Art. 17. Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000, come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 5/2001, e' sostituita dalla seguente: "a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorita' regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), e' presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 6 agosto 2001 GHIGO