Art. 9.
                        Collegio dei revisori
    l.  Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata
e  con  le  stesse  modalita'  del  direttore generale e del comitato
direttivo  ed  e'  composto  da tre membri effettivi e due supplenti,
nominati  dal  consiglio  regionale,  di  cui  uno  effettivo  ed  un
supplente  riservati  alle  minoranze ed in possesso dei requisiti di
compatibilita' stabiliti dall'art. 2399 del codice civile.
    2.  I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed
avviso  reso  noto  almeno  sessanta giorni prima della nomina, tra i
revisori  contabili  iscritti  nel  registro previsto dall'art. 1 del
decreto   legislativo   27  gennaio 1992,  n.  88  (attuazione  della
direttiva   84/253/CEE,   relativa   all'abilitazione  delle  persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
    3.  II  collegio  dei  revisori  e  convocato in prima seduta dal
presidente  della giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente
del collegio e' eletto tra i revisori.
    4.  Il  collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i
membri.