Art. 10.
                  Compiti del collegio dei revisori
    1.  Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
contabile   e   finanziaria   dell'ARES   Piemonte,   valutandone  la
conformita'  dell'azione  e dei risultati alle norme che disciplinano
l'attivita' dell'ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi
della  Regione  ed  ai  principi  di  buon  andaniento della pubblica
amministrazione.
    2. In particolare il collegio:
      a) verifica,   almeno   ogni   trimestre,   la  situazione  dei
pagamenti,  confrontandoli,  posta  per  posta, con le disponibilita'
residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonche' con
le disponibilita' di cassa; inoltre controlla l'andamento finanziario
e patrimoniale dell'ARES Piemonte;
      b) esprime  un  parere sui bilanci di previsione pluriennale ed
annuale e sull'assestamento o variazioni degli stessi;
      c) redige  la  relazione  sul  rendiconto  suddiviso  in  conto
finanziario  e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei
funzionari  delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilita'
vigenti;
      d) vigila  sugli  atti  gia'  efficaci, esprimendosi sulla loro
regolarita'  amministrativa,  con particolare riguardo alle procedure
contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;
      e) esprime  singoli  pareri preventivi sull'attivita' dell'ARES
Piemonte,  su  richiesta  del  direttore  generale  al presidente del
collegio.
    3.  Il presidente del collegio comunica i risultati della propria
attivita'  di  verifica  e  vigilanza  al  direttore generale ed alla
giunta regionale.
    4.  Ai  componenti  del  collegio spettano i compensi determinati
dalla  giunta  regionale  con  apposito  provvedimento in deroga alla
legge regionale n. 33/1976.