Art. 12. Consulenze e collaborazioni 1. L'ARES Piemonte puo' stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze, ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessita' delle indagini od il grado di specializzazione necessita per l'effettuazione delle stesse, lo richiedano. 2. Secondo le modalita' previste dallo statuto, l'ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilita', ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche. 3. Il direttore generale puo' avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che e' istituito dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.