Regolamento  per  la  concessione  dei  finanziamenti  a favore delle
associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del movimento
cooperativo.

                               Art. 1.
                             Beneficiari
    1. Possono  beneficiare  degli  interventi  previsti dall'Art. 25
della  legge  regionale  20 novembre  1982,  n.  79  (Vigilanza sulle
cooperative e interventi per favorire 1'associazionismo cooperativo),
come  da  ultimo  integrato  dall'Art.  7,  comma  119,  della  legge
regionale  26 febbraio  2001,  n.  4  (legge  finanziaria  2001),  le
associazioni  regionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative a livello regionale, cosi'
come  individuate  dall'Art.  16 della legge regionale n. 79/1982, di
seguito denominate associazioni.
                               Art. 2.
                      Finalita' dell'intervento
    1. I  finanziamenti  sono  destinati alle attivita' di sostegno e
supporto  alle  imprese  cooperative  associate, iscritte al registro
regionale  delle  cooperative di cui all'Art. 3 della legge regionale
n. 79/1982, istituzionalmente svolte dalle associazioni, anche per il
tramite delle proprie articolazioni territoriali, mediante l'utilizzo
di risorse umane ed organizzative proprie o di terzi.
    2. Le  attivita'  predette  ricomprendono  interventi finalizzati
all'informazione,  all'assistenza tecnica, all'animazione economica e
alla  promozione  delle  imprese cooperative nonche' all'acquisizione
diretta  dei  servizi  finalizzati  all'incremento  dell'attivita', o
funzionali   al   miglioramento   delle   capacita'  operative  delle
associazioni medesime.
                               Art. 3.
                          Spese ammissibili
    1. Al  fine  di  agevolare  la  crescita  e l'aggiornamento della
cultura  professionale, manageriale e imprenditoriale degli operatori
del   settore   cooperativo,  sono  ammesse  le  spese  inerenti  gli
interventi  finalizzati alla diffusione della stessa, presso gli enti
associati  sia  mediante  pubblicazioni  o  comunicazioni telematiche
inerenti le problematiche del settore, sia mediante organizzazione di
convegni  e  seminari  su  temi  di  interesse  generale  o di alcuni
settori.
    2. Sono   inoltre   ammesse   le  spese  inerenti  iniziative  di
assistenza  ed accompagnamento alle cooperative nella fase di avvio e
di  crescita  aziendale,  nonche' promozionali e di valorizzazione di
alcuni    comparti   economici   da   attuarsi   direttamente   dalle
associazioni,  sia  mediante  la  struttura  associativa generale che
strutture  all'uopo  dedicate,  oltreche'  da  societa'  di  servizi,
professionisti e collaboratori opportunamente convenzionati.
    3. Per  le  iniziative  di  cui  al  comma  2, facenti capo senza
possibilita'  di  distinzione,  alla  struttura associativa generale,
sono  ammessi  oneri  pari  ad  una percentuale della spesa sostenute
nell'anno    precedente,   per   il   personale   dipendente   dedito
all'attivita'   specifica,   corrispondente   al  tempo  alla  stessa
dedicato.
    4. Al   fine   di  consentire  il  miglioramento  quantitativo  e
qualitativo   delle   forme   di  attivita'  svolte  da  parte  delle
associazioni   e  dei  propri  operatori  nei  confronti  degli  enti
associati   sono   ammesse   le  spese  inerenti  gli  interventi  di
acquisizione diretta dei servizi necessari presso terzi.
    5. Sono inoltre ammesse le spese generali connesse alle attivita'
sopra  previste  per  una  quota  non  eccedente  il  20% della spesa
ammissibile rendicontata.
                               Art. 4.
 Modalita' e termini di presentazione delle domande di finanziamento
    1. Le  associazioni,  al  fine  di beneficiare dei finanziamenti,
devono   far   pervenire   alla  direzione  regionale  del  lavoro  e
previdenza,  cooperazione ed artigianato domanda entro il 31 marzo di
ogni anno, allegando la seguente documentazione:
      a) elenco    analitico   riepilogativo   della   documentazione
giustificativa  di  spesa inerente l'esercizio precedente e relazione
illustrativa degli interventi effettuati;
      b) limitatamente  all'ipotesi  di  cui all'Art. 3, comma 3, gli
oneri  sostenuti  per il personale dipendente dedicato all'attivita',
nonche'  dichiarazione  sottoscritta dal presidente dell'associazione
di   riferimento,  che  attesta  la  percentuale  di  tempo  dedicata
all'attivita' specifica dal personale dipendente predetto.
                               Art. 5.
       Criteri di ripartizione ed erogazione dei finanziamenti
    1. Una  quota  pari  al  25%  dello  stanziamento  annuale  viene
destinata  alle  associazioni  regionali  in parti uguali, al fine di
sostenere  l'attivita'  istituzionale  attinente  la  promozione e lo
sviluppo dell'associazionismo cooperativo.
    2. La ripartizione dell'importo rimanente tra gli aventi diritto,
detratta  la  quota  di  cui  al  comma 1, avviene secondo i seguenti
parametri:
      a) un   terzo  viene  ripartito  a  favore  delle  associazioni
regionali  in  proporzione  al  numero  delle  cooperative aderenti a
ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda,
quale  viene  rilevato  dai  dati  in  possesso  dell'amministrazione
regionale;
      b) un   terzo  viene  ripartito  a  favore  delle  associazioni
regionali  in  proporzione al numero degli occupati nelle cooperative
associate a ciascuna associazione di cui alla lettera a), quale viene
desunto   dai  dati  occupazionali  forniti  dall'I.N.P.S.,  ove  per
occupato  deve  intendersi,  a  prescindere dalla natura del rapporto
sottostante,  una  qualsiasi posizione lavorativa a tempo determinato
od indeterminato;
      c) un   terzo  viene  ripartito  a  favore  delle  associazioni
regionali  in  proporzione al fatturato complessivo delle cooperative
associate  a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle
stesse  depositato  presso  l'amministrazione  regionale  e  relativo
all'esercizio   chiuso   nell'anno  precedente  alla  domanda  od  al
31 dicembre  dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo,
ove  per  fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui
all'Art. 2425, lettera A), codice civile.
    3. Sono  escluse  dal  computo  di  cui  alle lettere b) e c) del
comma 2, le cooperative seguenti:
      a) le  banche  popolari,  le  banche di credito cooperativo, le
cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici;
      b) le   cooperative  sciolte  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'Art.   2544,   codice   civile,  poste  in  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'Art. 2540, codice civile, nonche' quelle
sottoposte a fallimento.
    4.  L'importo  complessivo minimo di lire 20 milioni, determinato
unitariamente  in  proporzione al finanziamento percepito da ciascuna
associazione,  e' destinato dalle medesime al centro regionale per la
cooperazione delle scuole.
    5. L'assegnazione  complessiva  in  capo  ad una associazione non
puo'   comunque  essere  superiore  all'80%  dello  stanziamento  del
capitolo.
    6. L'erogazione  del  finanziamento puo' essere effettuata in via
anticipata  in  misura  non superiore al 70% dell'importo complessivo
determinato  ai  sensi dei commi 1 e 2, ad avvenuta effettuazione con
esito positivo delle verifiche a campione previste dall'Art. 43 della
legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7, (Testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso),
inerenti  l'esercizio  precedente, e previa presentazione di apposita
fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo almeno pari
alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
    7. Il  rimanente  30% viene erogato a saldo, previa presentazione
dell'elenco  e della relazione di cui all'Art. 4, comma 1, lettere a)
e b) e ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a
campione  previste  dal'Art.  43,  della  legge regionale n. 7/2000 a
valere sulla documentazione presentata dai beneficiari in percentuale
non   inferiore  al  10%  della  spesa  rendicontata.  L'assegnazione
complessiva   non   puo'   comunque   essere   superiore  alla  spesa
rendicontata.
    8. Ove    dalla    rendicontazione   risultino   complessivamente
realizzati   interventi   per   importo   inferiore  all'assegnazione
complessiva,  in  sede  di  determinazione  del  saldo  la  quota  di
sovvenzione  spettante  all'associazione  relativa  verra' ridotta in
relazione al minor importo rendicontato.
                               Art. 6.
                       Disciplina transitoria
    1. In  sede di prima applicazione i beneficiari devono presentare
apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista all'Art. 4,
qualora  non  gia'  presentata,  entro trenta giorni dalla entrata in
vigore  del  presente regolamento. L'erogazione del finanziamento con
le   modalita'   di   cui  all'Art.  5,  puo'  avvenire  ad  avvenuta
effettuazione  con esito positivo delle verifiche a campione previste
dall'Art.  43,  della  legge  regionale  n.  7/2000,  a  valere sulla
documentazione di spesa inerente l'esercizio 2000.
                               Art. 7.
                             Abrogazione
    1. E'   abrogato   il   regolamento   per   la   concessione  dei
finanziamenti   a   favore   delle  associazioni  di  rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo di cui all'Art. 6,
comma  86, della legge regionale n. 2/2000, approvato con decreto del
Presidente della giunta regionale 18 maggio 2000, n. 0l62/Pres.
                              ANTONIONE