Art. 2.
               Natura ed attivita' dell'ARES Piemonte
    1.  L'ARES  Piemonte  e'  ente  di  diritto  pubblico  economico,
strumentale  della  Regione,  dotato  di  personalita'  giuridica  ed
autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso e' posto sotto
la vigilanza della giunta regionale al fine di garantire l'attuazione
degli   indirizzi   programmatici   della  Regione  nel  campo  della
viabilita',  come  emergenti  dal piano triennale d'investimenti e di
interventi  di  cui  all'art.  101, comma 2, della legge regionale n.
44/2000, cosi' come modificato dalla presente legge.
    2.  L'ARES  Piemonte concorre all'attuazione della pianificazione
pluriennale,  alla  progettazione  ed all'esecuzione di interventi in
materia  di  viabilita',  nonche'  allo  studio  ed  alla  diffusione
dell'informazione   connessa,   anche  relativa  alla  sicurezza,  ai
cittadini  ed  all'utenza della rete viaria nel territorio regionale,
svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica
per  la  Regione;  puo'  svolgere  analoghe attivita' per conto delle
province,   dei   comuni  singoli  ed  associati  in  relazione  allo
svolgimento  dei  compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della
viabilita'.
    3. L'ARES Piemonte puo' svolgere inoltre funzioni di supporto per
la  predisposizione  del  piano regionale per la sicurezza stradale e
per l'attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.
    4.   L'ARES  Piemonte  puo'  avvalersi  dell'attivita'  di  terzi
prestatori  di  servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi
della legislazione vigente sui pubblici appalti.