Art. 17.
                       Modifiche all'art. 101
                  della legge regionale n. 44/2000
    1.  La lettera a) del comma 2 dell'art. 101 della legge regionale
n.  44/2000,  come  modificato  dall'art.  9 della legge regionale n.
5/2001, e' sostituita dalla seguente:
      "a)  programmazione,  coordinamento  e finanziamento della rete
viaria  trasferita  dallo  Stato,  in coerenza con il piano regionale
della mobilita' e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto
con   le  amministrazioni  provinciali,  di  un  piano  triennale  di
investimenti  e  di  interventi,  da definirsi in base alle priorita'
regionali   e   provinciali,   alle   progettazioni  e  alle  risorse
finanziarie disponibili;".
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000
e' aggiunto il seguente:
      "2-bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui
al  comma  2,  lettera  a),  e'  presentato dalla giunta regionale al
consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno
di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 6 agosto 2001
                                GHIGO