Art. 15. Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale 1. Il personale dell'ARES Piemonte e assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell'ARES Piemonte si puo' procedere anche attraverso le modalita' di mobilita' previste dalla normativa vigente nell'ambito della Regione, delle province e dei comuni. 2. La giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'ARES Piemonte, basandosi sul trattamento previsto per il personale dell'Ente nazionale per le strade ANAS. 3. L'ARES Piemonte puo' altresi' avvalersi di personale mediante: a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale; b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS 4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 per il comparto delle strade e' utilizzato sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della viabilita' e dei trasporti.