Art. 10. Compiti del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARES Piemonte, valutandone la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita' dell'ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andaniento della pubblica amministrazione. 2. In particolare il collegio: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilita' residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonche' con le disponibilita' di cassa; inoltre controlla l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ARES Piemonte; b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sull'assestamento o variazioni degli stessi; c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilita' vigenti; d) vigila sugli atti gia' efficaci, esprimendosi sulla loro regolarita' amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti; e) esprime singoli pareri preventivi sull'attivita' dell'ARES Piemonte, su richiesta del direttore generale al presidente del collegio. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attivita' di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla giunta regionale. 4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento in deroga alla legge regionale n. 33/1976.