Art. 3. Competenze della Regione 1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni: a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto dall'art. 104 della legge regionale n. 44/2000; b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonche' il rendiconto dell'ARES Piemonte. 2. Il consiglio regionale: a) approva lo statuto dell'ARES Piemonte; b) nomina il collegio dei revisori. 3. La giunta regionale: a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l'attivita' dell'ARES Piemonte per lattuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a); b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonche' i termini e le modalita' per la presentazione ed approvazione; c) annualmente sottopone alla competente commissione consiliare una relazione sull'attivita' dell'ARES Piemonte; d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarita' delle attivita' dell'ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonche gli atti di contabilita' sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per l'approvazione; e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarita' della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti; f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo; g) definisce la pianta organica dell'ARES Piemonte, che comunque non puo' eccedere le trentacinque unita', comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell'area tecnica e dell'area amministrativa. 4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, insedia l'ARES Piemonte.