Art. 3.
                      Competenze della Regione
    1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni:
      a) definisce  la  programmazione  pluriennale  degli interventi
sulla rete stradale come previsto dall'art. 104 della legge regionale
n. 44/2000;
      b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e
pluriennale, nonche' il rendiconto dell'ARES Piemonte.
    2. Il consiglio regionale:
      a) approva lo statuto dell'ARES Piemonte;
      b) nomina il collegio dei revisori.
    3. La giunta regionale:
      a) assume  con  propria  deliberazione  gli atti di indirizzo e
coordinamento cui deve conformarsi l'attivita' dell'ARES Piemonte per
lattuazione  dei  programmi e dei relativi interventi di cui al comma
1, lettera a);
      b) predispone  lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e
pluriennale  e  del  rendiconto,  in attuazione specifica della legge
regionale  11  aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte),  nonche'  i termini e le modalita' per la presentazione ed
approvazione;
      c) annualmente sottopone alla competente commissione consiliare
una relazione sull'attivita' dell'ARES Piemonte;
      d) verifica,  attraverso le strutture regionali, la regolarita'
delle  attivita'  dell'ARES  Piemonte  in  attuazione  delle leggi di
programmazione   e  pianificazione  regionale,  nonche  gli  atti  di
contabilita'  sulla base delle specifiche certificazioni del collegio
dei  revisori  e  sottopone  al  consiglio  regionale  il bilancio di
previsione ed il rendiconto redatti per l'approvazione;
      e) accerta,  attraverso  le strutture regionali, la regolarita'
della  gestione  anche  per  gli  atti  non  soggetti a verifica, sia
attraverso  le  relazioni  del  collegio dei revisori, sia a mezzo di
ispezioni   di   propri   funzionari   o  di  organismi  pubblici  di
attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;
      f)  nomina  e  revoca  il  direttore  generale  e  il  comitato
direttivo;
      g) definisce   la   pianta  organica  dell'ARES  Piemonte,  che
comunque  non  puo'  eccedere le trentacinque unita', comprensive del
direttore  generale  e  di due dirigenti responsabili rispettivamente
dell'area tecnica e dell'area amministrativa.
    4.  Il  Presidente  della  Regione,  con  proprio  decreto, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
insedia l'ARES Piemonte.