Art. 6. Direttore generale 1. Il direttore generale e' assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno. 2. Il direttore generale, nominato dalla giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, e' individuato tra persone che: a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l'incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare l'imparzialita' e la trasparenza dell'attivita' dell'ARES Piemonte; b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti; c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell'ARES Piemonte, dimostrino con il curriculum una comprovata professionalita' ed esperienza decennale in materia di viabilita' e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dell'interessato; d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' al momento del provvedimento di nomina. 3. Il direttore generale e' responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARES Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonche' della corretta gestione delle risorse. 4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attivita', nonche' la legale rappresentanza dell'ARES Piemonte. 5. Il direttore generale provvede in particolare: a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilita'; b) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARES Piemonte; c) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi; d) alla redazione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dall'ARES Piemonte da presentare alla giunta regionale, che costituisce la base per l'informazione periodica della giunta regionale alla commissione consiliare competente; e) alla stipula di contratti e di convenzioni. 6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui la giunta lo nomina ed e' rinnovabile per non piu' di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, societa' di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonche' con cariche elettive pubbliche. L'incompatibilita', qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dall'assunzione dell'incarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte dell'impresa privata, della societa' di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni bancarie o dall'acquisizione dell'aspettativa in caso di attivita' accademica, pena l'immediata decadenza dall'incarico di direttore dell'ARES Piemonte. L'insorgere di qualsiasi forma di incompatibilita' comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. 7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonche' in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato. 8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6.