Art. 2. Natura ed attivita' dell'ARES Piemonte 1. L'ARES Piemonte e' ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso e' posto sotto la vigilanza della giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilita', come emergenti dal piano triennale d'investimenti e di interventi di cui all'art. 101, comma 2, della legge regionale n. 44/2000, cosi' come modificato dalla presente legge. 2. L'ARES Piemonte concorre all'attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed all'esecuzione di interventi in materia di viabilita', nonche' allo studio ed alla diffusione dell'informazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all'utenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica per la Regione; puo' svolgere analoghe attivita' per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilita'. 3. L'ARES Piemonte puo' svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e per l'attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso. 4. L'ARES Piemonte puo' avvalersi dell'attivita' di terzi prestatori di servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.