Art. 7.
                         Comitato direttivo
    1.  Il  comitato  direttivo,  nominato  dalla giunta regionale ai
sensi dell'art. 3, e' composto dal direttore generale che lo presiede
e  da  cinque  esperti  da  individuare  fra  persone  con comprovata
professionalita'   ed   esperienza   in   materia   di  viabilita'  e
pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica
e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.
    2.  Il  comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e
con le stesse modalita' del direttore generale.
    3.  Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad
approvare:
      a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali
ed annuali dell'ARES Piemonte;
      b) gli  affidamenti  di  servizi, lavori e forniture di importo
superiore  alle soglie comunitarie, nonche' le variazioni od aggiunte
a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;
      c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di
strade regionali;
      d) le  determinazioni  in  merito  al  contenzioso  per lavori,
espropri,  o  contestazioni  giudiziarie in genere, nell'ambito degli
affidamenti  di  cui  alla  lettera  b),  per  le  quali  cio' che si
prometta,  rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per
gli appalti di servizi;
      e) le    determinazioni   in   merito   alla   classificazione,
declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;
      f) il trattamento del personale dell'ARES Piemonte.
    4.  Il  comitato  direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota
a maggioranza  degli  intervenuti; in caso di parita' e' determinante
il  voto  del  presidene  Il  numero  legale  per  la validita' delle
riunioni del comitato direttivo e' di almeno quattro membri.
    5.  Il  comitato  e'  convocato  dal direttore generale dell'ARES
Piemonte.
    6.  Ai  componenti  del  comitato  direttivo  spettano i compensi
determinati  dalla  giunta  regionale  con apposito provvedimento, in
deroga  alla  legge  regionale  2 luglio  1976,  n.  33  (compensi  a
componenti   commissioni,   comitati   e   collegi   operanti  presso
l'amministrazione regionale).