Regolamento per l'acquisto di materiale ed attrezzature d'ufficio - ivi comprese quelle informatiche - di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line. Art. 1. Spese del Servizio autonomo del libro fondiario 1. Rientrano tra le spese dirette che il servizio autonomo del libro fondiario sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, quelle per l'acquisto di: a) attrezzature d'ufficio anche informatiche quali, fra le altre, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose; b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani; d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile. 2. Le spese di cui al comma precedente sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non puo' superare 4.000 euro (L. 7.745.080) al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore del servizio autonomo del libro fondiario dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8 della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi ed inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo; ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura ed alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti, la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3. 5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E consentito il ricorso a un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' od urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non sia stata presentata alcuna offerta nel termine stabilito o le offerte stesse siano risultate incomplete; c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.600 euro (L. 5.034.302) al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Per la finalita' di cui al presente articolo, salvi i casi di cui alle lettere c) e d), il parere di congruita' e' espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 1. Art. 6. Ordinazione dei beni 1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato - su disposizione del direttore del servizio del libro fondiario - mediante lettera, buono d'ordine od altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, sulla base di fatture o note di addebito, previa verifica della regolarita' della fornitura o dell'attivita' o servizio prestati, da attestarsi sui titoli stessi; 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato; 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute o di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario della direzione del servizio autonomo del libro fondiario ovvero ai vice-consegnatari degli uffici tavolari, e loro sezioni, e' affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. ANTONIONE