Art. 16. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell'ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto di insediamento di cui all'art. 3, comma 4. 2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la giunta regionale adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3.