Regolamento  per  l'acquisto di materiale ed attrezzature d'ufficio -
ivi  comprese quelle informatiche - di libri, riviste e pubblicazioni
anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche
dati on-line.

                               Art. 1.
           Spese del Servizio autonomo del libro fondiario
    1. Rientrano  tra  le  spese dirette che il servizio autonomo del
libro  fondiario  sostiene  ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, quelle per l'acquisto di:
      a) attrezzature  d'ufficio  anche  informatiche  quali,  fra le
altre,  personal  computer  portatili,  stampanti  anche  a  colori e
materiali  accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture
di pannelli, lavagne luminose;
      b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;   macchine  da  calcolo;  materiali  di  ricambio,  di
consumo,    ausiliario    e   accessorio   nonche'   prestazioni   di
installazione,  manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto
precede;
      c)  libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) materiali  e  attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile.
    2. Le  spese  di  cui  al  comma precedente sono eseguite entro i
limiti delle disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1. L'importo  di  ogni  singola  spesa  da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento  non puo' superare 4.000 euro (L. 7.745.080) al
netto di ogni onere fiscale.
    2. Non  e'  ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1. Il direttore del servizio autonomo del libro fondiario dispone
le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art.
8  della  legge  regionale  n.  4/2001,  nella  veste  di funzionario
delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                   Modalita' di esecuzione delle spese
    1. Salvo  quanto  e' disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'art.  1,  sono richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2. I   preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le  penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  ed
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
all'amministrazione.
    3. Nella  richiesta  di  preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo;  ai requisiti tecnico-qualitativi della
fornitura ed alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra i preventivi pervenuti, la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E consentito il ricorso a un determinato contraente:
      a) nei   casi   di  unicita',  specificita'  od  urgenza  delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno  tre  soggetti,  non  sia  stata presentata alcuna offerta nel
termine stabilito o le offerte stesse siano risultate incomplete;
      c) qualora  la  spesa  non  superi  l'importo di 2.600 euro (L.
5.034.302) al netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Per la finalita' di cui al presente articolo, salvi i casi di
cui  alle  lettere  c)  e  d), il parere di congruita' e' espresso, a
seconda   della  fornitura  richiesta,  dal  direttore  del  servizio
competente ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 1.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1. L'ordinazione  dei beni e' effettuata dal funzionario delegato
-  su  disposizione  del direttore del servizio del libro fondiario -
mediante lettera, buono d'ordine od altro atto idoneo secondo gli usi
della corrispondenza commerciale.
    2. L'ordinazione   dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1. La  liquidazione  delle  spese  e'  effettuata dal funzionario
delegato,  sulla  base di fatture o note di addebito, previa verifica
della   regolarita'  della  fornitura  o  dell'attivita'  o  servizio
prestati, da attestarsi sui titoli stessi;
    2. Il  pagamento  e'  disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su apertura di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato;
    3. Per  il  pagamento  relativo a provviste di minute o di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1. Al  vice  consegnatario  della direzione del servizio autonomo
del   libro   fondiario  ovvero  ai  vice-consegnatari  degli  uffici
tavolari,  e  loro  sezioni,  e' affidata la gestione dei beni di cui
all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              ANTONIONE