(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 27 del 4 luglio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art.  25  della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79,
come  sostituito  dall'Art.  6,  comma  85,  della legge regionale 22
febbraio  2000, n. 2, in base al quale l'Amministrazione regionale e'
autorizzata   a   concedere   finanziamenti   alle   associazioni  di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela del movimento cooperativo piu'
rappresentative   a   livello   regionale  per  la  realizzazione  di
iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;
    Visto  il  "Regolamento  per  la  concessione dei finanziamenti a
favore  delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento  cooperativo"  di  cui  all'art.  6,  comma  86 della legge
regionale  2/2000,  approvato con decreto del presidente della giunta
regionale  n.  0162/Pres. del 18 maggio 2000, e registrato alla Corte
dei conti in data 15 giugno 2000, reg. n. 1, foglio n. 223;
    Viste  le  modifiche  introdotte  al predetto art. 25 della legge
regionale  79/1982  dall'art.  7, comma 119, della legge regionale 26
febbraio  2001,  n.  4,  il  quale  stabilisce  che  il  riparto  dei
finanziamenti "e' effettuato tenendo conto del numero, degli occupati
e  del  fatturato  complessivo  delle  cooperative  associate", e che
"parte   del   finanziamento   annualmente   concesso  per  l'importo
complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione
al  finanziamento percepito, e' destinata dalle predette associazioni
al  "Centro  regionale  per  la cooperazione nelle scuole" con sede a
Trieste,   costituito   sotto   il   patrocinio  dell'amministrazione
regionale,  quale  contributo  per  il raggiungimento delle finalita'
dello stesso".
    Ritenuta   pertanto   la  necessita',  alla  luce  della  novella
introdotta  dalla  citata  legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, di
definire   nuovi   criteri   e   modalita'  per  la  concessione  dei
finanziamenti con l'adozione di un nuovo testo regolamentare;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto  di  accesso",  ed  in  particolare  l'art.  30,  che, per la
concessione  di  incentivi,  prevede  che  l'emanazione dei criteri e
modalita' avvenga in forma di regolamento;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale n. 1484, del
4 maggio 2001;

                              Decreta:

    1. E'   approvato   il   "Regolamento   per  la  concessione  dei
finanziamenti   a   favore   delle  associazioni  di  rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del movimento cooperativo", di cui all'art. 25
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche
ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 15 maggio 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001.
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
228.