Art. 15.
                      Assegnazione, trattamento
                giuridico ed economico del personale
    1.  Il  personale dell'ARES Piemonte e assunto mediante procedure
concorsuali  pubbliche.  Per  la  copertura  della dotazione organica
dell'ARES Piemonte si puo' procedere anche attraverso le modalita' di
mobilita' previste dalla normativa vigente nell'ambito della Regione,
delle province e dei comuni.
    2.  La  giunta  regionale  determina  il  trattamento  giuridico,
economico e previdenziale del personale dell'ARES Piemonte, basandosi
sul  trattamento previsto per il personale dell'Ente nazionale per le
strade ANAS.
    3. L'ARES Piemonte puo' altresi' avvalersi di personale mediante:
      a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a
lavoro interinale;
      b) apposite   convenzioni   che   disciplinano  l'utilizzo  del
personale  proveniente  da  amministrazioni dello Stato, enti locali,
ANAS
    4.  Il  personale  trasferito  alle  regioni ai sensi del decreto
legislativo  n.  112/1998  per il comparto delle strade e' utilizzato
sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della
viabilita' e dei trasporti.