Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Art. 1. Beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi previsti dall'Art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire 1'associazionismo cooperativo), come da ultimo integrato dall'Art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative a livello regionale, cosi' come individuate dall'Art. 16 della legge regionale n. 79/1982, di seguito denominate associazioni. Art. 2. Finalita' dell'intervento 1. I finanziamenti sono destinati alle attivita' di sostegno e supporto alle imprese cooperative associate, iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 79/1982, istituzionalmente svolte dalle associazioni, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, mediante l'utilizzo di risorse umane ed organizzative proprie o di terzi. 2. Le attivita' predette ricomprendono interventi finalizzati all'informazione, all'assistenza tecnica, all'animazione economica e alla promozione delle imprese cooperative nonche' all'acquisizione diretta dei servizi finalizzati all'incremento dell'attivita', o funzionali al miglioramento delle capacita' operative delle associazioni medesime. Art. 3. Spese ammissibili 1. Al fine di agevolare la crescita e l'aggiornamento della cultura professionale, manageriale e imprenditoriale degli operatori del settore cooperativo, sono ammesse le spese inerenti gli interventi finalizzati alla diffusione della stessa, presso gli enti associati sia mediante pubblicazioni o comunicazioni telematiche inerenti le problematiche del settore, sia mediante organizzazione di convegni e seminari su temi di interesse generale o di alcuni settori. 2. Sono inoltre ammesse le spese inerenti iniziative di assistenza ed accompagnamento alle cooperative nella fase di avvio e di crescita aziendale, nonche' promozionali e di valorizzazione di alcuni comparti economici da attuarsi direttamente dalle associazioni, sia mediante la struttura associativa generale che strutture all'uopo dedicate, oltreche' da societa' di servizi, professionisti e collaboratori opportunamente convenzionati. 3. Per le iniziative di cui al comma 2, facenti capo senza possibilita' di distinzione, alla struttura associativa generale, sono ammessi oneri pari ad una percentuale della spesa sostenute nell'anno precedente, per il personale dipendente dedito all'attivita' specifica, corrispondente al tempo alla stessa dedicato. 4. Al fine di consentire il miglioramento quantitativo e qualitativo delle forme di attivita' svolte da parte delle associazioni e dei propri operatori nei confronti degli enti associati sono ammesse le spese inerenti gli interventi di acquisizione diretta dei servizi necessari presso terzi. 5. Sono inoltre ammesse le spese generali connesse alle attivita' sopra previste per una quota non eccedente il 20% della spesa ammissibile rendicontata. Art. 4. Modalita' e termini di presentazione delle domande di finanziamento 1. Le associazioni, al fine di beneficiare dei finanziamenti, devono far pervenire alla direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato domanda entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione: a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa di spesa inerente l'esercizio precedente e relazione illustrativa degli interventi effettuati; b) limitatamente all'ipotesi di cui all'Art. 3, comma 3, gli oneri sostenuti per il personale dipendente dedicato all'attivita', nonche' dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione di riferimento, che attesta la percentuale di tempo dedicata all'attivita' specifica dal personale dipendente predetto. Art. 5. Criteri di ripartizione ed erogazione dei finanziamenti 1. Una quota pari al 25% dello stanziamento annuale viene destinata alle associazioni regionali in parti uguali, al fine di sostenere l'attivita' istituzionale attinente la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo. 2. La ripartizione dell'importo rimanente tra gli aventi diritto, detratta la quota di cui al comma 1, avviene secondo i seguenti parametri: a) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, quale viene rilevato dai dati in possesso dell'amministrazione regionale; b) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al numero degli occupati nelle cooperative associate a ciascuna associazione di cui alla lettera a), quale viene desunto dai dati occupazionali forniti dall'I.N.P.S., ove per occupato deve intendersi, a prescindere dalla natura del rapporto sottostante, una qualsiasi posizione lavorativa a tempo determinato od indeterminato; c) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo, ove per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui all'Art. 2425, lettera A), codice civile. 3. Sono escluse dal computo di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le cooperative seguenti: a) le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici; b) le cooperative sciolte per atto d'autorita' ai sensi dell'Art. 2544, codice civile, poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'Art. 2540, codice civile, nonche' quelle sottoposte a fallimento. 4. L'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, determinato unitariamente in proporzione al finanziamento percepito da ciascuna associazione, e' destinato dalle medesime al centro regionale per la cooperazione delle scuole. 5. L'assegnazione complessiva in capo ad una associazione non puo' comunque essere superiore all'80% dello stanziamento del capitolo. 6. L'erogazione del finanziamento puo' essere effettuata in via anticipata in misura non superiore al 70% dell'importo complessivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2, ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), inerenti l'esercizio precedente, e previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. 7. Il rimanente 30% viene erogato a saldo, previa presentazione dell'elenco e della relazione di cui all'Art. 4, comma 1, lettere a) e b) e ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dal'Art. 43, della legge regionale n. 7/2000 a valere sulla documentazione presentata dai beneficiari in percentuale non inferiore al 10% della spesa rendicontata. L'assegnazione complessiva non puo' comunque essere superiore alla spesa rendicontata. 8. Ove dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per importo inferiore all'assegnazione complessiva, in sede di determinazione del saldo la quota di sovvenzione spettante all'associazione relativa verra' ridotta in relazione al minor importo rendicontato. Art. 6. Disciplina transitoria 1. In sede di prima applicazione i beneficiari devono presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista all'Art. 4, qualora non gia' presentata, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'erogazione del finanziamento con le modalita' di cui all'Art. 5, puo' avvenire ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'Art. 43, della legge regionale n. 7/2000, a valere sulla documentazione di spesa inerente l'esercizio 2000. Art. 7. Abrogazione 1. E' abrogato il regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'Art. 6, comma 86, della legge regionale n. 2/2000, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 18 maggio 2000, n. 0l62/Pres. ANTONIONE