Regolamento recante "norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'Obiettivo 3". Capo I Campo di applicazione Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le modalita' di attuazione delle azioni relative al Programma operativo dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006,di seguito nominato Programma approvato dalla Commissione europea con decisione C(00)2076 del 21 settembre 2000 ed al connesso complemento di programmazione, di seguito denominato complemento, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed annotato dal comitato di sorveglianza del programma nella seduta del 18 dicembre 2000. 2. Il presente regolamento e' altresi' coerente con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento e, in particolare, con: il regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; il regolamento (CE) n. 1784/1999, relativo al Fondo sociale europeo; il regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali; il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; il regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 20001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti destinati alla formazione; il regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); il regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; il regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali; il regolamento (CE) n. 448/2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi all'ambito dei Fondi strutturali; 3. Il regolamento trova applicazione in tutte le azioni realizzate nell'ambito del Programma, quand'anche il soggetto responsabile sia diverso dalla Regione. 4. Il regolamento trova applicazione per tutte le azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e, ove espressamente indicato dall'avviso, in relazione a finanziamenti nazionali. 5. Il regolamento definisce criteri e parametri, finanziari e non, i quali costituiscono i limiti minimi e/o massimi. Gli avvisi possono intervenire entro tali limiti, individuando soluzioni intermedie. 6. Le azioni possono essere realizzate nell'ambito di procedure gia' disciplinate da norme regionali, ove compatibili con il presente regolamento. Capo II Modalita' di attuazione Art. 2. Modalita' attuative 1. I progetti formativi possono essere presentati secondo due modalita', a "bando" e a "sportello". 2. Nella modalita' a "bando" i progetti vengono presentati presso uffici ed entro la data indicati nell'avviso. 3. Nella modalita' a "sportello" i progetti vengono presentati, di norma con cadenza mensile, presso gli uffici e per un periodo anche rinnovabile indicati dall'avviso. 4. In relazione alle azioni diverse dalla formazione professionale, si ricorre a procedure in applicazioni di norme nazionali o regionali nel rispetto dei quattro principi di parita' di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalita'. Art. 3. Soggetto attuatore Ai fini di una omogeneizzazione del linguaggio e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, il soggetto titolare dell'azione viene individuato quale "soggetto attuatore". Capo III Soggetti proponenti e promotori Art. 4. Soggetti attuatori - Al di fuori dei casi in cui tale ruolo e' della Regione 1. In relazione alla realizzazione di attivita' formative, il quadro dei possibili soggetti attuatori e' i seguente: Utenza di riferimento|Soggetto attuatore --------------------------------------------------------------------- |Enti di formazione (enti pubblici non |territoriali o privati senza scopo di lucro |aventi esplicitamente e statutariamente |prevista tra i propri fini la formazione Disoccupati |professionale), anche temporaneamente associati --------------------------------------------------------------------- |a) Imprese, loro consorzi o società capogruppo |che realizzano l'attività formativa per Occupati |qualificare o aggiornare il proprio personale. --------------------------------------------------------------------- |b) Enti di formazione (enti pubblici non |territoriali o privati senza scopo di lucro |aventi esplicitamente e statutariamente |prevista tra i propri fini la formazione |professionale) i quali realizzano l'attività su |specifica commessa di più imprese non in grado |di attuare l'intervento autonomamente. Si |esclude l'intervento dell'ente su commessa di |una sola azienda. --------------------------------------------------------------------- |c) Enti di formazione (enti pubblici o privati |senza scopo di lucro aventi esplicitamente e |statutariamente prevista tra i propri fini la |formazione professionale) i quali realizzano |l'attività su specifici fabbisogni individuali |di formazione finalizzati al miglioramento o |mantenimento della posizione lavorativa del |singolo interessato. 2. Per quanto riguarda le attivita' non formative, la titolarita' dei relativi progetti e' riservata ai soggetti competenti in funzione della specifica attivita'. Art. 5. Associazioni temporanee 1. Le azioni possono essere realizzate anche da associazioni temporanee costituite fra due o piu' degli organismi indicati all'art. 4. 2. In tali casi e' necessario: l'individuazione del soggetto capofila il quale deve possedere i requisiti necessari per essere soggetto attuatore dell'azione in questione. Esso diviene altresi' destinatario dei trasferimenti finanziari della Regione; la formale costituzione dell'associazione prima dell'avvio dell'attivita' formativa. In sede di avviso la Regione puo' specificamente disciplinare in ordine alla possibile composizione dell'associazione, fermi restando i principi previsti dall'art. 4. Art. 6. Enti di formazione 1. In attesa dell'attuazione dei processi di accreditamento delle strutture formative previsti dal Programma, si individuano le seguenti due tipologie di enti di formazione: Ente di formazione |Requisiti --------------------------------------------------------------------- Enti operanti all'interno del |Vengono considerati acquisiti i piano regionale di formazione |requisiti relativi alla professionale di cui all'Art. 8 |disponibilità di sedi ed della legge regionale 76/82 |attrezzature --------------------------------------------------------------------- |Le attività di direzione, |segreteria e servizi ausiliari |devono essere realizzate da |personale dipendente con contratto |a tempo indeterminato o |determinato --------------------------------------------------------------------- Enti non operanti all'interno del | Piano regionale di formazione | professionale di cui all'Art. 8 |In sede di presentazione del della legge regionale 76/82 |progetto devono dimostrare: --------------------------------------------------------------------- |la disponibilità, in proprietà o |in affitto, di una sede formativa |adeguata; --------------------------------------------------------------------- |la disponibilità, in proprietà o |in affitto, di attrezzature |adeguate; --------------------------------------------------------------------- |la disponibilità, nella mi-sura di |almeno il 50% della dotazione |complessiva, di soggetti da |utilizzare nelle funzioni di |direzione e coordinamento con |almeno due anni di significativa |responsabilità nel campo della |formazione e/o dei servizi alle |imprese; --------------------------------------------------------------------- |la disponibilità, nella mi-sura di |almeno il 50% della dotazione |complessiva, di soggetti da |utilizzare nelle funzioni di tutor |con al-meno due anni di esperienza |maturata nell'ambito di attività |formative finanziate con risorse |pubbliche. --------------------------------------------------------------------- |L'esperienza biennale deve essere |dettagliatamente indicata. --------------------------------------------------------------------- |La struttura organizzativa deve |garantire la disponibilità di |almeno un dipendente, anche a |tempo determinato e/o a tempo |parziale, che svolge le funzioni |di segreteria amministrativa. Art. 7. Scopo di lucro 1. E' fatto divieto al soggetto attuatore od ai soggetti ad esso convenzionati o comunque collegati di fruire di qualsivoglia forma di lucro diretto o indiretto dalla prestazione professionale di soggetti terzi. Art. 8. P r o m o t o r i 1. Al fine di favorire un maggiore radicamento delle azioni, formative e non, con il territorio e di realizzare una maggiore diffusione delle potenzialita' insite nello strumento del Fondo sociale europeo, e' ammessa la presenza, all'interno del progetto, del soggetto promotore. Esso, forte della sua posizione di osservatore privilegiato sul territorio, si raccorda con il soggetto proponente al fine di garantire la realizzazione di interventi coerenti con le istanze provenienti dalla realta' economico sociale. 2. Il ruolo di soggetto promotore e' riservato ai seguenti organismi: amministrazione regionale, attraverso le direzioni competenti; amministrazioni comunali; amministrazioni provinciali; comunita' montane; camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; associazioni di categoria, collegi ed ordini professionali; organizzazioni sindacali; enti bilaterali. 3. Nell'ambito dell'avviso la Regione si riserva di indicare l'ammissibilita' della presenza del promotore, con la possibilita' di evidenziare il ruolo ad esso riservato e/o di restringerne l'elenco rispetto a quello del comma 2. 4. Non e' ammessa la contemporanea assunzione, da parte del medesimo soggetto, dei ruoli di soggetto attuatore e promotore. Capo IV Quadro complessivo dell'offerta Art. 9. Classificazione delle azioni 1. Il Programma ed il complemento definiscono un quadro complessivo dell'offerta articolato su tre livelli, la macro tipologia, la tipologia di azione e l'azione, cosi' come risulta nel prospetto riepilogativo di cui all'allegato l. Art. 10. Tipologie formative 1. Nell'ambito della macro tipologia "azioni rivolte alle persone", tipologia di azione "formazione" e "Work experience", i possibili interventi formativi vengono classificati in tipologie formative, secondo quanto indicato nell'allegato 2. 2. La durata degli interventi di cui all'allegato 2 e' indicativa. La Regione puo', in sede di avviso, definire durate minime e massime delle attivita' non corrispondenti a quelle indicate. 3. La tipologia formativa "moduli professionalizzanti all'interno dei percorsi universitari", riguarda interventi strettamente riferiti alle competenze dell'universita' ed ai percorsi alla cui realizzazione il solo sistema universitario e' competente. La Regione individua entro quali dei citati percorsi universitari si indirizza il proprio intervento attraverso il Programma. Il finanziamento e' limitato alle parti esclusivamente professionalizzanti dei percorsi e, per quanto riguarda le docenze, prioritariamente a quelle non cattedratiche e provenienti dal mondo del lavoro e delle imprese in particolare. Art. 11. Durata e termini delle azioni formative 1. Le azioni possono essere annuali ovvero poliennali. 2. Gli interventi poliennali devono essere cosi' caratterizzati: di norma dalla sospensione di almeno un mese tra le annualita'; fase di valutazione intermedia alla fine della o delle annualita' intermedie; piano finanziario complessivo e sub articolazione per annualita'. 3. In sede di avviso la Regione definisce i termini di avvio, durata e conclusione delle attivita'. Capo V Presentazione dei progetti Art. 12. Presentazione dei progetti 1. Ciascun progetto ovvero piu' progetti facenti riferimento al medesimo avviso presentati contestualmente devono essere presentati compilando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione e seguendo le indicazioni di volta in volta fornite nell'avviso. 2. La modulistica deve essere compilata in tutte le parti di pertinenza e le pagine che la compongono devono risultare correttamente numerate in ordine progressivo. 3. Ciascun avviso puo' stabilire norme relative alla misura massima di progetti presentabili. 4. Il progetto deve perentoriamente pervenire alla direzione entro i termini stabiliti dal bando o invito; nel caso di trasmissione postale, ivi compreso l'invio con raccomandata a.r., non potranno essere ammessi progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini pur avendo timbro postale antecedente. Parimenti non e' ammessa la regolarizzazione ne' integrazione del progetto successivamente alla scadenza dei termini di presentazione. 5. E' fatto obbligo ai soggetti attuatori di adeguarsi alle eventuali procedure informatizzate adottate dalla Regione per la presentazione dei progetti. Art. 13. Cause di esclusione dalla valutazione delle azioni formative 1. Per quanto riguarda le azioni formative, sono considerate cause di esclusione dalla fase di valutazione: a) la non eligibilita' del progetto al titolo dell'avviso; b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione del progetto; c) il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto; d) il mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto; e) l'utilizzo di una stessa scheda progetto formativo per la presentazione di piu' corsi o piu' edizioni del medesimo corso; f) la mancata completa compilazione della modulistica predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti; g) la mancata presentazione della documentazione attestante la commessa aziendale laddove necessaria; h) il mancato rispetto delle indicazioni relative al numero minimo di allievi previsto per l'avvio dell'azione formativa. Art. 14. Cause di esclusione dalla valutazione delle azioni non formative 1. Per quanto riguarda le azioni non formative, sono considerate cause di esclusione dalla fase di valutazione: a) la non eligibilita' del progetto al titolo della procedura aperta di riferimento; b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione del progetto; c) il mancato rispetto dei termini e delle modalita' previsti per la presentazione del progetto; d) il mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto. Capo VI Valutazione dei progetti Art. 15. La valutazione - Generalita' 1. Tutti i progetti presentati alla Regione nei termini e modalita' previsti dall'avviso di riferimento sono oggetto di valutazione. 2. La valutazione e' realizzata dalla Regione, con possibile tutorship di soggetti esterni che agiscono nell'ambito degli interventi di assistenza tecnica. 3. Ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea. Art. 16. Sistemi di valutazione 1. La valutazione dei progetti connessi alle attivita' formative avviene sulla base di un sistema comparativo ovvero di un sistema di ammissibilita'. 2. L'avviso individua la modalita' di valutazione prescelta. 3. Il sistema comparativo si fonda sui seguenti 5 criteri: a) affidabilita' del proponente (da un massimo di 20 a un massimo di 40 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti: composizione delle entrate (solamente nel caso di proponente "ente senza scopo di lucro avente tra i propri fini la formazione professionale"); composizione degli investimenti (solamente nel caso di proponente "impresa, consorzio, o societa' capogruppo"); efficienza relativa alle eventuali attivita' pregresse; adeguatezza rispetto all'attivita' proposta; b) coerenza delle motivazioni (da un massimo di 15 ad un massimo di 25 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti: motivazioni specifiche e risultati attesi; presenza e ruolo di soggetti promotori (solamente nel caso di proponente "ente senza scopo di lucro avente tra i propri fini la formazione professionale"); presenza di eventuali accordi aziendali (solamente nel caso di proponente "impresa, consorzio, o societa' capogruppo" oppure "ente senza scopo di lucro avente tra i propri fini la formazione professionale" nel caso di commesse aziendali); c) qualita' ed organizzazione didattica (da un massimo di 25 a un massimo di 40 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti: descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi; descrizione dei moduli formativi; modalita' di selezione e di valutazione dell'apprendimento; modalita' di sensibilizzazione e di pubblicizzazione; aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica; modalita' di valutazione del progetto; d) congruenza finanziaria (da un massimo di 5 punti a un massimo di 15 punti), che tiene conto dei seguenti aspetti: rispetto del parametro di costo ora/allievo ovvero dell'architettura finanziaria prevista; coerenza finanziaria del progetto; e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto (da un massimo di un punto ad un massimo di 5 punti). 4. Il punteggio massimo attribuibile e' di punti 100, mentre la soglia minima per il collocamento in graduatoria e' fissata tra i 50 e i 70 punti. La procedura aperta di selezione individua la soglia minima richiesta per l'utile collocazione in graduatoria e stabilisce i punteggi massimi attribuibili ai criteri a), b) e c) di cui al comma 3, nell'ambito delle fasce di oscillazione a fianco di ciascuna di esse indicate. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o piu' progetti si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio a) " affidabilita' del proponente". Nel caso dovesse ancora ripetersi la situazione di parita' di punteggio fra due o piu' progetti si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio b) "coerenza delle motivazioni". Nel caso del persistere di una situazione di parita' viene data priorita' al progetto con costo ora/allievo inferiore. 5. L'avviso puo' definire ulteriori elementi aggiuntivi ed esplicativi per l'analisi dei citati criteri in relazione alle singole tipologie formative o alle specifiche finalita' promosse. 6. Il sistema valutativo di ammissibilita' si basa sull'esame dei seguenti aspetti: a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione; b) coerenza e qualita' progettuale; c) coerenza finanziaria. Art. 17. G r a d u a t o r i e 1. I progetti che hanno positivamente superato la fase di valutazione vengono inseriti in apposite graduatorie, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento in funzione delle risorse finanziarie disponibili; nel caso di progetti utilmente inseriti in graduatoria ma non finanziati per mancanza di risorse, essi potranno essere ammessi al finanziamento nel caso di rinuncia da parte di organismi titolari di progetti finanziati. Tutto cio', peraltro, qualora la rinuncia intervenga entro il tempo di vigenza della graduatoria fissato dall'avviso. 2. Le graduatorie connesse a valutazioni su base comparativa sono definite secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti. Nel caso di presentazione dei progetti con modalita' "a sportello" la graduatoria dei progetti ammessi puo' prescindere dalla indicazione del punteggio. 3. Le graduatorie relative a valutazioni su base di ammissibilita' riportano i progetti secondo l'ordine di presentazione degli stessi presso lo sportello, desumibile dal protocollo d'arrivo. 4. In entrambe le modalita' valutative, i progetti che sono stati esclusi dalla valutazione ovvero che non hanno conseguito il punteggio minimo richiesto, vengono inseriti in appositi elenchi. Art. 18. Valutazione di attivita' non formative 1. Nel caso di valutazione di attivita' non formative i criteri di riferimento sono i seguenti: a) l'affidabilita' del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo/strutturale; b) l'affidabilita' del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attivita' di riferimento; c) l'innovativita/qualita' del progetto; d) l'economicita' del progetto. In funzione delle azioni la Regione individua i criteri di valutazione da considerare fra quelli sopraindicati. 2. Complessivamente i criteri di cui al comma 1 possono determinare l'attribuzione di 100 punti. Ad ognuno di essi puo' essere assegnato un punteggio massimo ricompreso tra 10 e 40 punti. 3. Le definizioni di punteggio di cui al comma 2 avvengono in sede di avviso. Capo VII Approvazione dei progetti Art. 19. Approvazione dei progetti 1. Gli esiti della valutazione derivanti da qualsiasi delle modalita' di attuazione previste sono resi pubblici formalmente mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, eventualmente per estratto, ed informalmente nel sito internet www.regione.fvg.it. 2. Sono resi pubblici: le graduatorie dei progetti approvati con l'evidenziazione di quelli che, nell'ambito delle risorse disponibili, sono anche oggetto di finanziamento; l'elenco dei progetti non approvati per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto; l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione con l'indicazione della o delle cause di esclusione. 3. La Regione, con riferimento ai soli progetti approvati e finanziati, provvede a comunicare al soggetto attuatore l'esito della valutazione. Dalla data di ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della relativa nota decorrono i termini di cantierabilita' stabiliti dall'avviso. 4. Ad avvenuta pubblicazione dell'avviso e dopo la presentazione del progetto e' possibile avviare l'attivita', fermo restando che l'operatore deve previamente impegnarsi, in forma scritta, a seguire le modalita' di realizzazione previste nel presente testo ed a sostenere in proprio i costi ove il progetto non venisse approvato e/o ammesso al finanziamento. Capo VIII Gestione finanziaria Art. 20. Fonti di finanziamento e tassi di partecipazione finanziaria 1. Le azioni rientranti nella disciplina del programma usufruiscono delle seguenti fonti pubbliche di finanziamento le quali intervengono nelle misure percentuali indicate: Fondo sociale europeo: 45%; Stato, attraverso il fondo di rotazione della legge n. 183/1987: 44%; Regione, attraverso risorse del proprio bilancio: 11%. Rimane salva la possibilita' di diverse percentuali di partecipazione dei fondi che possono essere previste a livello di normativa comunitaria o nazionale. 2. Gli interventi possono essere totalmente finanziati con le citate risorse pubbliche ad eccezione delle attivita' formative rivolte ad utenza occupata e relative, in particolare, all'asse D, misura D.1 del Programma. 3. Con riferimento alle attivita' formative rivolte ad utenza occupata, viene, in via generale, stabilita una partecipazione finanziaria da parte dell'impresa ovvero del lavoratore autonomo coinvolto. Tale partecipazione finanziaria e' cosi' definita: a) attivita' formativa realizzata secondo la regola "de minimis": viene prevista la partecipazione finanziaria dell'impresa o delle imprese coinvolte nella misura pari al 20% del costo complessivo del progetto approvato. In questi casi si procede nel modo seguente: il soggetto attuatore provvede alla determinazione del costo relativo alla partecipazione del personale all'attivita' formativa (costo orario medio *n. allievi* durata del corso in ore). Successivamente quantifica i costi dell'intervento, con esclusione di quelli relativi alla retribuzione dei soggetti in formazione, suddividendo detta quantificazione per 0,8; il risultato rappresenta il costo complessivo del progetto, comprensivo quindi della partecipazione del 20% a carico dell'impresa. Detto 20% viene assicurato con la quota del costo del personale precedentemente determinato e per la sola parte sufficiente a coprirlo; al fine di incentivare la partecipazione dei lavoratori autonomi e, comunque, non dipendenti, agli interventi formativi, in caso di situazioni di evidente aggravio che l'assunzione dell'onere del 20% potrebbe comportare, la Regione si riserva di valutare la possibilita' di corrispondere un contributo alla partecipazione di questi lavoratori a titolo di indennizzo per il mancato reddito a seguito della frequenza ai corsi. Quest'indennizzo sara' comunque limitato ad una indennita' oraria non superiore a lire 20.000 e vale a determinare la partecipazione finanziaria del 20%; qualora le quote di salario nonche' l'eventuale corresponsione dell'indennita' non dovessero consentire la copertura del citato 20% del costo complessivo del progetto, rimane ferma la quantificazione del contributo pubblico pari all'80% del costo medesimo. In ogni eventualita', comunque, il riconoscimento della retribuzione o dell'indennizzo per il mancato reddito degli allievi non puo' superare il tasso di partecipazione finanziaria previsto ed e' ammissibile solo a fronte di presenza certificata degli allievi medesimi alle attivita'; b) attivita' formativa realizzata nell'ambito di un regime di aiuti alla formazione autorizzato: in tali casi il quadro dei massimali di aiuto pubblici e' il seguente: Massimali d'aiuto Beneficiari |Formazione specifica |Formazione generale Grande Impresa |25% |50% PMI |+ 10% |+ 20% Zona obiettivo 2 |+ 5% |+ 5% Categorie deboli |+ 10% |+ 10% Art. 21. Formazione specifica e formazione generale 1. Ai sensi dell'Art. 2 lettere d) - e) del regolamento (CE) n. 68/2001 e' specifica, "la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente". Invece, si definisce formazione generale "la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e pertanto migliori in modo significativo la possibilita' di collocamento del dipendente." La formazione generale si conclude con l'effettuazione di idonee prove di verifica degli apprendimenti acquisiti con una certificazione attraverso attestato di qualifica o di frequenza con profitto rilasciata dalla Regione. Art. 22. Formazione dei formatori e degli operatori 1. La presenza di soggetti occupati alle attivita' formative e' altresi' prevista nel caso di azioni genericamente definibili come "formazione dei formatori e degli operatori". 2. Le azioni di cui al comma 1. rientrano, con riferimento alla classificazione del Programma e del complemento, nella macro tipologia "azioni rivolte ai sistemi" e nella tipologia di azione "dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema". 3. Nell'ambito delle azioni richiamate nel presente articolo, la retribuzione dei dipendenti che partecipano alle attivita' formative e' ammissibile, limitatamente alle ore di formazione con presenza certificata. Art. 23. Flussi finanziari 1. Il flusso finanziario avviene attraverso trasferimenti della Regione nei riguardi del soggetto attuatore, con modalita' rientranti fra quelle definite nel presente articolo e precisate nell'avviso. 2. I trasferimenti possono avvenire in forma di anticipazione e saldo ovvero in unica soluzione. 3. Nel caso di trasferimento in forma di anticipazione e saldo, i momenti dell'anticipazione non possono essere piu' di due. Complessivamente la somma delle anticipazioni non puo' superare il 95% del costo pubblico complessivo del progetto. L'erogazione del saldo interviene sempre ad avvenuta verifica del rendiconto ed e' pari alla differenza tra quanto anticipato ed il costo totale approvato a consuntivo; tutto cio' con solo riferimento alla quota pubblica di finanziamento. 4. Nel caso di pagamento in unica soluzione, il trasferimento puo' avvenire durante l'attuazione del progetto ovvero ad avvenuta verifica del rendiconto, in funzione della natura dell'azione. 5. Con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attivita' non formative, e' ammissibile un flusso finanziario organizzato su stati di avanzamento del progetto. 6. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da fideiussione; l'ammissibilita' della relativa spesa e' limitata alla fideiussione bancaria. Ai fini dell'anticipazione e' altresi' richiesta la presentazione della documentazione antimafia. 7. La documentazione di cui al precedente comma e' dovuta da parte di quei soggetti che vi sono tenuti secondo la normativa vigente. Art. 24. Certificazione delle spese sostenute 1. Le previsioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 in tema di gestione finanziaria del Programma e del regolamento (CE) n. 1685/2000 in tema di pagamenti dei beneficiari finali conducono alla definizione di un ruolo attivo anche dei soggetti attuatori nella fase di certificazione delle spese sostenute. Tale attivita' e' aggiuntiva rispetto a quella relativa alla predisposizione del rendiconto finale delle spese sostenute; essa e' strumentale all'attuazione del monitoraggio finanziario del Programma stabilito dalla normativa comunitaria, attraverso il quale viene misurato il grado di efficienza finanziaria della Regione. 2. Nell'ambito di procedure definite dalla Regione in un quadro generale di riferimento concertato a livello nazionale, i soggetti attuatori devono periodicamente trasmettere alla Regione i dati relativi alle spese da essi sostenute. Le indicazioni devono essere fornite secondo le modalita', tempistiche e contenuti stabiliti dalla Regione. 3. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 2 determina possibili penalizzazioni nella valutazione del grado di affidabilita' del soggetto attuatore ovvero la revoca del finanziamento nel caso per due volte consecutive non si dia risposta al monitoraggio richiesto dalla Regione. Art. 25. Impegni di spesa Nel caso intervengano da parte degli organismi comunitari e/o nazionali riduzioni sui finanziamenti previsti, l'amministrazione regionale si riserva di adottare conseguenti variazioni agli impegni di spesa, con riferimento particolare a quei soggetti attuatori che dovessero configurarsi come responsabili delle riduzioni. Art. 26. Salario dei partecipanti e del personale docente e non docente 1. E' ammessa la spesa derivante dalla partecipazione dei lavoratori occupati dipendenti alle attivita' formative con il riconoscimento del costo orario della loro busta paga per ciascuna ora di partecipazione all'attivita' formativa medesima, sempreche' cio' avvenga in orario di lavoro. 2. Anche in relazione alle prestazione del personale docente e non docente dipendente coinvolto nelle azioni, la spesa ammissibile conseguente alla loro prestazione e' computata sulla base del costo orario da busta paga per le ore di impegno. 3. Nei casi di cui ai precedenti commi, le modalita' da seguire per determinare il costo orario cui parametrare la spesa sono le seguenti: a) il costo deve essere computato su base mensile, eventualmente rapportata ad anno, avendo a riferimento la retribuzione mensile onnicomprensivamente di oneri diretti e indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro; b) per quanto riguarda gli oneri diretti, e' da precisare che sono ammissibili esclusivamente quegli elementi che caratterizzano il rapporto in misura stabile e ricorrente con conseguente inammissibilita' di quegli elementi che non rivestono tali caratteristiche. Ad esempio rivestono carattere di ricorrenza i seguenti elementi previsti da Contratto collettivo nazionale di lavoro: paga base ed eventuali integrazioni piu' favorevoli; contingenza; aumenti di anzianita'; elemento distinto della retribuzione; premi di produzione qualora costituenti un elemento aggiuntivo stabile e ricorrente corrisposto a tutte le categorie ed i livelli lavorativi in relazione alla paga base, quando cioe' non sia corrispettivo della produttivita' del singolo lavoratore; elemento aggiuntivo della retribuzione; indennita' di funzione; indennita' per vacanza contrattuale; c) non rivestono il carattere dell'ammissibilita': la maggiorazione per straordinari; la maggiorazione per turno; il cottimo; il premio di produzione, quando e' corrispettivo della produttivita' del singolo; le diarie e le trasferte; le indennita' sostitutive di trasporti e mense; l'una tantum o arretrati che rappresentano emolumenti occasionali; d) per quanto riguarda l'ammissibilita' degli oneri indiretti, questa e' riconosciuta quando gli stessi misurano benefici dei lavoratori previsti contrattualmente e specificatamente valutabili. Ad esempio sono ammessi: ferie; riposi aggiuntivi per festivita' soppresse; festivita' infrasettimanali; riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro; tredicesima mensilita'; quattordicesima mensilita'; premio di produzione, quando riconosciuto contrattualmente o costituente un emolumento retributivo sostitutivo della quattordicesima; aggiornamento; e) non sono invece ammessi: permessi sindacali; permessi per partecipazione ad assemblea; permessi concessi a lavoratori studenti; assenze per malattie e infortuni; congedo matrimoniale; f) il calcolo del costo orario deve venire quindi computato sulla base del trattamento economico mensile, eventualmente rapportata ad anno, e deve prendere a base gli elementi costitutivi della retribuzione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; piu' precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli oneri sociali e riflessi deve poi essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale mensile. Il costo orario cosi' ottenuto va moltiplicato per il numero delle ore di impegno nell'azione finanziata. Art. 27. Costo ora/allievo 1. Il parametro finanziario unitario di riferimento per le attivita' formative e' il costo ora/allievo. 2. Il costo ora/allievo si determina con l'applicazione della seguente formula: costo complessivo relativo alla sola quota coperta da finanziamento pubblico diviso la durata del corso in ore *numero dei partecipanti 3. Il costo ora/allievo massimo ammissibile in sede di presentazione dei progetti deve rientrare nei seguenti limiti massimi: a) attivita' formative rivolte a disoccupati: L. 25.000; b) attivita' formative rivolte ad occupati: L. 32.000. 4. In sede di avviso la Regione stabilisce il costo ora/allievo massimo nell'ambito dei limiti di cui al comma 3. 5. La Regione puo' definire nell'avviso, e con adeguata motivazione, parametri superiori nei seguenti casi: a) attivita' connotata da particolari elementi di innovativita' e specificita'; b) attivita' con rilevante o esclusiva partecipazione di soggetti svantaggiati secondo la definizione dell'asse B del programma. 6. Qualora, in fase di valutazione del progetto, risulti proposto un costo ora/allievo superiore a quello massimo stabilito, la direzione procedera' alla rideterminazione del costo complessivo del progetto riparametrandolo nei termini previsti. Nel caso di ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore e' tenuto ad una ridefinizione del preventivo. 7. Qualora nella realizzazione dell'intervento formativo si determini un calo di allievi, fermo restando il costo complessivo approvato che rimane il tetto massimo e non valicabile della spesa complessivamente ammissibile, e' possibile una rivalutazione del costo ora/allievo approvato fino ad un massimo del 30%. Art. 28. Attivita' non formative. Parametri finanziari 1. Per le attivita' non formative il riferimento e' dato dal quadro delle spese ammissibili di cui al capo XIII del presente regolamento, dalla disciplina generale li' definita e dalle modalita' applicative stabilite dall'avviso. 2. Qualora la Regione attui procedure di appalto attraverso gare europee, trova applicazione la normativa vigente in materia. Art. 29. Preventivo delle spese 1. Ciascun progetto, relativo ad azioni formative o non formative, comporta l'elaborazione di un preventivo delle spese che definisce un insieme di voci di spesa coerenti con il quadro dei costi ammissibili di cui al capo XIII del presente regolamento. Nel quadro della disciplina dei costi ammissibili di cui al capo XIII, e' peraltro possibile la definizione a preventivo di un costo complessivo da sviluppare poi a livello di voci di spesa in fase di rendicontazione. Tale eventualita' e' comunque oggetto di specifica previsione nell'avviso. Capo IX Destinatari delle azioni Art. 30. Destinatari delle azioni 1. I destinatari delle azioni sono quelli indicati nel programma nelle schede di misura del complemento. 2. In via generale i destinatari delle azioni possono essere le persone ed i sistemi, rientranti nel sistema della formazione professionale, dell'istruzione e del lavoro. 3. La condizione soggettiva delle persone destinatarie delle azioni - stato di occupazione, disoccupazione, luogo di residenza, ecc... - e' oggetto di specificazione nell'avviso pubblico; essa deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione. 4. Il possesso dei requisiti previsti e' assolutamente indispensabile ai fini dell'utile frequenza dell'allievo all'attivita' formativa. Art. 31. Situazioni soggettive dei partecipanti. Generalita' 1. Il programma ed il complemento individuano e definiscono alcune situazioni soggettive che caratterizzano e condizionano la possibile presenza delle persone nell'attuazione delle azioni. 2. Al fine di assicurare omogeneita' di lettura dei vari atti che disciplinano la programmazione del fondo sociale europeo nel periodo 2000-2006, si forniscono i seguenti elementi: a) la persona e' considerata "giovane" quando non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di eta' nel momento in cui prende avvio l'azione di riferimento o in altro momento individuato dall'avviso; b) la persona e' considerata "adulta" quando ha gia' compiuto il venticinquesimo anno di eta' nel momento in cui prende avvio l'azione di riferimento o in altro momento individuato dall'avviso pubblico; c) la persona e' considerata "senza titolo" laddove in possesso del diploma di scuola media inferiore o, comunque, con obbligo scolastico assolto; d) la situazione della persona e' rilevante ai fini della applicazione degli approcci "preventivo" e "curativo" di cui all'asse A del programma. Le modalita' attraverso le quali determinare se un soggetto rientra nell'approccio "preventivo" ovvero "curativo" sono indicate nel programma; e) le azioni rientranti nell'obbligo formativo sono rivolte a "giovani" di eta' non superiore ai diciotto anni. Art. 32. Azioni formative. Numero partecipanti 1. Le azioni formative rivolte a disoccupati e/o inoccupati devono trovare avvio con un numero di allievi ricompreso tra 12 e 25. 2. Le azioni formative rivolte a occupati devono trovare avvio con un numero di allievi ricompreso tra 5 e 25. 3. Nel caso di utenza mista - occupati e disoccupati/inoccupati - valgono i limiti di cui al comma 1. 4. In ciascun avviso possono essere indicati limiti minimi e massimi nel numero degli allievi, nell'ambito comunque di quanto stabilito ai comma 1 e 2. 5. Il mancato rispetto di quanto previsto dai comma 1 e 2, con le eventuali ulteriori indicazioni del comma 4, preclude la possibilita' di dare inizio all'azione. 6. Nella fase realizzativa dell'attivita' e' ammissibile scendere al di sotto del limite minimo di allievi previsto, nel rispetto, comunque di quanto stabilito dall'Art. 27 e, in particolare, dal comma 7. 7. La disciplina del presente articolo non ricomprende le azioni formative a carattere individuale. Art. 33. U d i t o r i 1. Per un numero non superiore al 20% degli allievi previsti nel progetto approvato, e' ammessa la presenza di uditori i quali, in tale veste, non possono essere oggetto di rendicontazione finale. 2. Gli uditori devono possedere tutti i requisiti richiesti per l'utile partecipazione all'attivita' formativa ed avere positivamente superato le prove di selezione. 3. In caso di defezione di un allievo "titolare", l'uditore puo' subentrare con tale veste e, in questa eventualita', essere oggetto di rendicontazione con effetto retroattivo. Perche' cio' possa avvenire, l'uditore deve aver registrato quotidianamente la propria presenza sull'apposito registro. In questo caso le spese sostenute dall'operatore nei confronti dell'allievo dimissionario non possono essere oggetto di rendicontazione. 4. Qualora poi l'uditore sia rimasto tale per tutta la durata del corso ed abbia assicurato una presenza non inferiore al 70% della durata del corso medesimo, puo' essere ammesso agli esami e ricevere l'attestato finale previsto. Art. 34. Partecipazione a corsi di qualificazione e specializzazione 1. L'allievo che abbia conseguito una qualifica professionale non puo' partecipare, nei 12 mesi successivi alla data degli esami finali, ad un altro percorso comportante il rilascio di un attestato di qualifica professionale, salvo deroga in casi debitamente motivati ed autorizzati. 2. Di norma, dopo il conseguimento di una qualifica professionale, e' necessaria una esperienza lavorativa per accedere al corso di specializzazione, salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari. Art. 35. Partecipazione di dipendenti pubblici ad attivita' cofinanziate 1. Il programma prevede interventi formativi rivolti al personale della pubblica amministrazione. Nell'ambito di questi interventi la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attivita' e' regolata dalle modalita' stabilite nell'avviso. 2. Non sono ammissibili i costi relativi alle ore di partecipazione del personale dipendente della P.A. alle attivita' formative, fatta eccezione per i costi di eventuali trasferte fuori dalla sede di lavoro ammissibili nei limiti previsti dal contratto di riferimento. Art. 36. Percorsi formativi individuali 1. Con esclusivo riferimento alle attivita' formative a carattere individuale e rientranti nella macro tipologia "azioni rivolte alle persone", tipologia di azione "Work experiences", si stabilisce quanto segue: a) ciascun avviso pubblico indica il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle azioni; b) la presenza degli allievi presso gli organismi ospitanti e' cosi' disciplinata: I) gli organismi con numero di dipendenti compreso tra 0 e 5 non possono ospitare piu' di un allievo; II) gli organismi con numero di dipendenti compreso tra 6 e 19 possono ospitare contemporaneamente non piu' di 2 allievi; III) gli organismi con numero di dipendenti superiore a 19 unita' possono ospitare contemporaneamente non piu' di 3 allievi; IV) qualora l'organismo ospitante sia un'impresa con piu' unita' produttive, si fa riferimento ai dipendenti dell'unita' produttiva interessata; c) il progetto deve contenere il nominativo dell'allievo. La sua sostituzione e' ammissibile allorquando: I) siano adeguatamente motivate le cause che non consentono la partecipazione del soggetto individuato al progetto; II) il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso; III) la sostituzione intervenga prima dell'avvio dell'attivita' in senso stretto o, comunque, entro il primo quarto dell'attivita' formativa. Capo X Gestione delle attivita' Art. 37. Attivita' in senso stretto ed in senso lato 1. All'interno di ciascuna azione, formativa e non, si distingue tra attivita' in senso lato ed attivita' in senso stretto. 2. L'attivita' in senso lato ricomprende, di norma, le attivita' realizzate dalla data di pubblicazione della procedura aperta di selezione nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di avvio dell'azione e dalla data di conclusione dell'azione alla data di presentazione del rendiconto ovvero della sua certificazione da parte del soggetto a cio' abilitato. 3. Con solo riferimento alla attivita' di progettazione dell'intervento formativo, sono ammissibili, su espressa indicazione in tal senso della Regione, spese realizzate nella fase antecedente la data di pubblicazione dell'avviso e comunque a far data dal 1 gennaio 2000. 4. L'attivita' in senso stretto e' la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione, con esclusione quindi dei momenti di progettazione e preparazione e di chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto. In tutte le attivita', formative e non, l'inizio e la conclusione della fase in senso stretto e' documentata attraverso apposita modulistica predisposta dalla Regione. Art. 38. Avvio delle attivita' 1. L'avvio dell'attivita' in senso stretto e' documentato con l'utilizzo dell'apposita modulistica adottata dalla Regione e reperibile sul sito www.regione.fvg.it. 2. La documentazione di avvio delle attivita' deve essere presentata alla Regione entro cinque giorni lavorativi dall'avvio dell'attivita' in senso stretto. 3. Limitatamente all'attivita' formativa rivolta ai soggetti in contratto di formazione/lavoro, nella fase di primo avvio del Programma, sono ammissibili azioni avviate dal 10 gennaio 2000 alla data di entrata in vigore del primo avviso di riferimento. Nel caso di modalita' a sportello, la presentazione deve ricadere nel primo mese di vigenza. I progetti sono ammissibili al finanziamento se ne hanno titolo a seguito della valutazione e se la gestione progettuale risulta coerente con le procedure normalmente adottate. Art. 39. Durata e frequenza delle azioni con esclusione delle work experience 1. Ciascun avviso individua i termini di avvio e fine delle azioni. 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, e' causa di revoca del finanziamento, fatti salvi casi del tutto eccezionali autorizzati dalla Regione. 3. Le attivita' formative si concludono con esami o prove finali. 4. La possibilita' di sostenere gli esami finali e' riservata ai soli allievi ed uditori che abbiano una effettiva presenza ad almeno il 70% della durata prevista dell'azione, con esclusione degli esami. 5. La frequenza ad almeno il 70% della durata effettiva dell'azione e' necessaria per un utile rendicontazione dei costi relativi all'allievo, ad eccezione dei casi in cui sia diversamente disposto dal presente regolamento. 6. L'eventuale esito negativo della prova finale ovvero la mancata partecipazione alla stessa non inficiano l'ammissibilita' alla rendicontazione delle spese relative all'allievo che soddisfi le previsioni del comma 5. 7. Eventuali deroghe ai limiti di cui al comma 4, possono essere consentite dalla Regione in presenza di situazioni particolari debitamente motivate, su richiesta del soggetto attuatore corredata dal parere positivo dei docenti. 8. Non sono in nessun caso ammessi "recuperi", ne' durante lo svolgimento del corso ne' dopo la sua naturale conclusione, strumentali al raggiungimento, da parte degli allievi, dei limiti di frequenza richiesti per una utile rendicontazione. 9. Fermo restando quanto stabilito circa il subentro dell'uditore, e' ammesso l'inserimento di un nuovo allievo in luogo di un allievo dimissionario qualora non siano state svolte un numero di ore superiori al 25% della durata del corso o della prima annualita', se poliennale. Art. 40. Durata e frequenza delle azioni formative individuali classificate come work experiences 1. Le azioni si possono realizzare presso i seguenti organismi: a) enti pubblici; b) enti privati; c) imprese. Nell'ambito degli organismi sopracitati, l'avviso puo' specificare e/o limitare le categorie dei possibili soggetti ospitanti. 2. La durata delle azioni formative individuali classificate come work experiences puo' essere ricompresa tra i quattro ed i ventiquattro mesi, fatta salva la possibilita', da parte della Regione, di indicare durate intermedie nell'ambito dell'avviso. 3. In sede di progetto, la durata in mesi deve essere convertita in ore mensili, avendo a riferimento il contratto collettivo di lavoro applicato presso l'organismo ospitante. 4. Il progetto deve prevedere una durata ricompresa tra il massimo delle ore riferite al contratto di lavoro e l'80% delle stesse. La durata del progetto deve intendersi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie dell'organismo ospitante. Detti periodi non danno diritto al percepimento della borsa di studio. 5. Le assenze devono essere giustificate. Ove soccorra la giustificazione, l'allievo ha diritto all'intera mensilita' qualora frequenti almeno il 50% dei giorni lavorativi del mese di riferimento; qualora la frequenza sia inferiore al 50% delle giornate lavorative del mese, l'allievo ha diritto ad una borsa di studio decurtata del 50%. 6. Eventuali assenze non giustificate determinano una riduzione percentuale della borsa di studio sulla base di una quantificazione giornaliera definita dal rapporto tra ammontare della borsa di studio e giornate lavorative del mese di riferimento. 7. In caso di chiusura anticipata rispetto alla durata prevista, il progetto, previa autorizzazione della Regione, e' rendicontabile qualora detta chiusura sia determinata da: a) collocazione lavorativa dell'allievo; b) gravi motivi di salute certificati. 8. Nel caso le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 7 non sussistano, il soggetto attuatore decade dalla titolarita' del progetto, con obbligo di restituzione delle somme gia' ricevute a titolo di anticipazione dalla Regione. Si stabilisce inoltre che tale eventualita' determina l'obbligo, da parte dell'allievo, alla restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di borsa di studio e/o spese di viaggio. 9. Tra il soggetto attuatore, l'organismo ospitante e l'allievo deve intercorrere una apposita convenzione, da sottoscrivere successivamente all'approvazione del progetto e da trasmettere alla Regione unitamente alla documentazione di avvio attivita'. In essa vengono definiti i reciproci obblighi che non possono connotarsi in senso restrittivo rispetto a quanto indicato nel presente documento. 10. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonche' per la responsabilita' civile (i relativi premi rappresentano spesa ammissibile). Art. 41. Architettura delle azioni formative, con esclusione delle work experiences 1. Le azioni formative, con esclusione delle work experiences, possono prevedere tre fasi: a) teoria; b) esercitazioni pratiche; c) stage. 2. Per teoria si intende l'attivita' relativa a lezioni ed esposizioni frontali docente/allievi, autoapprendimento e formazione a distanza. 3. L'area pratica si concretizza invece in esercitazioni nelle quali gli allievi danno attuazione pratica agli insegnamenti, o parte di essi, ricevuti nella fase teorica. 4. Nel caso di azioni formative rivolte ad utenza occupata - ivi compresi gli apprendisti e i contrattisti in formazione/lavoro - la pratica puo' sostanziarsi in: attivita' al di fuori del ciclo di produzione; attivita' in affiancamento all'interno del ciclo di produzione. Si realizza con la partecipazione degli allievi all'attivita' produttiva secondo una organizzazione che renda tale attivita' strettamente finalizzata all'apprendimento - e non alla produzione - ed accuratamente monitorata da personale esperto cui siano attribuiti ruoli formativi. 5. Lo stage, sia organicamente che giuridicamente, e' un periodo di permanenza degli utenti in azienda o presso altra realta' lavorativa per finalizzare specifici apprendimenti. Esso e' attentamente definito e progettato per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l'articolazione. 6. In ordine alla durata dello stage, si stabilisce che, laddove previsto e ove non diversamente disposto da ordinamento didattico ovvero da specifica indicazione contenuta nell'avviso, non puo' essere inferiore al 30% della durata del corso. La Regione, in sede di avviso, puo' stabilire percentuali minime diverse. 7. Di norma tutti gli allievi del corso devono partecipare contemporaneamente allo stage. Preferibilmente la collocazione temporale dello stage va prevista nelle fasi intermedie o conclusive del percorso formativo. 8. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione o lettera d'incarico controfirmata per accettazione, che intervenga tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante. Detto documento, che fa parte integrante del rendiconto, deve contenere i seguenti elementi: finalita', tipologia e modalita' dello stage (durata, frequenza, orario); riferimento al progetto formativo entro cui lo stage si inquadra con indicazione, quantomeno, del codice progetto attribuito dalla Regione; il/i nominativo/i del/i partecipante/i e le mansioni attribuite; il/i nominativo/i del/i tutor aziendale/i; i diritti e gli obblighi delle parti. 9. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonche' per la responsabilita' civile (i relativi premi rappresentano spesa ammissibile). 10. Almeno quindici giorni prima dell'inizio dello stage l'operatore deve comunicare alla Regione, all'INAIL, ed alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio il periodo di svolgimento dello stage, i nominativi degli allievi, le aziende ospitanti ed il nominativo del tutor aziendale. 11. In relazione alle tre fasi dell'azione formativa, oltre ai limiti di durata dello stage, indicati al comma 6, si stabilisce che la fase pratica delle azioni rivolte ad occupati - ivi compresi gli apprendisti e i contrattisti in formazione/lavoro - non puo' superare il 50% della durata dell'intera azione. La Regione, in sede di avviso, puo' stabilire percentuali diverse. 12. A fronte di motivate esigenze, gli allievi partecipanti ad un'azione formativa possono essere suddivisi in gruppi. Tale eventualita' va accuratamente motivata in sede di presentazione del progetto e legata a motivazioni di tipo organizzativo/funzionale ampiamente dimostrabili. La Regione puo' valutare la congruita' e coerenza delle motivazioni, procedendo anche a rideterminazioni della proposta. 13. Le notizie in ordine alla composizione nominativa dei gruppi devono essere contenute nel modello attestante l'avvio dell'azione; non si ammettono passaggi di allievi da un gruppo ad un altro e si richiede l'adozione di procedure altamente trasparenti e controllabili nella tenuta dei registri di presenza. 14. La suddivisione della classe in gruppi puo' determinare una non corrispondenza tra durata dell'azione formativa e monte ore docenza. Al riguardo si sottolinea che, durante lo stage, si ammette l'intervento di un docente "itinerante" per un numero di ore massimo a quelle attribuite allo stage nel progetto. Art. 42. Orario di svolgimento della formazione 1. Salvo casi particolari e motivati, le attivita' non possono prevedere piu' di cinque giorni di lezione alla settimana con non piu' di otto ore giornaliere di lezione. 2. Di norma ciascuna ora di formazione ha la durata di sessanta minuti di cui almeno cinquantacinque di docenza. 3. Entrate in ritardo e uscite anticipate degli allievi sono ammesse se giustificate e non ricorrenti; i ritardi e le uscite anticipate vanno rilevati sui registri di presenza. L'eventuale indennita' oraria di presenza e' dovuta solo a fronte di una presenza completa. 4. Le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 7 e le ore 23. In casi motivati possono essere ammesse lezioni al di fuori della fascia oraria indicata. Art. 43. Architettura delle work experiences 1. Le work experiences sono costituite dai seguenti elementi: a) modulo di orientamento al ruolo; b) tirocinio formativo in azienda o altra realta' lavorativa; c) verifica finale dei risultati perseguiti, realizzata dal coordinatore e/o dal tutor, formalizzata in apposito verbale e comprendente anche una relazione finale sottoscritta congiuntamente dal soggetto attuatore e dall'organismo ospitante. Detto verbale deve pervenire alla Regione entro dieci giorni dallo svolgimento della verifica. Art. 44. Figure professionali docenti e non docenti 1. Nella preparazione e realizzazione dell'azione intervengono, oltre agli allievi, due principali categorie di personale, i docenti ed i non docenti. 2. L'azione delle figure di cui al comma I risulta ammissibile laddove si dimostri coerente e rispondente alla norma generale che ispira tutto il sistema delle azioni cofinanziate secondo cui "soltanto le spese direttamente legate alla preparazione ed all'esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento". 3. In via generale e fatto salvo quanto indicato per talune specifiche funzioni, le attivita' possono essere realizzate da personale dipendente del soggetto attuatore ovvero da professionisti esterni. 4. Il rapporto con gli esperti esterni deve essere regolato dalla preventiva sottoscrizione di apposito contratto, lettera d'incarico o convenzione tra il soggetto attuatore e l'esperto esterno. 5. I rapporti di collaborazione devono risultare accettati da entrambe le parti. Cio' deve avvenire in data anteriore allo svolgimento della prestazione e con l'indicazione chiara ed esplicita dei seguenti elementi: natura della prestazione; ore o giornate di impegno; costo orario o giornaliero della prestazione; costo totale della prestazione, con evidenziazione dell'eventuale ritenuta d'acconto o I.V.A. e delle ritenute previdenziali. 6. E' richiesto altresi' il riferimento esplicito all'attivita' entro cui confluisce la prestazione; in tal senso la lettera d'incarico, contratto o convenzione deve riportare quantomeno il numero di codice che la Regione assegna alle singole attivita' approvate. 7. Qualora il rapporto intervenga con una societa', il soggetto attuatore e' tenuto ad acquisire l'atto costitutivo della societa' medesima, da cui risultino le sue finalita', nonche' l'organigramma della stessa; nel caso invece di collaborazione con una persona fisica e' necessaria che la stessa rilasci un curriculum professionale. 8. L'intera documentazione attestante la costituzione del rapporto tra il soggetto attuatore ed il terzo deve rimanere a disposizione in vista delle verifiche in loco della Regione e deve poi essere inserita, quale parte integrante, nel rendiconto. Art. 45. Omnicomprensivita' delle prestazioni dei soggetti esterni 1. I costi relativi alle prestazioni di tutti i soggetti esterni o ad essi equiparati devono considerarsi di norma omnicomprensivi. 2. Nel successivo capo XIII vengono disciplinati i costi di viaggio, vitto e alloggio, ivi compresi quelli dei professionisti esterni o ad essi equiparati. L'ammissibilita' di tali costi deve risultare espressamente prevista dall'avviso. 3. I costi unitari indicati nel successivo capo XIII si intendono al netto di I.V.A. e di altri eventuali oneri previdenziali e assistenziali obbligatori. Art. 46. Figure professionali docenti 1. L'attivita' di docenza puo' essere realizzata da personale dipendente dell'operatore ovvero da professionisti esterni. 2. La prestazione del docente dipendente viene computata avendo a riferimento il costo orario desumibile dalla busta paga. Per quanto riguarda le modalita' di calcolo del costo orario, si fa rinvio alla descrizione di cui all'art. 26. 3. La prestazione del docente esterno viene computata sulla base di quanto indicato nel capo XIII del presente regolamento. 4. Nel limite massimo del 20% della durata del corso e' ammessa la prestazione di codocenti in relazione a prestazioni specialistiche che dovessero essere necessarie ovvero di supporto durante attivita' pratiche di laboratorio. Il ricorso alla codocenza deve essere esplicitato in fase di progettazione con l'indicazione, nell'ambito della Scheda progetto formativo e, in particolare, nella descrizione dei moduli didattici, del numero di ore di codocenza da realizzare e della tipologia di codocenza cui si intende ricorrere (interna o esterna e, se esterna, con l'evidenziazione della fascia di docenza). 5. Il costo della docenza del titolare d'impresa per attivita' formative realizzate presso la propria impresa non e' ammissibile. Art. 47. Figure professionali non docenti 1. Si tratta delle figure che, dal punto di vista organizzativo, assicurano la realizzazione dell'azione, formativa e non, attraverso interventi coerenti con il proprio profilo professionale. 2. La prestazione puo' essere svolta da personale dipendente ovvero esterno, fatto salvo quanto indicato nel capo XIII ovvero in sede di avviso pubblico in relazione a talune specifiche figure ed alla configurazione del soggetto attuatore. 3. La prestazione viene commisurata in ore, ovvero in giornate/uomo. 4. Tutte le funzioni relative al personale non docente, quand'anche realizzate con la partecipazione di piu' persone, non possono sostanziarsi in un numero di ore o giornate/uomo superiore alla durata dell'azione, con particolare riferimento all'attivita' in senso stretto. 5. L'avviso puo' limitare la previsione del comma 4. Art. 48. Ulteriori contratti 1. Ulteriori contratti possono essere definiti dall'operatore per l'affitto di attrezzature e locali qualora l'utilizzo di tali beni sia strettamente necessario per gli scopi del progetto. E' necessario che ricorrano tutte le condizioni esplicitamente previste dal capo XIII. Art. 49. Esami e prove finali 1. Le azioni formative, ivi comprese le work experiences, si concludono con esami o prove finali che accertano il grado di apprendimento da parte dell'utenza e che fanno parte integrante dell'azione e, in particolare, dell'attivita' in senso stretto. 2. Le date di svolgimento di dette prove devono essere comunicate alla Regione con le seguenti modalita': a) interventi formativi comportanti il rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione: almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle prove finali; b) interventi formativi comportanti il rilascio di attestati di frequenza con profitto: almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove finali, con l'indicazione dei componenti la commissione. 3. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, la commissione esaminatrice e' cosi' costituita, secondo il dettato dell'Art. 16 della legge regionale n. 76/82: presidente di commissione: dipendente regionale. Commissari: un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un esperto in rappresentanza delle O.O.S.S. dei lavoratori; un esperto in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria; il direttore del centro (struttura formativa) o un suo delegato; un docente. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal presidente. 4. La commissione puo' avvalersi, per la trattazione di materie di specifica competenza, dell'assistenza, senza diritto a compenso, di altri docenti del corso. 5. Prima dello svolgimento delle prove, la commissione e' tenuta a verificare la documentazione relativa al progetto formativo, ai candidati ed a definire termini e modalita' delle operazioni d'esame. 6. Gli esami verificano l'acquisizione delle competenze professionali al termine del percorso formativo e si articolano in due fasi cosi' strutturate: una prova di simulazione dei processi lavorativi piu' significativi del profilo professionale. La simulazione puo' comprendere diverse attivita' quali prove pratiche, elaborati scritti, role-playing; una prova orale significativa ai fini della valutazione delle competenze relazionali e comunicative insite nel profilo professionale, di indagine ed approfondimento sulla esperienza di stage, nonche' di altri aspetti che la commissione ritiene utile verificare. 7. La valutazione complessiva accerta il possesso o meno delle competenze richieste dalla figura professionale e tiene conto: della valutazione di ogni allievo espressa durante il percorso formativo; della valutazione espressa dall'azienda ospitante durante il periodo di stage; dell'esito dell'esame finale. 8. Gli esami finali relativi ad interventi comportanti il rilascio di attestati di qualifica o specializzazione possono essere realizzati in non piu' di due giornate consecutive di non piu' di otto ore ciascuna, fatte salve diverse disposizioni previste da ordinamenti didattici. 9. I compensi per i commissari cosiddetti &60;istituzionali" sono di L. 60.000 giornaliere a titolo di gettone di presenza piu' eventuali trasferte ed indennita' di missione qualora il contratto di riferimento lo preveda. 10. Nei casi invece di cui alla lettera b) del precedente comma 2, si prevede l'effettuazione di una prova finale da realizzarsi in un'unica giornata per non piu' di otto ore, con la costituzione di una commissione composta da almeno tre persone in particolare: il coordinatore del corso con funzioni di presidente; il tutor del corso con funzioni di segretario; non piu' di due docenti del corso. 11. La prova finale e' organizzata dal soggetto attuatore con facolta', da parte della Regione, di partecipare con un proprio rappresentante. 12. La prestazione dei componenti non istituzionali delle commissioni di cui al comma 3 e dei componenti delle commissioni di cui al comma 10 vengono computati sulla base di parametri di costo agli stessi attribuiti nell'ambito dell'intera azione. 13. In relazione alle prove finali relative alle azioni rientranti nella tipologia formativa "formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali", valgono le previsioni in tal senso stabilite dalle normative medesime. Qualora non presenti si applicano, per analogia, le norme di cui al presente testo. 14. La realizzazione degli esami e prove finali ed il loro esito devono essere formalizzate con la predisposizione dell'apposito verbale redatto secondo il fac-simile predisposto dalla Regione. Il verbale deve essere spedito alla Regione entro quindici giorni dalla data di svolgimento; copia dello stesso deve essere inserita nel rendiconto generale delle spese. 15. Gli attestati di qualifica, specializzazione o frequenza, per acquisire la validita' legale, devono essere bollati e quindi inoltrati, unitamente al verbale d'esame, alla Regione per la registrazione. Capo XI Le registrazioni Art. 50. Le registrazioni 1. Le registrazioni, complessivamente intese, costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo - amministrativo, didattico e contabile - rappresentando la base per la verifica di dati essenziale per il monitoraggio e la verifica didattico/amministrativo/contabile dell'intervento formativo e, in taluni casi, non formativo. 2. I registri hanno la valenza di atto pubblico e, conseguentemente, l'eventuale dolosa alterazione o falsa attestazione di quanto contenuto nel registro rappresenta una ipotesi di falsita' in atto pubblico penalmente perseguibile. 3. I registri non devono contenere lacune o spazi bianchi che non siano interlineati, aggiunte nel corpo, abbreviazioni', correzioni, alterazioni o abrasioni. Qualora nella stesura dell'atto siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni con la scrupolosa osservanza delle seguenti modalita': cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire; fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo. 4. Tutti i registri vengono consegnati vidimati dalla Regione. Pertanto l'operatore, prima dell'avvio delle attivita', deve richiedere la vidimazione dei registri alla Regione, specificandone la tipologia, il numero e indicando l'azione cui si riferiscono. I registri vanno uniti al rendiconto quale parte integrante. 5. In alternativa i registri potranno essere predisposti dall'operatore, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, e preventivamente presentati alla stessa per la vidimazione. 6. I registri di cui l'operatore deve fare uso sono i seguenti: registro presenza allievi, di cui uno per la parte teorico/pratica ed uno per lo stage (nel caso di divisione in gruppi dovranno essere disposti tanti registri quanti sono i gruppi); registro di carico e scarico; registro dei beni prodotti; agenda per la registrazione di azioni non formative. Art. 51. Registro presenza allievi 1. La presenza degli allievi al corso e' testimoniata dalla firma che gli stessi appongono sui registri. 2. La copertina deve indicare tutti gli elementi identificativi dell'attivita' formativa in questione (codice progetto, titolo dell'attivita', finanziamento di riferimento, annualita', denominazione del soggetto attuatore). Una corretta tenuta deve prevedere: l'elenco nominativo degli allievi, con l'evidenziazione dell'eventuale presenza di uditori; le firme degli allievi attestanti la presenza; l'annullamento della relativa casella, in caso di assenza, con l'apposizione di un timbro recante la stampigliatura "Assente" ovvero con la segnalazione a penna dell'assenza. Tale operazione deve essere svolta giornalmente; la firma dei docenti, codocenti e tutor impegnati; l'indicazione di inizio e fine delle attivita' giornaliere; una descrizione, sia pure sintetica ma esaustiva, degli argomenti trattati. Cio' vale anche per il tutor che, se co-presente, deve indicare l'attivita' svolta. I temi svolti devono essere corrispondenti con quelli indicati nel progetto, fatte salve modifiche motivate e comunicate alla Regione; costante e corretto aggiornamento dei dati riassuntivi previsti a pie' di pagina di ciascun foglio del registro, con firma del coordinatore del progetto. 3. Con riferimento al registro relativo alla parte teorico-pratica, si stabilisce che, nel caso di interventi che prevedano la suddivisione in gruppi, e' necessario registrare la parte comune su un unico registro; per la parte in cui si' realizza la suddivisione in gruppi si richiede invece l'adozione di un registro per ciascun gruppo. 4. Per lo svolgimento di stage e nell'ambito dell'attuazione di work experiences o attivita' formative a carattere individuale, viene previsto un apposito registro. Si tratta di schede individuali sulle quali si ha la registrazione giornaliera della presenza dell'allievo, attraverso la sua firma, con l'indicazione dell'orario svolto e dell'attivita' svolta; a conferma di tutto cio' si prevede la firma di un rappresentante dell'organismo ospitante. L'eventuale presenza di un docente, la cui attivita' deve essere prevista dal progetto, ovvero del tutor del soggetto attuatore, deve essere documentata sull'apposito spazio, con l'indicazione delle ore di presenza e dell'attivita' svolta. 5. Il medesimo registro viene anche utilizzato nel caso di formazione a distanza o in altra azione, anche non formativa, in cui la Regione lo ritenga opportuno. 6. Modalita' diverse di tenuta dei registri di presenza potranno essere autorizzate dalla Regione a fronte di motivate richieste. Art. 52. Registro di carico e scarico 1. Per il carico e scarico del materiale di consumo in dotazione individuale o collettiva, deve essere istituito un registro-partitario nel quale devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci merceologiche raggruppate omogeneamente, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino e distribuiti ai partecipanti ovvero utilizzati per esercitazioni pratiche. 2. Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all'acquisto o al prelievo del materiale ed all'utilizzo del materiale stesso. Art. 53. Registro dei beni prodotti 1. Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello di carico e scarico nell'eventualita' che l'azione produca beni o semilavorati fruibili e durevoli. Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti. Art. 54. A g e n d a 1. Nel caso di azioni non formative il soggetto attuatore utilizza una agenda nella quale riporta l'attivita' realizzata con riferimento a quanto specificato nell'avviso. Capo XII Vigilanza e controllo in itinere Art. 55. Le ispezioni 1. La Regione realizza l'attivita' di controllo e vigilanza sulle iniziative ricadenti sotto la disciplina del presente documento, al fine di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 2. L'attivita' ispettiva si riferisce, in particolare, alla fase del controllo in itinere, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione. Peraltro rimane salva la possibilita' di verifiche ispettive in fase ex ante ed ex post, ad eventuale supporto, da un lato, del momento di valutazione del progetto e, dall'altro lato, della fase di controllo del rendiconto. 3. L'intervento ispettivo e' svolto da dipendenti regionali cui possono accompagnarsi ispettori ministeriali e rappresentanti dei competenti uffici della Commissione europea. 4. La visita ispettiva rientra in una attivita' piu' ampia di monitoraggio tendente, fra l'altro, anche a verificare il grado di affidabilita' dell'operatore e l'efficacia complessiva dell'intervento; in questo senso il verbale che viene predisposto e copia del quale viene rilasciato al soggetto attuatore puo' determinare un punteggio che concorre a valutare il grado di impatto complessivo dell'azione. 5. Gli aspetti principalmente presi in esame durante la visita sono: verifica della coerenza tra l'attivita' proposta e quella realizzata; verifica della regolare tenuta dei registri; verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte degli allievi; verifica delle attrezzature in uso; verifica sulla conduzione dell'attivita' dal punto di vista amministrativo; verifica sullo stato di avanzamento della spesa, accertando il regolare utilizzo dei fondi pubblici; verifica del grado di soddisfazione dei partecipanti. 6. La visita viene realizzata dalla Regione senza preavviso e puo' essere ripetuta. Con essa si ottempera anche ad una funzione di assistenza tecnica nei riguardi del soggetto attuatore, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, ove necessario, comportamenti amministrativi e formali non regolari. 7. Qualsiasi impedimento allo svolgimento dell'attivita' ispettiva, anche se motivato, puo' essere causa sufficiente alla chiusura del corso con conseguente revoca del finanziamento concesso ed obbligo di restituzione, da parte del soggetto attuatore, di eventuali anticipazioni gia' riscosse. Capo XIII I costi ammissibili Art. 56. G e n e r a l i t a' 1. Il presente capo definisce il quadro dei costi ammissibili avuto riguardo alla classificazione delle azioni di cui all'Art. 10 ed all'allegato 1, nonche' attraverso una classificazione dei costi nelle seguenti categorie: progettazione, analisi e ricerca; generali di gestione; strumenti per la realizzazione delle azioni; promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione; risorse umane; incentivi e/o sussidi; destinatari. 2. Ciascuna categoria di costo si articola in voci di costo. 3. Ciascun avviso puo' delimitare il quadro di ammissibilita' in funzione alle specifiche azioni che ad esso si riferiscono. 4. In relazione ai progetti cofinanziati il cui soggetto attuatore sia un'universita', la gestione finanziaria e' disciplinata dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 40 del 12 marzo 1997. Art. 57. Condizioni di ammissibilita' dei costi 1. Il costo e' ammissibile laddove rientrante nel quadro di cui ai successivi articoli e direttamente riferibile all' attuazione dell'azione. 2. I costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove cio' non risulti possibile, essi devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Art. 58. Categoria di costo: Progettazione, analisi e ricerca 1. Vi rientrano i costi che fanno capo ad attivita' di preparazione dell'intervento, anche relative ad eventuali momenti di analisi e ricerca strumentali alla predisposizione progettuale. 2. Le risorse umane impegnate in attivita' di progettazione, analisi e ricerca possono essere collocate all'interno del soggetto attuatore nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero possono essere legate da rapporto di collaborazione professionale. I parametri di costo ammissibili massimi sono i seguenti: Figura professionale |Dipendente |Non dipendente --------------------------------------------------------------------- Progettista/ |Costo orario da busta |Massimo lire 800.000 ricercatore |paga |giornata uomo 3. Sono ammessi i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio del progettista/ricercatore. L'ammissibilita' di tali spese, anche limitatamente ad alcune di quelle sottoelencate, deve essere espressamente prevista dall'avviso per quanto riguarda le prestazioni del personale non dipendente: Spesa |Dipendente |Non dipendente --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di| Indennità di missione|lavoro di riferimento |Non pertinente --------------------------------------------------------------------- | |- Aereo: per distanze |Secondo il contratto di|superiori a km 300 per Viaggio |lavoro di riferimento |tratta --------------------------------------------------------------------- |- Treno: biglietto di | |1ª o 2ª classe | --------------------------------------------------------------------- |- Pullman per percorsi | |extraurbani | --------------------------------------------------------------------- |- Automezzo o motomezzo| |proprio: 1/5 del costo | |di un litro di benzina | |super verde per ogni | |chilometro di | |percorrenza | --------------------------------------------------------------------- |- Pedaggio autostradale| --------------------------------------------------------------------- |- Parcheggio a | |pagamento | --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di|Massimo lire 50.000 per Vitto |lavoro di riferimento |pasto --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di|Hotel fino a quattro Alloggio |lavoro di riferimento |stelle 4. Rientrano in questa categoria anche i costi relativi alla predisposizione di materiali didattici da parte del personale docente, con parametri di costo corrispondenti a quelli del comma 2. 5. L'attivita' di progettazione puo' incidere sul costo complessivo pubblico del progetto in misura non superiore al 5%. Il costo approvato in fase ex ante entro tale limite percentuale rimane il tetto massimo ammissibile a rendiconto. 6. Ove la medesima attivita' di progettazione sia riferibile a due o piu' progetti, il limite massimo va percentualizzato sul costo di un progetto e ripartito pro quota su tutti i progetti. 7. Eventuali attivita' di progettazione che si configurino quali revisioni di precedenti attivita' possono determinare il riconoscimento di un costo massimo non superiore al 10% di quello approvato originariamente. Art. 59. Categoria di costo: Generali di gestione 1. Si tratta dei costi relativi al funzionamento generale del soggetto attuatore. Nell'ambito del principio generale di diretta riferibilita' dei costi all'attivita', si ammettono imputazioni pro quota, sulla base, comunque, di sistemi di calcolo controllabili e trasparenti. 2. Le voci di costo ammissibili in questa categoria di costo sono: illuminazione, forza motrice, acqua; riscaldamento e condizionamento; telefono; spese postali; assicurazioni; cancelleria e stampati; altre spese. 3. Con solo riferimento agli organismi formativi operanti nel piano regionale di formazione professionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 76/1982, si ammette la computazione dei costi di cui al precedente paragrafo sulla base del bilancio dell'organismo medesimo, pur se relativo all'esercizio finanziario precedente. 4. Per quanto riguarda i costi relativi a illuminazione, forza motrice, acqua, riscaldamento e condizionamento, telefono, spese postali, assicurazione, cancelleria e stampati, laddove non applicabile il riferimento al bilancio dell'esercizio finanziario precedente, vanno utilizzate metodologie di calcolo che assicurino trasparenza e coerenza. 5. Qualora i costi possano configurarsi come diretti - ad esempio l'installazione di una linea telefonica esclusivamente dedicata all'intervento - la contabilizzazione avviene sulla base della documentazione specifica. 6. Alla voce "Altre spese" fanno capo: costi derivanti da parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria nonche' spese per contabilita' o revisione contabile. Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'azione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilita' o revisione contabile, se sono connesse a modalita' imposte dalla Regione: costi per garanzie esclusivamente bancarie; oneri relativi a conti bancari. Sono ammissibili le spese di apertura e gestione dei conti bancari qualora l'esecuzione di un' azione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari. Art. 60. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni 1. Vi rientrano le spese relative all'utilizzo di beni strumentali alla realizzazione dell'intervento. 2. Le voci di spesa ammissibili in questa categoria di costo sono: locazione immobili; ammortamento immobili; noleggio attrezzature; ammortamento attrezzature; leasing; materiale. Art. 61. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Acquisizione di immobili e attrezzature 1. L'acquisto di un immobile - l'edificio gia' costruito ed il terreno su cui si trova - ove consentito dalla programmazione, deve porsi in stretta connessione con le finalita' dell'operazione in cui si inquadra. 2. Nell'intero periodo di programmazione, l'acquisto di immobili non puo' superare il 12% della spesa complessivamente prevista dal Programma per l'attuazione dell'obiettivo specifico di riferimento. 3. Il costo d'acquisto dell'immobile ammesso a finanziamento non puo' mai essere superiore al valore di mercato del bene; a tal fine il soggetto attuatore deve produrre una perizia di stima redatta da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato (regolamento (CE) 1685/2000, norma 6) attestante il valore di mercato del bene e la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale e locale nonche', dal punto di vista funzionale, l'adeguatezza alla finalita' per cui viene acquistato. 4. L'immobile non deve avere fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte del Fondo Sociale europeo. 5. L'edificio puo' essere utilizzato solo conformemente alle finalita' dell'azione oggetto del contributo e per il periodo stabilito dalla Regione. 6. L'acquisto delle attrezzature deve essere strettamente connesso all'attuazione dell'asse F, misura F.2 del Programma e realizzarsi attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, nel rispetto della normativa vigente. Art. 62. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Ammortamento di immobili e attrezzature 1. Per i beni di costo superiore al milione di lire sono ammissibili le quote di ammortamento ordinario determinato sulla base dei coefficienti fissati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, e successive modificazioni, ridotti alla meta' per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni stessi. 2. Per la sola categoria dei beni hardware, la quota di ammortamento di cui sopra puo' essere elevata fino a due volte nell'esercizio in cui i beni entrano in funzione e nei due successivi. 3. Relativamente al software si ammette l'ammortamento in misura non superiore ad un terzo del costo o, in caso di contratti di utilizzo a tempo determinato, in misura corrispondente alla durata di utilizzo prevista dal contratto stesso. 4. Per i beni materiali di costo unitario non superiore al milione di lire (compresa l'I.V.A. se indetraibile) il costo e' interamente ammortizzabile, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. 5. I costi di cui ai precedenti comma del presente articolo devono essere calcolati nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il costo deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo per l'attivita' finanziata secondo la seguente formula: costo d'acquisto * tasso d'ammortamento * n. giorni di utilizzo (o n. ore di utilizzo) 365 giorni (o n. ore convenzionali come da CCNL di riferimento) b) finanziamenti nazionali o comunitari non devono avere contribuito all'acquisto degli immobili o attrezzature in questione; c) e' ammissibile la quota di ammortamento del costo delle manutenzioni straordinarie qualora portata in aumento del valore dei beni ai quali si riferisce. 6. E' ammessa anche la spesa relativa all'ammortamento dei locali utilizzati durante l'attivita' in senso lato. Art. 63. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Locazione immobili 1. E' ammissibile la spesa sostenuta per il canone degli immobili nei limiti di quanto stabilito nel contatto di locazione. Se la locazione si riferisce esclusivamente al periodo in cui viene svolta l'attivita' si ammette il canone definito con il locatore, mentre se il contratto prevede una durata superiore, il costo dovra' essere rapportato al periodo ed alla superficie di utilizzo secondo il seguente criterio: canone annuo (o quota parte) * n. giorni di utilizzo (o n. ore di utilizzo) 365 giorni (o n. ore convenzionali come da CCNL di riferimento) intendendosi per quota parte il rapporto tra la superficie utilizzata e la superficie totale. 2. In caso di sub-locazione viene ammesso il solo costo relativo al canone previsto dal contratto con il proprietario dell'immobile. 3. Si ammette anche il costo relativo alla locazione dei locali utilizzati durante l'attivita' in senso lato. Art. 64. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - noleggio attrezzature 1. Sono ammessi i costi relativi al noleggio delle attrezzature usate esclusivamente per l'attivita' oggetto del finanziamento ovvero attrezzature di uso comune a piu' attivita'; in quest'ultimo caso il costo dovra' essere rapportato alle ore di utilizzo secondo la seguente formula: canone affitto * n. ore utilizzo * n. destinatari azione formativa n. ore annue convenzionali * n. utilizzatori totali 2. L'importo del noleggio non puo' superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene, documentato dal soggetto attuatore, per il periodo di utilizzo. Per le quote di ammortamento si fa riferimento alle aliquote previste dalla vigente normativa fiscale di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive modificazioni. Si precisa che nel caso di affitto di beni hardware detto raffronto va fatto applicando al valore di mercato dei beni un'aliquota d'ammortamento annua non superiore al 33,33%. 3. Nel caso di noleggio di beni hardware, il concedente deve svolgere attivita' di commercializzazione di beni hardware e software. Art. 65. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Leasing 1. In relazione al leasing di beni mobili strumentali, si assumono due linee di comportamento connesse al tipo di contratto stipulato: a) nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell'utilizzatore finale o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, l'importo massimo ammissibile al finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. Tutti gli altri costi relativi al contratto non costituiscono una spesa ammissibile. Nel contratto di leasing deve pertanto essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi ed altri oneri contrattuali; b) nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata e' inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammessi a condizione che il soggetto attuatore dimostri la maggior convenienza economica rispetto a forme contrattuali alternative. In ogni caso l'importo dei canoni ammissibile non puo' superare il doppio della quota di ammortamento annuo, frazionato per il periodo di utilizzo, calcolata sul valore di mercato del bene. 2. In relazione ai beni hardware si puo' fare riferimento ad un periodo di ammortamento di tre anni. 3. Sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore nel corso dell'azione oggetto di finanziamento. I canoni devono comunque sempre essere rapportati al periodo di utilizzo e, in caso di uso comune a piu' attivita', anche al numero di utilizzatori totali secondo la seguente formula: canone leasing * n. ore utilizzo * n. destinatari azione ---------------------------------------------------------- n. ore annue convenzionali * n. utilizzatori totali Art. 66. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Attivita' a titolarita' aziendale 1. Nel caso di progetti a titolarita' aziendale - ovvero realizzati da enti di formazione su commessa aziendale - i costi complessivamente riferiti all'utilizzo di attrezzature - affitto. ammortamento, manutenzione - possono essere ammessi nel solo caso l'attivita' formativa si svolga in ambiti esclusivamente riservati a tale attivita' e limitatamente a situazioni valutate in sede di esame del progetto e autorizzate dalla Regione. Art. 67. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Materiale 1. Sono ammissibili i costi per l'acquisizione e/o predisposizione del materiale da consegnare gratuitamente all'allievo (penne, quaderni, block-notes, libri, dispense, software, video-audio cassette, eventuali indumenti protettivi ecc...), nel caso di azione formativa o strumentale alla realizzazione dell'azione, nel caso questa non sia formativa. 2. Con riferimento alle spese di fotocopiatura necessarie per la confezione delle dispense e realizzate all'interno del soggetto proponente, la determinazione della spesa deve prendere in considerazione il costo della macchina - desumibile dal contratto di acquisto, comodato o manutenzione - e della carta. 3. Il soggetto attuatore e' tenuto a documentare la consegna del materiale agli allievi. 4. Sono ammissibili i costi per l'acquisto o l'utilizzo di materie prime ovvero di materiale di consumo gia' presenti nelle dotazioni di magazzino da usare nelle esercitazioni pratiche. 5. Se le esercitazioni si svolgono in affiancamento alla produzione, i costi del materiale utilizzato non sono ammissibili. 6. Se le esercitazioni sono improduttive - non determinando prodotti fruibili o commerciabili - i costi dei materiali utilizzati sono ammissibili. 7. Se le esercitazioni si svolgono presso strutture economicamente improduttive - enti senza scopo di lucro, centri di formazione professionale - ma determinano prodotti finiti o semilavorati riutilizzabili: i costi sono ammissibili; i beni prodotti, aventi valore commerciale, possono essere devoluti a titolo gratuito a organismi che perseguano finalita' sociali ovvero, previa autorizzazione della Regione, alienati al miglior offerente. In questo caso il ricavato viene detratto dal finanziamento dell'azione. Art. 68. Categoria di costo: Strumenti per la realizzazione delle azioni - Altri beni strumentali 1. In relazione alle azioni rientranti nella tipologia "servizi" sono ammissibili i costi relativi all'utilizzo di ulteriori beni strumentali attraverso l'acquisto o la locazione. I costi devono essere strettamente connessi e finalizzati all'attuazione del Programma. 2. I soggetti attuatori, nel caso di acquisto dei beni, devono rispettare le vigenti modalita' previste per gli enti pubblici, anche al fine di assicurare, a parita' di dotazione tecnica, l'economicita' dell'acquisto. Art. 69. Categoria di costo: Promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione 1. Si tratta delle spese relative a momenti di promozione e diffusione degli interventi e di sensibilizzazione presso la comunita' regionale. 2. E' previsto il sostegno finanziario alla produzione di materiali e supporti finalizzati a favorire l'accesso ai servizi di orientamento e informazione. 3. In particolare sono ammissibili le spese connesse alla alimentazione di quattro canali informativi: informatico/multimediale attraverso: la realizzazione o implementazione di un sito internet; la produzione di materiale documentario e prodotti informativi specifici da veicolare attraverso il sito internet; elaborazione di ipertesti (CDRom); cartaceo, attraverso: attraverso la produzione di materiale divulgativo e informativo (guide, depliant, cartellonistica); iniziative seminariali, attraverso: organizzazione di incontri tematici; mass-media, attraverso: servizi stampa dedicati; diffusione notizie/spot sulle radio/televisioni nazionali e locali. 4. La Regione si riserva la possibilita' di valutare l'ammissibilita' di ulteriori forme di pubblicizzazione proposte dal soggetto attuatore. 5. Il soggetto attuatore deve operare nel rispetto del quadro complessivo del regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie. In particolare ogni atto, cartaceo o multimediale, deve recare i seguenti logo: ----> Vedere IMMAGINI a pag. 53 della G.U. <---- I logo devono essere riportati anche nel caso la pubblicizzazione avvenga attraverso canali televisivi. Qualora invece lo strumento di diffusione sia la radio, e' necessario fare espresso riferimento alle tre istituzioni quali soggetti che garantiscono il finanziamento dell'attivita'. 6. Il soggetto attuatore delle azioni di orientamento e informazione puo' affidare a terzi la progettazione e realizzazione di campagne di pubblicizzazione e diffusione, laddove al proprio interno non vi siano competenze sufficienti. In tali casi si richiede il rispetto dei seguenti principi: affidamento del servizio nel rispetto della normativa vigente; inammissibilita' di qualsivoglia forma di lucro, diretto o indiretto, derivante, a favore del soggetto attuatore o del terzo, dalla prestazione professionale del soggetto terzo medesimo. 7. Oltre alle spese per la produzione dei materiali pubblicitari - cartacei, multimediale, a mezzo stampa - sono ammissibili le spese relative all'attivita' professionale dei soggetti impegnati nell'attivita' di pubblicizzazione. I parametri di spesa ammissibili massimi sono i seguenti: Figura professionale|Dipendente |Non dipendente --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta |Massimo L. 600.000 Progettista |paga |giornata uomo 8. Sono ammessi i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio del progettista. L'ammissibilita' di tali costi, anche limitatamente ad alcune di quelle sottoelencate, deve essere espressamente prevista, dall'avviso per quanto riguarda le prestazioni del personale non dipendente: Spesa |Dipendente |Non dipendente --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di| Indennità di missione|lavoro di riferimento |Non pertinente --------------------------------------------------------------------- | |- Aereo: per distanze |Secondo il contratto di|superiori a km 300 per Viaggio |lavoro di riferimento |tratta --------------------------------------------------------------------- |- Treno: biglietto di | |1ª o 2ª classe | --------------------------------------------------------------------- |-Bus | --------------------------------------------------------------------- |- Automezzo o motomezzo| |proprio: 1/5 del costo | |di un litro di benzina | |super verde per ogni | |chilometro di | |percorrenza | --------------------------------------------------------------------- |- Pedaggio autostradale| --------------------------------------------------------------------- |Parcheggio a pagamento | --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di|Massimo L. 50.000 per Vitto |lavoro di riferimento |pasto --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di|Hotel fino a quattro Alloggio |lavoro di riferimento |stelle Art. 70. Categoria di spesa: Risorse umane 1. Si tratta delle spese relative alle prestazioni professionali delle persone impegnate nelle attivita' previste dagli interventi progettati. Tali attivita' possono essere realizzate da personale dipendente del soggetto attuatore ovvero da non dipendenti, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6. 2. Le prestazioni del personale docente sono cosi' disciplinate: Personale docente dipendente |Costo orario da busta paga Personale docente con rapporto di collaborazione professionale Fascia |Tipologia |Costo --------------------------------------------------------------------- Fascia a)| Docenti universitari di ruolo | --------------------------------------------------------------------- | Dirigenti di ricerca | --------------------------------------------------------------------- | Dirigenti di azienda ed | |imprenditori con esperienza almeno | |decennale | --------------------------------------------------------------------- | Professionisti ed esperti di | |formazione con esperienza almeno | |decennale |Massimo L. 190.000/ora --------------------------------------------------------------------- | Ricercatori con esperienza almeno | Fascia b)|triennale | --------------------------------------------------------------------- | Dirigenti di azienda ed | |imprenditori con esperienza almeno | |triennale | --------------------------------------------------------------------- | Professionisti ed esperti di | |formazione con esperienza almeno | |triennale |Massimo L. 150.000/ora --------------------------------------------------------------------- | Ricercatori, imprenditori e | |professionisti della formazione con | Fascia c)|esperienza inferiore a tre anni |Massimo L. 110.000/ora 3. Le prestazioni di docenti esterni nell'ambito dei moduli formativi di orientamento ovvero delle work experiences per la sola prima fase dell'attivita' relativa al modulo di orientamento al ruolo - sono limitate a quelle rientranti nelle fasce b) e c). 4. Le prestazioni del personale non docente impegnato in attivita' formative e non formative sono cosi' disciplinate: Figura professionale |Dipendente |Non dipendente --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | Direttore |paga |Massimo L. 90.000/ora --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | Coordinatore |paga |Massimo L. 90.000/ora --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | Tutor |paga |Massimo L. 80.000/ora --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | Orientatore (1) |paga |Massimo L. 80.000/ora --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | |paga (non più di otto | Massimo L. 80.000/ora |ore per ciascun |(non più di due ore per Selezionatore |candidato) |ciascun candidato) --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | Massimo L. 90.000/ora Commissario d'esame |paga (non più di due |(non più di due ore per (percorsi di non |ore per ciascun |ciascun candidato) se qualifica) |candidato) |coordinatore --------------------------------------------------------------------- | Massimo L. 80.000/ora| |(non più di due ore | |per ciascun candidato)| |se tutor | --------------------------------------------------------------------- Operatore |Costo orario da busta | amministrativo |paga |Non ammissibile --------------------------------------------------------------------- |Costo orario da busta | Personale ausiliare |paga |Non ammissibile --------------------------------------------------------------------- Addetto manutenzione |Costo orario da busta | locali |paga |Massimo L. 40.000/ora --------------------------------------------------------------------- Addetto manutenzione |Costo orario da busta | attrezzature |paga |Massimo L. 40.000/ora (1) Relativamente alle prestazioni della Tipologia di azione "Orientamento e consulenza". 5. Sono ammessi i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente. L'ammissibilita' di tali costi, anche limitatamente ad alcuni di quelli sottoelencati, deve essere espressamente prevista dall'avviso per quanto riguarda le prestazioni del personale non dipendente: Spesa |Dipendente |Non dipendente --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di| Indennità di missione|lavoro di riferimento |Non pertinente --------------------------------------------------------------------- | | Aereo: per distanze |Secondo il contratto di|superiori a km 300 per Viaggio |lavoro di riferimento |tratta --------------------------------------------------------------------- | Treno: biglietto di 1ª| |o 2ª classe | --------------------------------------------------------------------- | Pullman per percorsi | |extraurbani | --------------------------------------------------------------------- | Automezzo o motomezzo | |proprio: 1/5 del costo | |di un litro di benzina | |super verde per ogni | |chilometro di | |percorrenza | --------------------------------------------------------------------- | Pedaggio autostradale | --------------------------------------------------------------------- | Parcheggio a pagamento| --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di|Massimo L. 50.000 per Vitto |lavoro di riferimento |pasto --------------------------------------------------------------------- |Secondo il contratto di|Hotel fino a quattro Alloggio |lavoro di riferimento |stelle 6. In relazione ai costi relativi all'azione "funzionamento del Comitato di sorveglianza del Programma" il limite di cui al precedente comma relativo alla voce "Vitto" puo' essere superato. Art. 71. Categoria di spesa: Destinatari 1. In relazione alla partecipazione dell'utenza alle attivita' cofinanziate, la disciplina dei costi ammissibili e' la seguente: a) indennita' di frequenza ai disoccupati. Per ciascuna ora di frequenza alle attivita' formative e' ammessa la corresponsione agli allievi disoccupati e/o inoccupati una indennita' ricompresa tra le 3.000 e le 3.500 lire. Tale indennita' puo' essere elevata a L. 5.000 nel caso di azioni rientranti nell'asse B del Programma; b) borsa di studio, commisurata nella seguente misura: fino ad un massimo di L. 1.300.000 mensili nel caso si accompagni ad esperienza in ambito regionale; fino ad un massimo di L. 2.200.000 mensili nel caso si accompagni ad esperienza al di fuori del territorio regionale, sul territorio nazionale ed in un raggio di almeno 100 chilometri dalla residenza dell'allievo; fino ad un massimo di L. 2.700.000 mensili nel caso si accompagni ad esperienza all'estero ed in un raggio di almeno 100 chilometri dalla residenza dell'allievo. Qualora, nell'ambito delle ultime due ipotesi, non ricorra il requisito della distanza di almeno 100 chilometri, l'importo della borsa di studio e' quello della prima ipotesi. Complessivamente la liquidazione delle borse di studio deve avvenire i almeno in due soluzioni. c) retribuzioni ed oneri del personale dipendente; d) indennita' da mancato reddito dei lavoratori autonomi. In relazione ai costi di cui alle lettere c) e d) si stabilisce quanto segue. Il salario degli allievi occupati e l'indennita' da mancato reddito dei lavoratori autonomi (massimo L. 20.000/ora) che partecipano alle attivita' formative rappresenta spesa ammissibile e puo' contribuire alla costituzione della partecipazione finanziaria privata delle imprese, pari al 20% del costo complessivo del progetto, ove il progetto medesimo si realizzi nell'ambito della regola "de minimis". In casi prestabiliti la partecipazione privata puo' anche derivare da eventuali spese accessorie di missione comunque desumibili dalla busta paga. Il salario degli allievi puo' altresi' essere imputato fino al 50% del costo complessivo del progetto nel caso di attivita' realizzata in regime di aiuti alla formazione autorizzato ovvero in regime di esenzione dalla notifica. Sono altresi' ammissibili i costi derivanti dalla partecipazione di lavoratori legati all'impresa da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L'ammissibilita' e' peraltro legata: I) alla definizione, da parte del soggetto attuatore, di un costo orario del lavoratore interessato attraverso modalita' trasparenti e verificabili dalla Regione; II) alla realizzazione della formazione all'interno del normale orario di lavoro dell'impresa; e) voucher formativi a favore di soggetti in eta' attiva nell'ambito della realizzazione di azioni di formazione permanente. L'ammontare massimo annuale del voucher e' pari a L. 2.000.000. Il voucher rappresenta la spesa massima ammissibile per la formazione ed e' totalmente coperto da risorse pubbliche; f) quota di iscrizione. Su richiesta dell'azienda a favore del proprio personale e limitatamente a modalita' di realizzazione a carattere individuale, e' ammessa la spesa relativa alla quota di iscrizione ad una attivita' formativa. In tale ambito la partecipazione finanziaria pubblica non puo' comunque superare L. 15.000.000 per ciascuna quota di iscrizione; g) costi relativi all'accompagnamento educativo dei disabili. L'ammissibilita' e' limitata al periodo di frequenza di una attivita' formativa. Qualora il destinatario gia' usufruisca di un accompagnatore ai sensi della normativa vigente, la prestazione e' ammissibile se integrativa e non in sovrapposizione a quella gia' in essere. I costi sono ammissibili se coerenti con quelli normalmente adottati dal mercato; h) voucher a favore di donne impegnate nella cura di figli e anziani, al fine di favorirne la partecipazione alle attivita' formative e rafforzarne la permanenza nel mercato del lavoro. Rivolto sia a donne disoccupate/inoccupate che occupate, non puo' superare i seguenti ammontari: I. voucher a favore di donne disoccupate/inoccupate, per la frequenza di corsi di formazione: Frequenza |Ammontare del voucher Pari o superiore a 120 ore mensili |Fino a L. 1.000.000 Da 81 a 119 ore mensili |Fino a L. 750.000 Da 41 a 80 ore mensili |Fino a L. 500.000 Da 20 a 40 ore mensili |Fino a L. 250.000 II. voucher a favore di donne occupate: fino a L. 800.000 mensili. III. Il voucher e' erogabile nei confronti di donne che si trovano nelle seguenti condizioni: necessita' di cura di figlio/figli di eta' inferiore a quindici anni; necessita' di cura di parenti o affini anziani non autosufficienti - con condizione di non autosufficienza certificata dal medico curante - o di eta' superiore a 75 anni, titolari di reddito individuale non superiore a tre volte l'importo definitivo del trattamento minimo di pensione. La misura del voucher come sopra determinata si riferisce alla presenza di un figlio/anziano da accudire; l'eventuale presenza di ulteriori figli/anziani da accudire determina una maggiorazione del 20% dell'importo tabellare per ciascuna unita'. Il voucher puo' essere utilizzato direttamente dal soggetto attuatore per conto del beneficiano ovvero puo' essere versato mensilmente a quest'ultimo, anche attraverso l'apertura di appositi conti correnti bancari; i) assicurazione partecipanti. E' ammissibile la spesa relativa ai versamenti all'INAIL previsti dalla normativa vigente in relazione alla partecipazione degli allievi alle azioni formative nonche' quelle riguardanti assicurazioni private aggiuntive, compresa l'eventuale r.c.; j) vitto, alloggio e trasporto allievi. Tali spese sono ammissibili, nell'ambito delle attivita' formative, limitatamente a visite di studio e stage. Sono inoltre ammissibili, secondo le specifiche indicazioni contenute nell'avviso, nella realizzazione di azioni di accompagnamento a favore di soggetti svantaggiati: Tipologia di spesa|Costi --------------------------------------------------------------------- | massimo L. 30.000 per ciascun pasto sul Vitto |territorio nazionale --------------------------------------------------------------------- | massimo L. 60.000 per ciascun pasto all'estero --------------------------------------------------------------------- |Limitatamente alla realizzazione di visite guidate |o di stage distanti oltre 200 km dalla sede Alloggio |principale di svolgimento dell'attività formativa: --------------------------------------------------------------------- | massimo L. 100.000 per ciascun pernottamento sul |territorio nazionale --------------------------------------------------------------------- | massimo L. 150.000 per ciascun pernottamento |all'estero --------------------------------------------------------------------- | automezzo o motomezzo proprio in ragione di 1/5 |del costo di un litro di benzina super per ciascun Trasporto |chilometro di percorrenza --------------------------------------------------------------------- | noleggio pullman in ragione delle tariffe di |mercato --------------------------------------------------------------------- | mezzi pubblici (pullman, treno - limitatamente |alla seconda classe - aereo - per percorrenze |superiori ai 300 chilometri a tratta) --------------------------------------------------------------------- | pedaggio autostradale e parcheggio 2. Le indennita' non possono cumularsi con eventuali trattamenti derivanti da cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali. 3. In casi specificamente indicati nell'avviso, rimangono salve ed ammissibili le spese relative a indennita', borse di studio, voucher, trasporto eventualmente sostenute nei riguardi di soggetti che non hanno ultimato il percorso formativo. Le somme percepite dal soggetto attuatore e non erogate vengono restituite alla Regione. Art. 72. Categoria di costo: Incentivi e/o sussidi 1. Gli "aiuti all'occupazione" e gli "aiuti alla creazione di impresa e all'autoimpiego" sono disciplinati da apposito regolamento dell'agenzia regionale per l'impiego. 2. In relazione all'azione "assegni di studio per studenti a rischio di abbandono a causa di disagiate condizioni economiche" si stabilisce la seguente disciplina: a) possono beneficiare degli incentivi, ove rientranti nelle fasce di reddito previste dalla normativa regionale vigente in materia: studenti dell'obbligo scolastico; giovani fino a diciotto anni che, pur avendo adempiuto all'obbligo scolastico, non risultino inseriti nei canali dell'obbligo formativo; giovani fino a diciotto anni inseriti nei previsti canali - scolastici e non scolastici - dell'obbligo formativo; b) gli incentivi possono essere erogati nelle seguenti forme: assegni per l'acquisto di libri di testo e materiale didattico, fino ad un massimo di L. 1.500.000 all'anno; contributo, anche totale, al pagamento di rette/convitto, fino a L. 800.000 al mese; copertura per spese di viaggio da sostenere per la frequenza scolastica/formativa. Sono ammesse le spese relative al trasporto pubblico - autocorriere urbane ed extraurbane, treno limitatamente alla seconda classe; borse-lavoro estive, fino ad un massimo di L. 1.200.000 mensili. Rimane salva la possibilita' di assumere a riferimento modalita' e criteri gia' adottati dalla Regione, per analoghe tipologie di intervento, sulla base di specifiche normative compatibili con il programma. 3. L'azione "mobilita' geografica assistita" sostiene processi di inserimento lavorativo sul territorio regionale di lavoratori provenienti da regioni, anche non italiane, non coperte dall'obiettivo 3 attraverso modalita' incentivanti. 4. Gli incentivi possono essere erogati nelle seguenti forme: sostegno alle spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di L. 1.000.000 mensile; sostegno alle spese di viaggio, secondo i seguenti termini e modalita': | 1/5 del costo di un litro di benzina super Automezzo proprio |per ciascun chilometro di percorrenza --------------------------------------------------------------------- pedaggio autostradale| --------------------------------------------------------------------- |Solo per percorsi extraurbani e secondo le Pullman |tariffe del mercato --------------------------------------------------------------------- Treno |Limitatamente alla seconda classe --------------------------------------------------------------------- |Limitatamente a tratte superiori ai 300 Aereo |chilometri Art. 73. Costi non ammissibili 1. Ai sensi della normativa comunitaria regolamento (CE) n. 1685/2000 - sono specificamente non ammissibili i costi di seguito indicati, ferma restando l'inammissibilita' di qualsiasi costo che non rispetti i principi di ammissibilita' generale: oneri finanziari, con cio' intendendosi: gli interessi debitori; gli aggi; le spese e le perdite di cambio; altri oneri meramente finanziari, fatti salvi, a determinate condizioni, i costi di apertura e gestione di conti bancari; spese per garanzie assicurative; ammende, penali e spese per controversie legali. Capo XIV La rendicontazione delle spese Art. 74. Rendicontazione - Generalita' 1. In coerenza con quanto disposto dall'art. 32 del regolamento (CE) 1260/99, i pagamenti della commissione a titolo dei fondi strutturali devono riferirsi a ".. spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente". Questa regola generale trova applicazione con due modalita' diverse: a) attraverso il meccanismo della rendicontazione nei seguenti casi: I) ogniqualvolta il beneficiario finale non e' stato individuato attraverso l'esecuzione di una procedura di appalto (ed e' quindi il caso di tutte le operazioni aventi contenuto formativo); II) qualora siano individuati organismi intermediari ai quali e' affidata l'erogazione degli aiuti ai singoli destinatari ultimi; III) nel caso degli "aiuti alla formazione" erogati alle imprese per la formazione degli occupati. Nei casi sopra elencati, il livello di giustificazione della spesa rilevante ai fini del rimborso da parte della commissione e' rappresentato rispettivamente da: organismo di formazione o organismo affidatario diretto del servizio non formativo; organismo erogatore degli aiuti ai destinatari finali; impresa beneficiaria dell'aiuto alla formazione. Questi soggetti sono tenuti all'obbligo della rendicontazione dei costi inerenti all'azione di cui sono affidatari documentandoli con fatture quietanzate o con documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. b) senza il ricorso alla rendicontazione nei seguenti casi: I) ogniqualvolta il beneficiario finale e' stato individuato attraverso l'esecuzione di una procedura di appalto (intesa in senso lato come "procedura codificata dalla normativa in materia di appalti"); II) qualora l'azione sia attuata "direttamente" dall'autorita' di gestione attraverso i propri uffici. In tal caso la pubblica amministrazione puo' acquisire dall'esterno beni e/o servizi strumentali all'attuazione delle operazioni finanziate, applicando tutte le procedure contrattuali previste per la pubblica amministrazione in generale. Nella ipotesi di cui al punto I) il livello di giustificazione della spesa rilevante ai fini del rimborso da parte della commissione e' quello della pubblica amministrazione appaltante e la documentazione giustificativa dei costi sostenuti e' rappresentata dalle fatture quietanzate emesse dagli organismi affidatari degli appalti. Nella ipotesi di cui al punto II) il livello di giustificazione della spesa e' quello della pubblica amministrazione attuatrice delle operazioni e la documentazione giustificativa dei costi e' rappresentata, per i costi diretti, da fatture ed altri documenti contabili emessi dai fornitori di beni o servizi, mentre per i costi indiretti (ammortamenti, quote di costi generali, contributi in natura, ecc.) sara' necessario produrre prospetti che illustrino e giustifichino l'effettivita' e l'inerenza delle spese, in conformita' con quanto previsto dal regolamento (CE) n.1685/2000 All. norma 1, par. 1.5, 1.6 e 1.7. Art. 75. Rendicontazione - Tempi e modalita' di presentazione, di verifica e di approvazione 1. Il rendiconto generale delle spese sostenute per la realizzazione delle attivita' formative non individuali finanziate deve pervenire alla Regione, in unica copia, firmato dal legale rappresentante e certificato secondo le disposizioni del regolamento attuativo dell'art. 6, comma 196 della legge regionale n. 2/2000, entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'attivita' formativa in senso stretto; qualora la data fissata dovesse cadere in una giornata non lavorativa, la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 2. Il rendiconto generale delle spese sostenute per la realizzazione delle attivita' formative individuali o non formative finanziate deve pervenire alla Regione, in unica copia, firmato dal legale rappresentante entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'attivita' formativa in senso stretto; qualora la data fissata dovesse cadere in una giornata non lavorativa, la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 3. Il rendiconto va presentato utilizzando l'apposito modello consegnato all'operatore all'atto di approvazione del progetto al quale devono accompagnarsi: la documentazione delle spese sostenute (buste paga dei dipendenti, lettere di incarico, fatture o documenti equivalenti, contratti, giustificativi di viaggio); registri utilizzati in originale; verbale di selezione iniziale degli allievi; copia dei testi originali prodotti; prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto. 4. Gli originali dei documenti devono essere annullati con la dicitura che il documento stesso e' stato utilizzato ai fini del contributo del fondo sociale europeo e del fondo di rotazione nazionale e l'indicazione dell'anno del contributo, del codice progetto e della somma utilizzata per il rendiconto. 5. I beneficiari di contributo devono presentare la copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti di avere fedelmente riprodotto la documentazione nonche' il fatto che le spese comprovate da tale documentazione sono state sostenute per le finalita' per le quali il contributo e' stato concesso. 6. I documenti di spesa devono risultare conformi alle leggi contabili e fiscali. In particolare devono consentire la verifica analitica della natura, della quantita' e della qualita' dei beni forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali atti ad assicurare la pertinenza delle spese al progetto. 7. In nessun caso sono ammessi costi espressi forfettariamente, anche se il contratto dovesse prevederlo. 8. Tutte le spese ricomprese nel rendiconto devono risultare quietanzate. Il pagamento va dimostrato con copia della ricevuta sottoscritta dal beneficiario, ovvero con copia della documentazione sostitutiva (bollettino di conto corrente postale, documentazione bancaria, ecc...). 9. E' richiesta la giustificazione delle spese alla fonte. Se le spese sono giustificate mediante documentazione emessa da una societa' che fattura prestazioni di persone terze, al documento di spesa va allegata una dichiarazione del beneficiario ultimo da cui risulti il percepimento della somma esposta a rendiconto. 10. La verifica amministrativo-contabile del rendiconto e' effettuata da dipendenti della direzione regionale della formazione professionale, eventualmente con la presenza dell'operatore attraverso il legale rappresentante o suo delegato. 11. Detta verifica diviene momento fondamentale per la determinazione del contributo spettante in quanto finalizzato a controllare e verificare l'ammissibilita' formale (esistenza dei documenti giustificativi e la loro idoneita' a termini di legge a comprovare le spese in essi esposti) e sostanziale (spese conferenti all'azione realizzata e congruita' delle spese stesse) dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'azione formativa. 12. La Regione e' tenuta a procedere, ove necessario, alle opportune rideterminazioni del contributo effettivamente spettante. 13. Ad avvenuta verifica del rendiconto la Regione provvede all'erogazione del saldo spettante. Art. 76. A b r o g a z i o n e 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il documento concernente "direttive per la realizzazione di attivita' formative cofinanziate dal fondo sociale europeo" approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 072/Pres./1998 e successivamente modificato ed integrato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0267/Pres./1998 e con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres./1998, fatti salvi i richiami allo stesso contenuti nel documento concernente "Direttive per la realizzazione di attivita' formative rivolte ad apprendisti". approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0179/Pres./2000; b) il documento recante "criteri e modalita' per la realizzazione di percorsi formativi individuali per soggetti privi di occupazione sostenuti da borsa di studio" approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0293/Pres./2000. 2. In via transitoria i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma rimangono in vigore in relazione agli avvisi sottoposti alla loro disciplina ed operativi al momento di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 77. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del conseguente decreto del presidente della giunta regionale.