Art. 16.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In fase di prima applicazione della presente legge, la giunta
regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei
per  un  primo  funzionamento  dell'ARES  Piemonte  entro  i  termini
previsti per il decreto di insediamento di cui all'art. 3, comma 4.
    2.  Entro  un mese dalla nomina del direttore generale, la giunta
regionale  adotta  un regolamento di prima organizzazione, nelle more
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3.