Art. 10.
                  Programmi annuali delle province
    1.  Le  province,  in  coerenza  con  il  piano  regionale di cui
all'art.  9,  determinano  il proprio piano provinciale contenente le
tipologie  di  intervento, le modalita' di presentazione dei progetti
ed  i  relativi  criteri di selezione e valutazione per la successiva
definizione del programma provinciale.
    2.  Le  province, nel rispetto degli obiettivi indicati nel piano
regionale, formulano i propri programmi contenenti:
      a) le azioni previste;
      b) i soggetti attuatori finanziati;
      c) i soggetti beneficiari dei servizi;
      d) le    eventuali   specificita'   locali   che   giustificano
l'intervento;
      e) i costi dei singoli progetti;
      f) le  quote  di  partecipazione al costo dei progetti da parte
dei singoli beneficiari;
      g) l'indicazione della qualificazione professionale dei tecnici
necessari alla realizzazione dei progetti e dei relativi tempi lavoro
correlati alle prestazioni di detti tecnici.
    3.  Le  province  destinano  una  quota  dei  finanziamenti  loro
assegnati  dalla  Regione,  non  superiore  al  trenta percento degli
stanziamenti approvati dal programma dei servizi di sviluppo agricolo
per  l'anno  1998  per  gli  attuatori  dell'assistenza  tecnica,  ai
progetti  selezionati che impiegano i divulgatori formati nell'ambito
dell'azione  comune  di  cui  ai  regolamenti  (CEE) n. 270/1979 e n.
1760/1987  e le cui capacita' professionali sono state utilizzate nel
sistema dei servizi di sviluppo agricolo della Toscana.
    4.  Le province possono destinare risorse proprie ad integrazione
di   quanto   loro   annualmente  destinato  dalla  Regione  Toscana,
indicandone le precise entita' nel programma.
    5.   Successivamente   all'approvazione   del  programma  annuale
provinciale,  i  progetti non possono subire modifiche che comportino
aumenti della spesa a carico del bilancio regionale.
    6.  In caso di intervenuta cessazione del servizio, per qualsiasi
causa,  nel  corso  del  programma  annuale,  la provincia provvede a
ridurre  proporzionalmente  il  finanziamento  al  soggetto attuatore
interessato   dall'avvenuta  cessazione,  o  a  recuperare  le  somme
anticipate avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui al comma 7.
    7.  Le  province  vincolano  l'erogazione di eventuali anticipi a
soggetti  attuatori  privati,  al rilascio, da parte degli stessi, di
specifica garanzia fidejussoria.
    8.   Le   province   possono   formulare  progetti  supplementari
finanziabili  con  risorse  proprie  o  con  risorse regionali che si
rendono  disponibili  nei  casi  in  cui  i  progetti  presentati non
esauriscono i finanziamenti previsti complessivamente.
    9.  Nei  casi  previsti al comma 8, la giunta regionale procede a
rimodulare   i   finanziamenti   ammessi   per   ciascuna  provincia,
consentendo   il  finanziamento  con  fondi  regionali  dei  progetti
supplementari   di   cui   al  comma  8  sino  alla  concorrenza  dei
finanziamenti  stessi secondo i criteri indicati all'art. 9, comma 4,
lettera d).
    10.  Per  gli  interventi di formazione professionale i programmi
annuali delle province rinviano a quanto definito a tale riguardo nei
propri atti approvati in attuazione della normativa regionale vigente
in materia.