Art. 13.
                            Finanziamento
    1. Costituiscono entrate dell'ARES Piemonte:
      a) le    entrate    derivanti   da   contributi,   affidamenti,
assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di
altri enti pubblici, cosi' ripartite:
        1) contributo   annuo   della   Regione   per   le  spese  di
funzionamento dell'ARES Piemonte;
        2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici
affidati all' ARES Piemonte;
        3)  contributi  provenienti da altri enti pubblici locali per
la realizzazionc di specifici progetti;
      b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;
      c) le  entrate  derivanti da finanziamenti statali e comunitari
per specifici progetti.
    2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti
specifici   relativi   ai  progetti  affidati  all'ARES  Piemonte  e'
determinato sulla base del programma di attivita' dell'agenzia.
    3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2001 vengono istituiti i
seguenti capitoli con la dotazione "per memoria":
      a) "trasferimento  di fondi all'ARES Piemonte per il contributo
annuo regionale per le spese di funzionamento;
      b) trasferimento    di   fondi   all'ARES   Piemonte   per   la
progettazione  e  realizzazione  degli  interventi  programmati dalla
Regione.
    4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con
la legge di bilancio o sue variazioni.
    5.  Alla  copertura  degli  oneri finanziari si fa fronte con una
quota   delle  disponibilita'  assegnate  alla  Regione  Piemonte  in
esecuzione  dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
emanati  in  attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59).