Art. 13. Finanziamento 1. Costituiscono entrate dell'ARES Piemonte: a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, cosi' ripartite: 1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell'ARES Piemonte; 2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all' ARES Piemonte; 3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazionc di specifici progetti; b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali; c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti. 2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all'ARES Piemonte e' determinato sulla base del programma di attivita' dell'agenzia. 3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione "per memoria": a) "trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento; b) trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione. 4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni. 5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilita' assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).