Art. 10. Programmi annuali delle province 1. Le province, in coerenza con il piano regionale di cui all'art. 9, determinano il proprio piano provinciale contenente le tipologie di intervento, le modalita' di presentazione dei progetti ed i relativi criteri di selezione e valutazione per la successiva definizione del programma provinciale. 2. Le province, nel rispetto degli obiettivi indicati nel piano regionale, formulano i propri programmi contenenti: a) le azioni previste; b) i soggetti attuatori finanziati; c) i soggetti beneficiari dei servizi; d) le eventuali specificita' locali che giustificano l'intervento; e) i costi dei singoli progetti; f) le quote di partecipazione al costo dei progetti da parte dei singoli beneficiari; g) l'indicazione della qualificazione professionale dei tecnici necessari alla realizzazione dei progetti e dei relativi tempi lavoro correlati alle prestazioni di detti tecnici. 3. Le province destinano una quota dei finanziamenti loro assegnati dalla Regione, non superiore al trenta percento degli stanziamenti approvati dal programma dei servizi di sviluppo agricolo per l'anno 1998 per gli attuatori dell'assistenza tecnica, ai progetti selezionati che impiegano i divulgatori formati nell'ambito dell'azione comune di cui ai regolamenti (CEE) n. 270/1979 e n. 1760/1987 e le cui capacita' professionali sono state utilizzate nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo della Toscana. 4. Le province possono destinare risorse proprie ad integrazione di quanto loro annualmente destinato dalla Regione Toscana, indicandone le precise entita' nel programma. 5. Successivamente all'approvazione del programma annuale provinciale, i progetti non possono subire modifiche che comportino aumenti della spesa a carico del bilancio regionale. 6. In caso di intervenuta cessazione del servizio, per qualsiasi causa, nel corso del programma annuale, la provincia provvede a ridurre proporzionalmente il finanziamento al soggetto attuatore interessato dall'avvenuta cessazione, o a recuperare le somme anticipate avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui al comma 7. 7. Le province vincolano l'erogazione di eventuali anticipi a soggetti attuatori privati, al rilascio, da parte degli stessi, di specifica garanzia fidejussoria. 8. Le province possono formulare progetti supplementari finanziabili con risorse proprie o con risorse regionali che si rendono disponibili nei casi in cui i progetti presentati non esauriscono i finanziamenti previsti complessivamente. 9. Nei casi previsti al comma 8, la giunta regionale procede a rimodulare i finanziamenti ammessi per ciascuna provincia, consentendo il finanziamento con fondi regionali dei progetti supplementari di cui al comma 8 sino alla concorrenza dei finanziamenti stessi secondo i criteri indicati all'art. 9, comma 4, lettera d). 10. Per gli interventi di formazione professionale i programmi annuali delle province rinviano a quanto definito a tale riguardo nei propri atti approvati in attuazione della normativa regionale vigente in materia.