Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature
d'ufficio,   ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a
pagamento  a  banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
dell'ufficio legislativo e legale.

                               Art. 1.
               Spese dell'ufficio legislativo e legale
    1.  Le  spese dirette che l'ufficio legislativo e legale sostiene
ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio
2001, n. 4 sono regolate dalle seguenti disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto
di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal  computer  portatili,  stampanti  anche  a  colori e
materiali  accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture
di pannelli, lavagne luminose;
      b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;   macchine  da  calcolo;  materiali  di  ricambio,  di
consumo,    ausiliario    e   accessorio   nonche'   prestazioni   di
installazione,  manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto
precede;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) altri materiali e attrezzature d'ufficio che formino oggetto
di  periodica  fornitura  da  parte  della  direzione regionale degli
affari  finanziari  e del patrimonio, il cui acquisto risulti urgente
ed indifferibile.
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento non puo' superare L. 8.000.000 al netto di ogni
onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  L'avvocato  della Regione dispone le spese di cui all'art. 1,
incaricando  il  dipendente  di  cui all'art. 8, commi 52 e 53, della
legge  regionale  26 febbraio  2001, n. 4, nella veste di funzionario
delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle
spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno
tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso a un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi l'importo di L. 5.000.000 ai
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al compimento, al
rinnovo  parziale  o  all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario;
      g) acquisto  libri, riviste, pubblicazioni cosiddetti di facile
consumo  o  acquistati  per  essere  distribuiti agli impiegati quale
strumento  di  lavoro,  anche  su  supporto informatico, ivi compreso
l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani.
    2.  Salvi  i  casi  di  cui alle lettere c), d) e g), ai fini del
presente  articolo  e'  richiesto il parere di congruita' espresso, a
seconda   della  fornitura  richiesta,  dal  direttore  del  servizio
competente  per  materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato,
su  ordine  dell'avvocato  della  Regione,  mediante  lettera,  buono
d'ordine  o  altro  atto  idoneo secondo gli usi della corrispondenza
commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato stesso.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  Al  vice  consegnatario  dell'ufficio legislativo e legale e'
affidata  la  gestione  dei  beni di cui all'Art. 1, secondo le norme
vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              ANTONIONE