Art. 12.
                     Consulenze e collaborazioni
    1. L'ARES Piemonte puo' stipulare convenzioni quadro con istituti
universitari  ed  organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un
continuo  interscambio  di  informazioni  ed  esperienze,  ovvero uno
specifico  apporto  scientifico quando la complessita' delle indagini
od  il  grado di specializzazione necessita per l'effettuazione delle
stesse, lo richiedano.
    2.  Secondo  le modalita' previste dallo statuto, l'ARES Piemonte
stabilisce  rapporti  di  collaborazione  con altri enti operanti nel
campo  della viabilita', ovvero con enti specializzati in possesso di
particolari competenze tecniche.
    3.  Il  direttore  generale  puo'  avvalersi  di  specialisti con
comprovata  competenza,  per  incarichi  a tempo determinato, ai fini
della  soluzione  di argomenti che richiedano particolari competenze,
da  scegliersi nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che
e'  istituito  dalla  giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
    4.  L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze
e   collaborazioni  affidate  e  tale  elenco  viene  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione.