei  documenti devono essere annullati con la
dicitura  che  il  documento  stesso  e' stato utilizzato ai fini del
contributo  del  fondo  sociale  europeo  e  del  fondo  di rotazione
nazionale  e  l'indicazione  dell'anno  del  contributo,  del  codice
progetto e della somma utilizzata per il rendiconto.
    5.  I  beneficiari  di  contributo devono presentare la copia non
autenticata  della  documentazione  di  spesa  annullata  ai fini del
contributo,   corredata   da   una   dichiarazione  resa  dal  legale
rappresentante   che   attesti  di  avere  fedelmente  riprodotto  la
documentazione  nonche'  il  fatto  che  le  spese comprovate da tale
documentazione  sono state sostenute per le finalita' per le quali il
contributo e' stato concesso.
    6.  I  documenti  di  spesa  devono risultare conformi alle leggi
contabili  e  fiscali.  In  particolare devono consentire la verifica
analitica  della  natura,  della  quantita' e della qualita' dei beni
forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali
atti ad assicurare la pertinenza delle spese al progetto.
    7.  In  nessun caso sono ammessi costi espressi forfettariamente,
anche se il contratto dovesse prevederlo.
    8.  Tutte  le  spese  ricomprese  nel rendiconto devono risultare
quietanzate.  Il  pagamento  va  dimostrato  con copia della ricevuta
sottoscritta  dal beneficiario, ovvero con copia della documentazione
sostitutiva  (bollettino  di  conto  corrente postale, documentazione
bancaria, ecc...).
    9.  E' richiesta la giustificazione delle spese alla fonte. Se le
spese   sono  giustificate  mediante  documentazione  emessa  da  una
societa'  che  fattura  prestazioni di persone terze, al documento di
spesa  va  allegata  una dichiarazione del beneficiario ultimo da cui
risulti il percepimento della somma esposta a rendiconto.
    10.   La  verifica  amministrativo-contabile  del  rendiconto  e'
effettuata  da  dipendenti della direzione regionale della formazione
professionale,   eventualmente   con   la   presenza   dell'operatore
attraverso il legale rappresentante o suo delegato.
    11.   Detta   verifica   diviene   momento  fondamentale  per  la
determinazione  del  contributo  spettante  in  quanto  finalizzato a
controllare  e  verificare  l'ammissibilita'  formale  (esistenza dei
documenti  giustificativi  e  la  loro idoneita' a termini di legge a
comprovare  le spese in essi esposti) e sostanziale (spese conferenti
all'azione  realizzata  e  congruita'  delle  spese stesse) dei costi
effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'azione formativa.
    12.  La  Regione  e'  tenuta  a  procedere,  ove necessario, alle
opportune rideterminazioni del contributo effettivamente spettante.
    13.  Ad  avvenuta  verifica  del  rendiconto  la Regione provvede
all'erogazione del saldo spettante.
                              Art. 76.
                        A b r o g a z i o n e
    1.   Con  l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono
abrogati:
      a)  il documento concernente "direttive per la realizzazione di
attivita' formative cofinanziate dal fondo sociale europeo" approvato
con decreto del presidente della giunta regionale n. 072/Pres./1998 e
successivamente  modificato  ed  integrato con decreto del presidente
della   giunta   regionale  n.  0267/Pres./1998  e  con  decreto  del
presidente  della  giunta regionale n. 0429/Pres./1998, fatti salvi i
richiami  allo  stesso contenuti nel documento concernente "Direttive
per  la realizzazione di attivita' formative rivolte ad apprendisti".
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n.
0179/Pres./2000;
      b)   il   documento   recante   "criteri  e  modalita'  per  la
realizzazione di percorsi formativi individuali per soggetti privi di
occupazione  sostenuti  da borsa di studio" approvato con decreto del
presidente della giunta regionale n. 0293/Pres./2000.
    2. In via transitoria i documenti di cui alle lettere a) e b) del
precedente  comma  rimangono  in  vigore  in  relazione  agli  avvisi
sottoposti alla loro disciplina ed operativi al momento di entrata in
vigore del presente regolamento.
                              Art. 77.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione del conseguente
decreto del presidente della giunta regionale.