Art. 7. Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo, nominato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, e' composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata professionalita' ed esperienza in materia di viabilita' e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente. 2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita' del direttore generale. 3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare: a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell'ARES Piemonte; b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonche' le variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie; c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali; d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri, o contestazioni giudiziarie in genere, nell'ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali cio' che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi; e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali; f) il trattamento del personale dell'ARES Piemonte. 4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' e' determinante il voto del presidene Il numero legale per la validita' delle riunioni del comitato direttivo e' di almeno quattro membri. 5. Il comitato e' convocato dal direttore generale dell'ARES Piemonte. 6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).