Art. 9. Collegio dei revisori l. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita' del direttore generale e del comitato direttivo ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei requisiti di compatibilita' stabiliti dall'art. 2399 del codice civile. 2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). 3. II collegio dei revisori e convocato in prima seduta dal presidente della giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio e' eletto tra i revisori. 4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.